[1]Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
[2]
[2]Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In tema di riparto dell'onere della prova, il debitore che agisca in giudizio chiedendo accertarsi la spettanza al creditore di una somma minore di quella da quest'ultimo pretesa e, di conseguenza, la non debenza della somma maggiore, non esperisce due diverse azioni, ma un'unica azione di accertamento negativo del credito eccedente la somma ritenuta dovuta, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore dimostrare l'esistenza e l'entità del maggior credito, poiché l'onere della prova grava su chi assume la posizione sostanziale di titolare del diritto, a prescindere dalla posizione processuale rivestita.
In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c., non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e, cioè, sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva fornirne la prova.
Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessario che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versi in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, ma è sufficiente che tali facoltà siano perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, elementi suscettibili di essere dimostrati con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi, ferma restando la facoltà del giudice di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in altro giudizio intercorso tra le stesse o tra altre parti.
Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso.
Il diritto al compenso dell'avvocato, per attività stragiudiziale connessa alla stipulazione di una transazione, non può desumersi dalla sola sottoscrizione dell'atto transattivo, giacché il compenso non può fondarsi su elementi meramente formali, occorrendo invece la prova dell'effettivo contributo professionale prestato dal difensore alla formazione e al perfezionamento dell'accordo, in termini di attività negoziale, consulenza o assistenza alle trattative.
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell'eventus damni, salva la prova del caso fortuito; ne consegue che, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi "a catena", l'onere di provare che lo specifico evento non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell'incendio.
In tema di accertamento dei redditi, alla luce dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva escluso il riconoscimento dei costi sostenuti da un'associazione sportiva dilettantistica, in difetto di un rendiconto o di un bilancio in cui fossero distinte le poste relative all'attività istituzionale, senza, tuttavia, accertare l'entità dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente).
In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, il giudice civile può autonomamente utilizzare e rivalutare, ai fini della responsabilità disciplinare, gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale, anche se contenuti in una sentenza non passata in giudicato, attesa la diversità dei presupposti delle due forme di responsabilità, con la conseguenza che non viola il principio di immutabilità della contestazione la diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - nella specie, da concussione a corruzione -, ove il nucleo essenziale dei fatti addebitati, autonomamente considerato, resti accertato e risulti disciplinarmente rilevante e idoneo a fondare la sanzione.
In tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili delle società a ristretta base azionaria, il socio che sia anche amministratore va considerato, di per sé, intraneo alla gestione della società, a meno che non assolva l'onere di dimostrare di aver attivamente, già in costanza di gestione, avversato la conduzione dei coamministratori, contestandone la condotta attraverso idonee e concrete iniziative, anche giudiziarie, suscettibili di essere opposte ai terzi, tra cui l'Amministrazione finanziaria, alla stregua di una reale, evidente, manifesta e documentabile espressione di dissenso.
In tema di rapporti bancari di conto corrente, il correntista che agisce per la rideterminazione del saldo del conto ha l'onere di dimostrare i movimenti integrali del conto stesso, senza che sia possibile escludere dalla domanda alcune fasi della durata del rapporto e chiedere che la verifica degli accrediti e degli addebiti si concentri nei residui periodi, in quanto il contratto di conto corrente dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.
In tema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, l'erronea allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l'applicazione della sanzione in misura fissa, di cui all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, nel testo come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, deve provare l'assenza di danno erariale.
In tema di prova documentale nel processo civile, la decisione del giudice d'appello fondata sulla mancata produzione, in fase di gravame, di documenti ritualmente depositati nel giudizio di prime cure, senza verificarne l'effettiva presenza nel fascicolo di primo grado, oppure attivarsi per la loro acquisizione o ricostruzione, si pone in contrasto con il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - in base al quale il documento ritualmente prodotto spiega un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e che non può dipendere dalle vicende del fascicolo né dalle successive scelte difensive della parte - e con l'art. 115 c.p.c., per avere il giudice omesso di considerare prove ritualmente acquisite.
In tema di TARI, il diritto alla riduzione dell'imposta presuppone l'accertamento specifico della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrarne il presupposto, che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona in cui l'utente risiede o dimora nell'immobile a disposizione o dove esercita l'attività, ovvero vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, laddove vengano utilizzati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni che giustificano, sulla base delle analogie tra le fattispecie, il predetto richiamo, ma anche indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo ai fini della quantificazione, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva immotivatamente applicato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da ingiuria, i criteri tabellari relativi ai danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, nonostante la diversità della loro natura e la non comparabilità delle caratteristiche offensive).
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, pur avendo quest'ultimo ricevuto da parte del marito, in sede di accordi di separazione, il trasferimento della quota di comproprietà indivisa su una casa di abitazione, escludendo che attraverso detta liberalità i coniugi avessero voluto regolare i propri rapporti patrimoniali futuri, tenuto conto della successiva alienazione di detto immobile e della donazione del ricavato al figlio).
Nell'ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l'applicazione della normativa in materia di transfer pricing allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione, la quale risponde all'interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo, il cui accertamento è riservato al giudice di merito con valutazione insindacabile in sede di legittimità.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, il danno non patrimoniale, quale categoria unitaria e onnicomprensiva, costituisce conseguenza normale dell'eccessiva durata e si presume, salvo che ricorrano circostanze particolari idonee ad escluderlo; per le ulteriori componenti di danno rispetto a quelle indennizzabili secondo i criteri ordinari, grava invece sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provarne l'esistenza e l'entità, quale conseguenza immediata e diretta della durata irragionevole del processo.
In tema di responsabilità medica, nel caso in cui sia accertata l'esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo dei sanitari, anche se anteriore alla nascita, ed il danno riportato dal soggetto nato con malformazioni, sorge e dev'essere riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento, senza che si ponga un tema di danno "differenziale" tra quello riportato dal feto in fase prenatale e quello del neonato.
In tema di azioni a difesa della proprietà, l'accertamento dell'estensione e della corrispondenza oggettiva dei titoli di provenienza può essere compiuto dal giudice con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, la quale è legittimamente utilizzabile quale strumento di chiarimento e ricostruzione tecnica della prova documentale, senza assurgere a mezzo di prova dei fatti costitutivi, che restano desumibili dai titoli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alla consulenza tecnica per verificare la corrispondenza tra titoli di acquisto risalenti e un successivo atto di vendita, al fine di accertare l'alienità di alcune porzioni immobiliari e, quindi, il loro acquisto per usucapione ordinaria, trattandosi di acquisto a non domino).
Sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'art. 1382 c.c., siano di norma deducibili dal reddito d'impresa in quanto costo inerente all'attività, la loro deducibilità può essere disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione economica nel suo complesso, che, quale elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, determina lo spostamento sul contribuente dell'onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l'attività d'impresa.
Nel caso di scontro tra veicoli, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c., può essere acquisita non solo nel caso di accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro - che viene quindi liberato dalla detta presunzione e dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - ma anche, indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare la propria qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere esercitato, normalmente verificabili mediante pubblici registri; spetta, pertanto, alla controparte che intenda contestare l'effettiva esistenza del potere rappresentativo proporre una eccezione specifica e tempestiva, indicando anche le ragioni per cui tale circostanza non sia verificabile mediante la consultazione dei registri pubblici.
In tema di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, i poteri di indagine officiosa del tribunale - che si esplicano nell'acquisizione di informazioni, nell'utilizzazione dei dati rilevanti e nell'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari - hanno natura integrativa e suppletiva e sono limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti, per cui non sono subordinati a presupposti vincolanti, ma postulano una valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'incompletezza del materiale probatorio e la concreta acquisibilità nonché rilevanza degli elementi da acquisire; ne consegue che il loro mancato esercizio non determina di per sé l'illegittimità della decisione e, ove adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
In tema di contratti bancari di conto corrente, nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l'eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell'indebito maturato, l'adempimento dell'onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull'attore ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contrato poiché la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex art. 117 T.U.B.
Ai fini della configurabilità del collegamento societario esterno di cui all'art. 2359, comma 3, c.c., non è sufficiente la mera constatazione del rapporto di parentela fra soci di società diverse, essendo necessario verificare che detto rapporto si sia tradotto, in concreto, nell'esercizio effettivo di un'influenza notevole sulle decisioni assembleari da parte di una ben determinata società sulle altre, ciò che presuppone l'individuazione dell'ente dominante, del tipo e delle modalità di influenza nelle assemblee delle società collegate, determinate dal rapporto di parentela con il socio dell'ente dominante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato il recupero a tassazione, quali sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR, dei versamenti effettuati fra tali enti collettivi, ritenendo sufficiente a dimostrare il collegamento societario la relazione di parentela fra soggetti componenti di compagini sociali diverse, senza individuare la società dominante né le modalità e le specifiche finalità comuni dell'esercizio di influenza notevole).
In tema di locazione, la natura verbale del contratto non esclude né attenua l'operatività della presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c., con la conseguenza che, in mancanza di una descrizione pattizia dello stato dell'immobile al momento della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto il bene in buono stato locativo, gravando su di lui l'onere di dimostrare che i danni riscontrati al momento della restituzione trovino causa in vizi originari o nel normale deterioramento d'uso.
In tema di prova del danno da perdita o lesione del rapporto parentale tra membri della famiglia nucleare, sia originaria che successiva, ai fini dell'accertamento e della liquidazione delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili, occorre tenere distinto il profilo esteriore (cd. danno dinamico-relazionale) il quale richiede la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, della quale il giudice del merito deve tenere conto ai fini della quantificazione complessiva), dall'aspetto interiore (cd. sofferenza morale) il quale è oggetto di presunzione iuris tantum, sicché grava sul convenuto l'onere della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio intercorrente tra la vittima e il congiunto superstite.
In tema di promessa di pagamento cd. pura o non titolata, qualora il promittente convenuto, costituendosi, abbia eccepito l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo ad un determinato rapporto fondamentale, il promissario attore non è tenuto ad allegare l'esistenza di altro rapporto causale su cui la promessa effettivamente si fondi, ben potendo avvalersi della posizione di vantaggio derivantegli dalla stessa promessa e confidare nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del convenuto, posto che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., egli è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria; tuttavia, al fine di evitare - qualora il giudice ritenga fondata l'eccezione del promittente convenuto - il rigetto della domanda, ha l'onere di allegare e provare tempestivamente, in replica all'eccezione stessa, secondo le ordinarie scansioni processuali sui termini assertivi ed istruttori del giudizio di primo grado in concreto applicabili, l'esistenza dell'effettivo rapporto fondamentale, pena la decadenza e l'impossibilità di porvi rimedio nel prosieguo, fatta salva l'eventuale rimessione in termini, ove ne sussistano i presupposti ex art. 153 c.p.c..
In tema servizi di trasporto pubblico locale extraurbano svolti in regime di concessione, grava sulla Regione la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore, ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della società concessionaria del servizio, rappresentato dall'esistenza di limiti chilometrici massimi cui parametrare la richiesta di contributo, il superamento dei quali rende inconfigurabile il diritto della concessionaria a ottenere il pagamento di prestazioni eseguite.
Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero della risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, in conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.
In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della ricorrenza del requisito della prevalenza, di cui all'art. 32, lett. c) d.P.R. n. 917 del 1986, necessario per la riconducibilità dei proventi al reddito agrario anziché a quello di impresa ordinaria, aveva escluso dal quantitativo di uve proprie del contribuente quelle ricavate dal fondo detenuto in base al contratto di comodato, ritenendolo erroneamente cessato con la morte del comodante).
La contrattazione collettiva può derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo in via diretta - attraverso l'esclusione di determinate voci retributive - o dettando un'autonoma nozione di retribuzione ai fini suddetti; in tale ipotesi, la deroga può essere dichiarata espressamente o risultare con modalità indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, con riferimento ai dipendenti di una fondazione lirico-sinfonica, aveva desunto, dalla disposizione contrattuale che prevedeva l'obbligatorietà del lavoro domenicale, la rilevanza di quest'ultimo ai fini del T.F.R., senza verificare se detto lavoro festivo fosse anche straordinario, vale a dire aggiuntivo rispetto al monte orario contrattuale).
In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta; conseguentemente, il giudice che non dispone la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello con la quale era stata esclusa la necessità di c.t.u. contabile in materia di danno pensionistico, in ragione della mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili per lo svolgimento dell'indagine tecnica).
In tema di accertamento del reddito, qualora l'amministrazione finanziaria, pur potendo procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con metodo induttivo puro, abbia effettuato l'accertamento con metodo analitico-induttivo e, in tale contesto, abbia riconosciuto i costi di cui il contribuente abbia dimostrato l'inerenza all'attività d'impresa, un'ulteriore deduzione di costi in via forfetaria, a fronte dell'unicità dell'accertamento del complessivo reddito d'impresa, si risolverebbe, in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, in un'illegittima duplicazione degli oneri deducibili.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'eccezione ex art. 1460 c.c. può essere opposta dal curatore al sindaco che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, quando le prestazioni rese dal professionista - a prescindere dal mancato conseguimento del risultato perseguito, dalla gravità dell'inadempimento e dalla dannosità dallo stesso - non sono state, a causa della loro negligente esecuzione, oggettivamente funzionali alla soddisfazione degli interessi del committente.
Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea condominiale può essere impugnato ex art. 1137, comma 2, c.c. e, in difetto di impugnazione, esso rappresenta idoneo titolo del credito complessivo nei confronti del singolo partecipante, pur senza dar luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso; pertanto, ove il condòmino debitore, convenuto per il pagamento del saldo negativo riportato nel rendiconto, eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal condominio creditore e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al condòmino convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio.
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, qualora l'affidamento del danneggiato circa l'esistenza di una valida polizza sia stato ingenerato dal rilascio del certificato o dall'esposizione del contrassegno sul veicolo del responsabile e l'impresa da questi indicata abbia attestato l'inesistenza della polizza, l'azione risarcitoria può essere proposta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, cui spetta dimostrare l'esistenza di una diversa e valida assicurazione, non potendosi gravare il danneggiato della prova di un fatto negativo "universale".
L'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivanti da vaccinazione obbligatoria (nella specie, quella antivaiolosa ex artt. 266 del r.d. n. 1265 del 1934 e 1 della l. n. 891 del 1939) postula l'allegazione e prova, da parte dell'attore, dello specifico comportamento colposo tenuto dall'amministrazione sanitaria, pur nell'attuazione dell'obbligo normativo.
In tema di responsabilità professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte della paziente, di una scorretta modalità di inoculazione dell'anestetico, astrattamente idonea a provocare l'arresto cardiaco che l'aveva colpita durante le manovre anestesiologiche, aveva ritenuto assolto, in via presuntiva, l'onere della prova sulla stessa gravante, sul presupposto che l'omessa descrizione, nella cartella clinica, della suddetta modalità, oltre a precludere di ritenere integrata la prova contraria a carico della struttura, impedisse di esigere dalla paziente una prova diretta della dinamica dell'errore).
La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto.
In tema di prescrizione, l'inerzia del titolare del diritto, quale fatto giuridico rilevante ai sensi dell'art. 2934 c.c., deve essere valutata alla luce dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva che governano il rapporto obbligatorio, sicché è abusivo l'esercizio dell'eccezione allorché la condotta del debitore abbia ingenerato nel creditore un ragionevole affidamento circa la non necessità di agire tempestivamente, mostrandosi complessivamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto operante la prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav., nonostante il vettore, a seguito della denuncia del sinistro, avesse avviato e coltivato trattative risarcitorie e disposto accertamenti tecnici tramite propri ausiliari, per poi eccepire la prescrizione solo all'esito negativo delle stesse e all'instaurazione del giudizio).
In tema di sanzioni per violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, qualora non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo.
La postergazione di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino al superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, consistente nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero nella sussistenza di una condizione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento; ne consegue che, per assolvere l'onere della prova, occorre dimostrare la sussistenza di tale squilibrio tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della richiesta di rimborso, dovendo il giudice esaminare tutti gli elementi probatori allegati in ordine alla sua persistenza o al suo superamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la postergazione senza verificare la persistenza dello squilibrio al momento della richiesta di restituzione e senza valutare gli elementi probatori allegati a dimostrarne la protrazione).
In tema di TARI, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova del presupposto impositivo (rappresentato dal possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani), mentre sul contribuente incombe l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della l. n. 147 del 2013, o dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.
In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, le domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di "vittima del dovere" e di "soggetto equiparato a vittima del dovere" sono fondate su fatti costitutivi tra loro differenti, con la conseguenza che, da un lato, l'accertamento dell'una o dell'altra situazione soggettiva, pur nell'ambito della medesima vicenda sottoposta a vaglio giudiziale, può comportare una distinta e autonoma attività istruttoria, senza che la proposizione di due domande separate implichi necessariamente una duplicazione della stessa; dall'altro, la definizione, con sentenza passata in giudicato, della domanda diretta a conseguire uno dei due status non preclude la proposizione di una separata domanda tendente ad accertare l'altro.
Nel caso in cui lo status di figlio o di coniuge debba essere accertato in via principale dalla sentenza, la relativa prova dev'essere fornita attraverso gli atti dello stato civile, mentre, nel caso in cui tale accertamento rilevi solo come presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, la prova può essere fornita con ogni mezzo liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di risarcimento del danno, aveva ritenuto che la dimostrazione della relazione parentale dovesse essere affidata esclusivamente alla prova legale, senza valutare le dichiarazioni testimoniali e i verbali del procedimento penale).
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nel cui ambito rientra anche quello intimato per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore -, il datore di lavoro deve allegare e provare l'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, quale requisito di legittimità del recesso, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra l'onere di allegazione e quello probatorio.
Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.
In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.
Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l'onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.
Il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002 (vigente ratione temporis), relativo alla presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie di importo inferiore o pari a duecentomila euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza, non opera in mancanza della prova, da parte del contribuente, dell'esistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione.
In tema di aggravamento del rischio assicurato, grava sull'assicuratore l'onere di dedurre e provare i relativi fatti costitutivi, mentre è onere dell'assicurato dimostrare di avere immediatamente comunicato al primo l'aggravamento verificatosi (ovvero, in alternativa, che questi ne fosse consapevole) e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1898, comma 2, c.c., non incombendo, quindi, sull'assicuratore provare la propria ignoranza della suddetta circostanza.
In tema di usucapione, quando la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione riguardi fondi funzionalmente o strutturalmente destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo, la recinzione non può ritenersi un elemento dirimente ai fini della prova dell'animus rem sibi habendi.
Ai fini della responsabilità solidale ex art. 38 c.p.c. per le obbligazioni ex lege gravanti sulle associazioni non riconosciute, quali i debiti d'imposta, colui che la invoca è tenuto a provare gli elementi da cui desumere la qualità, in capo all'agente, di rappresentante e/o di gestore di tutta o parte dell'attività dell'associazione, mentre su chi è chiamato a rispondere dell'obbligazione grava l'onere di dimostrare la propria estraneità alla gestione dell'ente.
Nell'ipotesi di notifica all'estero attraverso il servizio postale, il giudice di merito chiamato a valutare, in caso di contestazione della ricezione, se vi sia certezza che il plico sia giunto all'indirizzo estero del destinatario al fine di far scattare la presunzione relativa di conoscenza ex art. 1335 c.c., deve riscontrare la presenza di elementi probatori idonei ad attestare l'ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello offerto dalle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento secondo la normativa italiana. (Nella fattispecie, il plico, contenente una deliberazione assembleare della comunione ereditaria, spedito all'indirizzo negli Stati Uniti di una dei coeredi, era stato restituito al mittente con la dicitura a stampa "refused – returned to sender", priva di firma, e come tale inidoneo a dimostrare che un incaricato del servizio postale statunitense avesse effettivamente tentato la consegna all'indirizzo indicato e che la destinataria fosse presente e avesse personalmente rifiutato il plico).
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, per cui l'attore è sottoposto all'onere di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
In tema di contratto d'appalto, ove il committente contesti il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della clausola negoziale sul compenso da fermo tecnico del cantiere, l'onere di allegare e provare il fatto generatore del diritto di fermo grava sull'appaltatore, giacché questo è l'unico a esserne a conoscenza e, quindi, in grado di darne la prova.
Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere considerati non specificamente contestati, devono essere stati specificamente allegati. (La S.C. ha accolto il motivo di ricorso con cui era dedotta la violazione di tale principio in una fattispecie in cui, a fronte della domanda di pagamento di una serie di forniture di merci, il convenuto, pur non contestando di essersi rifornito dall'attore in un determinato periodo di tempo, aveva però contestato che le forniture di cui alle fatture prodotte fossero mai avvenute).
In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. non solleva il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, che deve ritenersi interrotto - con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente - ove il danno sia derivato da una reazione impropria o negligente del danneggiato a fronte di un evento (quale l'avvistamento di un animale nel suo habitat naturale) ampiamente prevedibile, la quale fa degradare la presenza dell'animale a mera occasione del sinistro.
In tema di società di comodo, la valutazione di non operatività di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, implicante l'attribuzione del reddito minimo presunto, deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alla specifica attività esercitata dall'imprenditore in relazione alla situazione di mercato e all'ambito dimensionale, temporale e territoriale in cui la stessa si colloca; tale valutazione non deve tenere conto, invece, delle scelte - anche ove rivelatesi, a posteriori, inadeguate - dell'imprenditore stesso, nel rispetto della sfera di autonomia decisionale di quest'ultimo, a condizione, tuttavia, che lo stesso fornisca la prova di aver elaborato una strategia aziendale volta al conseguimento di un lucro o comunque alla salvaguardia della continuità operativa, anche solo in una prospettiva meramente liquidatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attributo rilevanza ad una generica crisi di mercato, senza contestualizzarla sul triplice piano dimensionale, cronologico e territoriale, desunta dal solo accertato stato di abbandono dell'unico immobile strumentale posseduto dalla società contribuente, senza verificare l'effettiva attuazione di attività di recupero alla produzione o di liquidazione).
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità di costi infragruppo per servizi forniti dalla società controllante alla controllata postula l'effettività e l'inerenza della spesa rispetto all'utilità effettiva o potenziale ritratta, con la conseguenza che l'onere della prova non può ritenersi assolto dalla mera esibizione del contratto e delle fatture relative ai suddetti servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, a seguito della produzione di un contratto privo di data certa, regolante servizi amministrativi fra due società dello steso gruppo, aveva invertito l'onere probatorio, ritenendo che fosse l'amministrazione a dover dimostrare l'indeducibilità dei relativi costi, anziché la contribuente a dover fornire la prova della loro deducibilità).
In tema di insinuazione al passivo del credito derivante da un rapporto di conto corrente, la banca creditrice, ove non disponga di tutti gli estratti conto, può avvalersi dello strumento semplificatorio del "saldo zero", purché deduca che, nei periodi anteriori, il saldo non sia mai stato a credito del correntista e la curatela, a sua volta, non deduca puntualmente il contrario sulla base dei documenti in suo possesso.
In tema di agevolazioni fiscali, l'onere a carico del contribuente di provare l'esistenza e la consistenza dei fatti costitutivi del diritto al beneficio non può ritenersi assolto mediante la sola produzione di una perizia stragiudiziale di parte, la quale ha valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico o, al più, di elemento indiziario, che il giudice di merito deve valutare nel contesto di un'autonoma e completa istruttoria.
In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato da una società, destinataria della notifica di una cartella rimasta non impugnata, il socio può impugnare l'atto successivo e, in particolare, l'intimazione di pagamento, eccependo, tra l'altro, la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, spettando all'amministrazione creditrice provarne l'incapienza, totale o parziale, ove non provata aliunde in modo certo.
In tema di responsabilità professionale del commercialista, se il cliente ha tempestivamente allegato che l'inadempimento è stato integrato dall'omissione di un'attività (nella specie, l'indicazione di un bene nella dichiarazione dei redditi) la cui obbligatorietà era dubbia (in ragione di difficoltà interpretative della normativa fiscale) l'onere del professionista di provare l'esatto adempimento include la dimostrazione di aver assolto l'obbligazione di fornire al cliente informazioni adeguate a porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del cliente, dell'omessa informazione circa la controvertibilità dell'obbligatorietà dell'attività omessa integra una mera difesa, non soggetta alle preclusioni assertive, risolvendosi nella deduzione del mancato assolvimento, da parte del commercialista, dell'onere della prova a suo carico.
In tema di conto corrente bancario è onere del correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, allegando l'esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate, provare anche il limite del medesimo affidamento.
Il principio di non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intende avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in una controversia in materia di riscatto e prelazione agraria, aveva ritenuto provati, in quanto non contestati, i requisiti soggettivi e oggettivi condizionanti il valido esercizio del diritto, nonostante si trattasse di circostanze, riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente, delle quali non è predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte).
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente a responsabilità sanitaria dev'essere quantificato accertando il minor reddito che il danneggiato avrebbe presumibilmente ottenuto in conseguenza della corretta esecuzione del necessario intervento chirurgico e sottraendolo - ove inferiore - da quello conseguito all'operazione errata. (Fattispecie in tema di errata esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di neoplasia del cranio in un soggetto che svolgeva l'attività di architetto).
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.
Per contestare l'autenticità di un testamento olografo non deve proporsi la querela di falso ma è necessaria l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, ai fini dell'accoglimento della domanda - sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2048 c.c. - non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale (vale a dire che si tratti di un danno provocato, nel primo caso, dall'alunno a se stesso, e nel secondo dal fatto illecito di altro allievo), le quali solo consentono di individuare la prova contraria rispettivamente richiesta dalla conseguente qualificazione della fattispecie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per le lesioni occorse a un alunno durante l'ora di scienze motorie, per essere rimasti indimostrati il tipo di attività sportiva nel corso della quale era avvenuto l'infortunio e se lo stesso fosse stato o meno cagionato dalla condotta di altro alunno).
In tema di accertamento sintetico (c.d. redditometro), per vincere la presunzione ex art. 38, commma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (vigente ratione temporis), la prova contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda l'effettivo impiego dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte per le spese contestate, ma soltanto l'entità degli stessi e la durata del relativo possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che le suddette spese siano state sostenute con tali risorse.
In tema di prestazione d'opera del difensore, la retribuzione, quale diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia; in tal caso, la prova della gratuità è a carico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto ex art. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione).
Nel rito del lavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio.
In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori ex art. 2476, comma 8, c.c., si configura, sul piano oggettivo, ogni qual volta si accerti che il socio ha compiuto direttamente l'atto di gestione rivelatosi dannoso, ovvero ha autorizzato o indotto, consapevolmente, l'organo amministrativo a compierlo e, sul piano soggettivo, ove si accerti una piena e preordinata consapevolezza del socio circa il compimento dell'atto, intesa come stato soggettivo doloso e non meramente colposo.
In tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.
In tema di responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, la prova della riscossione di somme può trarsi dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa, la quale, in assenza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio in relazione agli utili occulti, consente di ritenere che la relativa distribuzione sia avvenuta nel medesimo periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti.
In tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).
Ai fini dell'accertamento della costituzione del diritto di usufrutto è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto, ove la fonte sia il fatto dell'uomo ex art. 978 c.c., mentre non è necessaria la cd. probatio diabolica prevista per il diritto di proprietà ex art. 948 c.c. L'aggravamento probatorio si giustifica, in quest'ultimo caso, per il carattere pieno ed esclusivo del diritto dominicale laddove per i diritti reali, pur destinati a coesistere con il diritto dominicale, ne comprimono il potere di godimento così ponendosi su un piano totalmente diverso.
La restituzione del terreno arbitrariamente confiscato, quando ne sia rimasta immutata la consistenza, può costituire di per sè misura idonea e sufficiente a ristorare il danno patito, restando salva per il proprietario la facoltà di dimostrare l'esistenza di ulteriori pregiudizi.
Il coniuge che agisce per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve allegare e provare la sola esistenza del rapporto coniugale, mentre grava sul danneggiante, che intenda ridurre o escludere la propria responsabilità, dimostrare l'assenza o la minore intensità del legame affettivo, rispetto a quello ordinariamente presumibile, senza che la prova della sola separazione (legale o di fatto) sia sufficiente ad escludere la sua obbligazione risarcitoria, in mancanza di ulteriori elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere che essa, per le ragioni e le modalità con cui si è concretizzata, abbia definitivamente sciolto ogni relazione affettiva tra i coniugi.
La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
(come modificato dal d.l. n. 83 del 2012) - Presupposti - Omesso esame di elementi istruttori o cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali - Riconducibilità - Esclusione. Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale.
In tema di azione revocatoria, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'eventus damni, il creditore che disponga di una garanzia di molto superiore al proprio credito ha l'onere di dimostrare, anche per presunzioni, che la relativa escussione è destinata a rimanere infruttuosa, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del creditore a non perdere la garanzia generica costituita dall'integrità del patrimonio del debitore e quello di quest'ultimo a disporre dei propri beni.
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato e in tali termini il giudice, innanzi al quale la questione sia stata sollevata, deve ripartire tra le parti il reciproco onere probatorio.
In tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è legittima, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
In tema di responsabilità da cosa in custodia, al fine di stabilire se la condotta della vittima integri il caso fortuito ex art. 2051 c.c., occorre valutare se il danneggiato, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando irrilevante la circostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla caduta occorsa, in un'area adibita a mercato e in orario diurno, a una signora che era inciampata in una buca lunga 30-40 cm. e "profonda quanto un piede con una scarpa", aveva ascritto integralmente alla vittima l'eziologia del sinistro, sul presupposto che la condizione di generale dissesto del piazzale escludeva la possibilità di confidare nella apparente regolarità della superficie calpestabile).
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.
In tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta e si instaura, inoltre, un rapporto di mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, vi è soggetto pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta, incombendo sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente e, al contribuente, quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto.
In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. (In applicazione del principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, la S.C. ha affermato che la Corte territoriale non avrebbe dovuto prescindere dalla presenza di un varco nella recinzione del terreno controverso, in quanto l'eventuale dimostrazione del suo uso da parte del titolare del convenuto in usucapione avrebbe costituito circostanza idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo uti dominus in capo all'attore).
In tema di provvidenze per le vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, ai fini del collocamento obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998 (ratione temporis applicabile), la prova della qualità di persona a carico della vittima dev'essere fornita mediante certificazione o dichiarazione sostitutiva, e la condizione di convivenza con la vittima deceduta, per i fratelli e le sorelle, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.
Il mancato avvio da parte della società di comodo della procedura di interpello disapplicativo ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994 (vigente ratione temporis), non è preclusivo della possibilità per la stessa di provare, nel giudizio di opposizione avverso l'atto impositivo con il quale l'amministrazione finanziaria abbia recuperato a tassazione il maggior reddito stabilito ex lege, la sussistenza delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, rilevanti ai fini dell'inoperatività della presunzione.
In tema di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, ai verbali ispettivi deve riconoscersi un triplice livello di attendibilità avente: a) fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti senza margini di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni ricevute; b) efficacia probatoria fino a prova contraria in ordine alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti o di terzi, ivi compresi i contenuti documentali da costoro formati; c) rilevanza probatoria per ogni altro profilo, ivi compresa la documentazione che gli ispettori hanno esaminato, che il giudice deve valutare congiuntamente agli ulteriori elementi e ritenere superata solo in caso di intrinseca inattendibilità o di contrasto con le evidenze acquisite.
In tema di intermediazione finanziaria, quando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, la prova della mala fede di quest'ultima non può reputarsi in re ipsa per effetto della mera imputabilità ad essa del predetto inadempimento; ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede che gli stessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento, l'onere di provare che la banca era in mala fede.
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per l'infortunio occorso a un minore, al fine di stabilire se sia stata raggiunta la prova della non imputabilità dell'evento dannoso assume rilievo l'età degli alunni coinvolti, poiché il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli stessi, con la conseguenza che l'approssimarsi dell'età del pieno discernimento è circostanza tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere dal minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per il danno occorso a uno studente all'interno dello spogliatoio adiacente alla palestra, in conseguenza dell'urto accidentale con il casco brandito da un compagno frequentante il quinto anno, e dunque prossimo alla maggiore età).
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, una prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di prova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio).
In tema di malattie professionali, la regola secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle della lavorazione e della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) determina l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale di quest'ultima, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'INAIL, va temperata per l'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, per la quale la prova del nesso causale deve consistere non già in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma nella concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via probabilistica - dell'idoneità dell'esposizione al rischio a cagionare l'evento morboso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che, a seguito di ctu medico-legale, aveva escluso che la patologia "tabellata" di spondilo-discopatia lombare fosse stata causata dall'attività di manovale prestata dall'assicurato, sul rilievo che le prime indagini radiologiche risalivano a venti anni dopo la sua cessazione, in guisa tale da far venir meno la congruenza e compatibilità cronologica tra patologia accertata e svolgimento della prestazione lavorativa).
Lo scioglimento del rapporto contrattuale (nella specie, avente ad oggetto l'attività di revisione legale di bilanci) per effetto del fallimento di una delle parti ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate, cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento, già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio.
In tema di IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato quando il soggetto passivo, che lo fa valere in giudizio, dimostra il presupposto sostanziale della cessione di beni o prestazione di servizi e fornisce prova del requisito formale, attraverso la pertinente e valida fattura d'acquisto, annotata nei registri IVA, non essendo, invece, necessaria la prova del pagamento.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
La responsabilità personale e solidale ex art.38, comma 2, c.c. per le obbligazioni tributarie dell'associazione sportiva dilettantistica, del "semplice" componente del consiglio direttivo, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione fiscale contestata, non è automatica, ma richiede la dimostrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria del compimento di una concreta attività negoziale, svolta nei confronti di terzi per conto dell'ente, tale da creare rapporti obbligatori tra gli stessi.
In tema di simulazione dell'atto di alienazione posta in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il curatore che agisce per la ricostituzione della garanzia patrimoniale della massa assume, quoad probationis, la qualità di terzo rispetto alle parti del contratto, sicché la prova della simulazione non soggiace ai limiti degli artt. 1416 e 1417 c.c., mentre ove il curatore agisca per far dichiarare la simulazione di atti del dante causa del fallito la prova resta soggetta ai limiti dell'art. 2722 c.c., non assumendo lo stesso la qualità di terzo.
In tema di associazioni non riconosciute, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica di legale rappresentante - il quale è obbligato a redigere e a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti ex lege dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al debito tributario di un'associazione sportiva dilettantistica, aveva escluso la responsabilità solidale del soggetto che rivestiva la carica di presidente all'epoca della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa, sul presupposto che tale circostanza fosse, invece, sufficiente a far presumere il concreto esercizio dell'attività di direzione dell'associazione stessa, in mancanza di prova contraria).
A seguito dell'impugnazione di un atto di accertamento catastale, il giudice è tenuto a compiere una comparazione con immobili similari della stessa zona solo nel caso in cui l'amministrazione finanziaria abbia motivato la rettifica del classamento in base a un espresso raffronto con le caratteristiche analoghe di altri immobili e non anche quando abbia fatto esclusivo riferimento alla caratteristiche oggettive dell'immobile in discorso, senza alcun cenno al metodo comparativo.
In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di allegare l'inadempimento datoriale e provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, ma non anche di allegare e provare la nocività dell'ambiente lavorativo e la mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (che integrano elementi costitutivi della colpa del datore di lavoro), spettando, invece, al datore provare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza, la quale va parametrata, alla stregua del criterio prioritario di matrice comunitaria dell'eliminazione del rischio, all'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge e suggerite dall'esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto (dalla valutazione del rischi all'organizzazione dell'apparato di sicurezza; dall'informazione e addestramento dei lavoratori all'adozione di tutte le misure prescritte e alla vigilanza sul rispetto di tali misure, come delineate nel d.lgs. n. 81 del 2008).
Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia subito lesioni personali in conseguenza del fatto illecito di un terzo, il datore di lavoro, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale da interruzione dell'attività produttiva, deve provare, oltre al nesso di causalità materiale tra la condotta del terzo ed il danno alla produzione, anche la circostanza specifica di non aver potuto sostituire, nonostante i reiterati tentativi espletati, il lavoratore (insostituibile in ragione della specializzazione e dell'assetto organizzativo dell'impresa) e di avere subito una perdita economica direttamente riconducibile all'interruzione dell'attività produttiva.
In tema di IVA, l'interpretazione dell'art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994, dev'essere svolta alla luce dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il quale fa riferimento ad una nozione oggettiva di attività economica, nel senso che l'attività viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, con la conseguenza che, anche con riguardo a una società in liquidazione, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione occorre che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione, e il suo mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, salvo che non risulti che quest'ultimo non abbia più alcuna intenzione di utilizzare i beni in via definitiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata ad accertare una situazione di stallo oggettivo nella esecuzione di lavori, il cui prolungarsi aveva successivamente determinato la messa in liquidazione volontaria della contribuente, per impossibilità di perseguire il proprio scopo sociale).
Il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno - la cui sussistenza non può presumersi quale conseguenza automatica di una lesione all'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato, posto che il grado di invalidità permanente da questa determinato non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica - è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, sicché, al fine di valutare l'incidenza delle lesioni sulla capacità di guadagno, occorre verificare quali postumi si siano in concreto verificati, la compatibilità tra questi ultimi e il tipo di impegno (fisico o intellettuale) richiesto dal lavoro svolto dalla vittima e l'esistenza (in atto o in potenza) di una riduzione patrimoniale, con onere per il danneggiato di allegare e provare il pregresso effettivo svolgimento di un'attività economica e la diminuzione del reddito percepito ovvero il possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.
A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del cd. test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività dando prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, tali da comportare l'assoluta impossibilità di esercitare l'attività d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, con riferimento all'anno d'imposta 2014, aveva ritenuto che l'esercizio dell'attività imprenditoriale consistente nell'attività di imbottigliamento dell'acqua minerale fosse stata, in concreto, preclusa in ragione di circostanze non addebitabili all'imprenditore, dovute alla presenza di vincoli ambientali e idrogeologici conseguenti a decisioni amministrative assunte nel 2000).
In tema di imposte sul reddito di impresa, quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest'ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell'an che nel quantum.
In tema di prelievo erariale unico sui ricavi generati dagli apparecchi da gioco, l'accertamento con metodo induttivo ex art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269 del 2003 - che prevede il ricorso ad un importo giornaliero forfettizzato, determinato con decreto ministeriale - non impedisce che il contribuente possa fornire la prova contraria, anche in ordine al quantum della pretesa tributaria.
La responsabilità della scuola di sci per i danni subiti dall'allievo durante la lezione ha natura contrattuale, poiché dall'iscrizione al corso deriva l'obbligo, per la scuola stessa scuola ed il maestro da essa incaricato, di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione, con la conseguenza che, in caso di lesioni, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., onde il creditore danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, desumibile dal danno subito, mentre incombe sulla scuola l'onere di provare che l'evento è stato causato da una circostanza a essa non imputabile, ossia che l'impedimento che ha reso oggettivamente impossibile l'esatta esecuzione della prestazione fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, non essendo, a tal fine, sufficiente dimostrare la correttezza della sua condotta.
La presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall'art. 1669 c.c. per il pericolo di rovina dell'opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni, può essere vinta, non già con la prova dell'essere stata usata tutta la diligenza possibile nell'esecuzione dell'opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo rilevato i gravi vizi ex art. 1669 c.c., aveva gravato l'attore dell'onere di provare il nesso di causalità tra l'opera del costruttore e tali vizi, anziché ritenere operante la presunzione di responsabilità del costruttore).
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).
La fattispecie di responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come un'ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell'attore dell'inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell'amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l'adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva collocato temporalmente la conoscibilità del nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre incinta e la patologia da cui era affetta l'interessata agli anni degli studi universitari di giurisprudenza di quest'ultima, o al più tardi nei primi anni del praticantato legale, rappresentando quello degli effetti teratogeni del Talidomide un "caso di scuola" nell'ambito delle trattazioni, anche di carattere manualistico, riguardanti il danno alla salute).
L'avvenuta ricezione di un plico spedito a mezzo posta fa presumere la conoscenza del relativo contenuto, salvo che il mittente affermi che esso constava di molteplici atti e il destinatario alleghi di averne rinvenuto uno solo, gravando, in tal caso, sul primo l'onere di dimostrare ciò che sia effettivamente pervenuto all'indirizzo del destinatario.
In tema di rapporti dei medici convenzionati di assistenza primaria, l'art. 59, comma 8, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 - che prevede, per coloro che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo, una riduzione del compenso forfettario annuo in caso di superamento della percentuale del 12% di assistiti complessivi della Regione - ha portata generale, sicché la citata riduzione trova applicazione per tutta la durata del predetto accordo e non solo con riferimento alla situazione esistente al momento della sua entrata in vigore, mentre non opera (o opera solo in parte) in caso di disponibilità di risorse derivanti dalla sotto- utilizzazione di altri istituti previsti dal comma 4 del medesimo art. 59, la cui insussistenza deve essere provata dalla ASL e non dal medico interessato.
L'acquisito ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c. presuppone, in chi ne faccia valere la validità, la dimostrazione, nel chiamato in possesso di beni ereditari, della capacità naturale di agire del medesimo, ossia della capacità di intendere e di volere e, dunque, della consapevolezza di possedere beni facenti parte di un'eredità a lui devoluta. (Nella specie, la S.C. cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficiente, per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva, il dato oggettivo del possesso dei beni, stante la convivenza del chiamato con il genitore superstite nell'immobile ereditario, senza valutare sia la natura e i caratteri dell'infermità permanente che affliggeva il chiamato, dichiarato interdetto tre anni dopo l'apertura della successione, sia la sussistenza del requisito di natura soggettiva costituito dalla conoscenza, da parte dello stesso, della delazione in suo favore).
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del terzo, per cui spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi per deduzioni secondo l'id quod plerumque accidit, incensurabili in sede di legittimità quando sorrette da una adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto che l'azione proposta dal Fallimento - diretta a far valere la simulazione di un contratto di cessione di immobili di cui era stato parte il fallito - poteva essere suffragata dalla prova per presunzioni, non essendo vincolante nei confronti della curatela la dichiarazione relativa al versamento del prezzo pur se contenuta in un rogito notarile, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e traendo, invece, elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui gravava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativa dimostrazione).
Nel contratto di mutuo di scopo, l'onere della prova dell'effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti grava sulla parte mutuataria tenuta a realizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, lo scopo concordato. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, accogliendo parzialmente l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento di diniego del g.d. all'insinuazione al passivo di somme derivate da un contratto di mutuo ipotecario e di finanziamento chirografario, aveva posto a carico dell'istituto di credito la prova circa la finalizzazione dei finanziamenti).
In tema di IRAP, ai fini della debenza dell'imposta, il requisito dell'autonoma organizzazione per le professioni liberali, quale la professione forense, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista, derivante dal coordinamento di fattori che, considerati su di un piano non solo quantitativo ma anche qualitativo e valutati nel loro complesso e non in modo isolato o atomistico., sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto ad essa.
In tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur a fronte della prova che l'automobilista aveva tenuto una velocità di guida non appropriata, aveva affermato il concorso paritario del pedone nella produzione del danno senza accertarne, in concreto, la percentuale di colpa, e anzi escludendo la possibilità di verificare la misura dell'incidenza causale di ciascuna delle condotte).
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo, onere, quest'ultimo, il cui assolvimento dev'essere accertato dal giudice mediante la verifica se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti e se il datore - se del caso anche attraverso il responsabile del servizio - abbia vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori nonché garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali, oltre che trattato adeguatamente le segnalazioni eventualmente ricevute dai dipendenti.
La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega).
Ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico dell'accadimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione al cedimento del vespaio sottostante al seminterrato di un condòmino, aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio in ragione dei difetti della soletta sottostante al pavimento dell'unità immobiliare danneggiata, senza considerare che gli stessi rappresentavano comunque un elemento strutturale integrato nella cosa in custodia, e non già un fattore esterno alla stessa, idoneo ad integrare il caso fortuito).
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti la pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione alla notificazione di una cartella di pagamento, aveva ritenuto idonea prova dell'invio della raccomandata informativa l'"avviso di notizia di avvenuta notifica" e la "distinta di postalizzazione", trattandosi di documenti provenienti entrambi dall'agente per la riscossione interessato alla notificazione in questione).
Chi agisce per la ripetizione dell'indebito ha il solo onere di allegare l'inesistenza di un giusto titolo di pagamento, mentre è sul convenuto che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, grava l'onere di dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.
Il principio generale dell'accessione ex art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell'altro coniuge, le somme spese a tal fine.
In tema di incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c., il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; in tale ipotesi, spetta alla parte che sostiene la validità del negozio testamentario l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.
La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova; ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La presunzione di cessione in evasione d'imposta, ex artt. 1 e ss. d.P.R. n. 441 del 1997, trova applicazione in riferimento sia alle imposte dirette che alle imposte indirette, potendo il contribuente fornire la prova contraria, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del medesimo d.P.R..
La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì mero elemento di prova, sicché il giudice d'appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.
La facoltà di un soggetto di disporre liberamente dei conti correnti intestati ad un'associazione non riconosciuta implica la presunzione di avere agito in nome e per conto dell'ente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 38 c.c., gravando sul predetto la prova che non vi è stata ingerenza nella gestione ed, in particolare, di aver eseguito un incarico, specifico e vincolato, ricevuto dal rappresentante di diritto o di fatto dell'associazione.
Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'actio pauliana).
In tema di trasferimenti di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrice, al fine di beneficiare dell'agevolazione connessa alla piccola proprietà contadina, non occorre una prova specifica della propria qualità di coltivatore diretto da parte del contribuente, essendo sufficiente la dichiarazione dal medesimo resa in sede di stipula dell'atto di compravendita, accompagnata dalle prescritte certificazioni, pur potendo l'Ufficio verificare l'eventuale non corrispondenza del trasferimento allo scopo dichiarato.
L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.
In tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia di separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la P.A. e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, essendo priva di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario, perché precostituita a favore e non contro il dichiarante.
In tema di danno da interruzione del servizio di telecomunicazione, l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, che consente la liquidazione equitativa, va intesa in senso relativo, essendo al riguardo sufficiente una difficoltà anche solo di un certo rilievo per escludere che sia consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", atteso che una pronuncia siffatta si risolve nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo l'illegittimità della condotta dell'operatore e l'effettiva lesione subita dall'utente, ha ritenuto che il danno lamentato non fosse risarcibile neanche in via equitativa in quanto "non ancorato ad alcun elemento concreto, né fattuale né giuridico").
Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.
Quando il debitore eccepisce l'avvenuta estinzione del debito mediante il rilascio di cambiali, è a suo carico l'onere di provare che le stesse sono state integralmente pagate, mentre non può gravare sul creditore quello di dimostrare la mancata negoziazione dei titoli, in quanto la consegna di cambiali è l'oggetto di una "datio pro solvendo", il cui effetto estintivo è differito al momento del loro effettivo pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, laddove essa aveva affermato che la mera menzione nel contratto preliminare del rilascio di alcuni effetti cambiari, senza che nessuna delle due parti fosse in possesso degli originali dei titoli, non poteva esonerare il promissario acquirente dal comprovarne l'avvenuto pagamento).
Ai fini del pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore in relazione alla soglia debitoria contemplata dall'art. 15 l. fall. richiede l'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non già del solo debito dedotto in giudizio dal lavoratore (posto che potrebbero esservi più debiti scaduti che, cumulati, determinano il superamento della suddetta soglia), non operando, a tal fine, il principio di non contestazione, dal momento che non rientra nella sfera di conoscibilità dell'Istituto il fatto integrante il superamento della soglia medesima.
In tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia.
In tema di benefici per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990, l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis, può essere eccezionalmente assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità.
La contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere "di contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo.
La lesione del diritto al voto, costituzionalmente tutelato, per la mancata iscrizione nelle liste elettorali non determina un danno non patrimoniale in re ipsa risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché nell'illecito aquiliano il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni.
Nel caso di disconoscimento del regime fiscale agevolato nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, della mancanza dei relativi requisiti, in ragione dell'esercizio, da parte della stessa, di attività integralmente - o anche solo prevalentemente - commerciale, e in ogni caso in violazione dell'atto costitutivo e dello statuto o del principio di democraticità, mentre compete all'associazione, attesa la natura derogatoria del regime agevolativo, dimostrare il pieno possesso dei requisiti per goderne, non già esclusivamente sul piano formale ma propriamente nella dimensione materiale della sua concreta attività quotidiana.
In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto all'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R. che aveva ritenuto "fatti secondari", idonei a comprovare la fuoriuscita della merce dal territorio nazionale, le comunicazioni Intrastat e le dichiarazioni rese ex post dai cessionari circa l'avvenuta ricezione dei beni nello Stato intracomunitario di destinazione).
In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.
In tema di associazione non riconosciuta, la comunicazione della cessazione della carica di legale rappresentante - tramite apposito modello - all'anagrafe fiscale, ai sensi degli artt. 1, 2 e 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, non è sufficiente ad esimere dalla responsabilità ex art. 38 c.c. per l'omessa dichiarazione fiscale dell'associazione, qualora l'attività sia in concreto proseguita, né costituisce presupposto imprescindibile per l'esenzione da detta responsabilità se l'Amministrazione ha appreso, in maniera inequivoca, che al momento della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi, in concreto omessa, il soggetto non rivestiva più la carica.
Il giudizio di verificazione dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'an ed il quantum del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'anteriorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola di polizza che equipara alla richiesta di risarcimento del danno la conoscenza di "atti di indagine", comunque conosciuti e inerenti al fatto generatore della responsabilità, può essere ritenuta operante solo se detti atti siano percepibili come univocamente rivolti all'accertamento di fatti suscettibili di dar luogo alla responsabilità civile dell'assicurato dedotta in contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il mero compimento di atti di indagine compiuto dall'A.G. prima della stipula del contratto di assicurazione, non già a carico del personale della struttura sanitaria assicurata, ma del marito della vittima, potesse rendere operante l'equiparazione prevista in polizza del compimento degli atti di indagine alla espressa richiesta di attivazione delle condizioni di manleva del responsabile civile).
In tema di servizi della società dell'informazione, l'hosting provider che, per l'assetto spontaneamente attribuito all'organizzazione del servizio prestato, effettua sistematicamente un'attività di controllo e filtro delle informazioni diffuse e dei commenti inviati dai terzi destinatari del servizio, svolgendo quindi un ruolo attivo nella loro selezione e memorizzazione, assume la responsabilità del loro contenuto e non può godere delle limitazioni di responsabilità di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 70 del 2003, ratione temporis vigenti; l'onere di provare l'assunzione di un tale ruolo da parte dell'hosting provider e la sua effettiva conoscenza del carattere illecito dei commenti pubblicati ricade sull'attore che si afferma danneggiato dal suo comportamento.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo legittima l'acquisizione da parte del giudice di pace delle annotazioni della Polizia Giudiziaria a supporto dei verbali di accertamento e delle ordinanze-ingiunzioni già prodotte, pur oltre il termine previsto dal comma 8 dell'art. 6 del citato d.lgs.).
In applicazione del principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto; in caso, invece, di mancato esame nel giudizio di prime cure del documento richiamato nell'atto di impugnazione, il giudice di appello - se trattasi di documento prodotto in primo grado dalla controparte, che non si è costituita in appello o che, comunque, pur essendosi costituita, non ha riprodotto l'atto - può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.
Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario.
La responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.
Il docente che agisca nei confronti del Ministero per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina della mobilità per un determinato anno scolastico ha l'onere di allegare specificamente l'obbligo inadempiuto (come, ad esempio, quello di attribuire ai candidati i posti disponibili al momento in cui si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente), spettando conseguentemente al Ministero dimostrare che tale obbligo non sussisteva, in ipotesi per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta dal lavoratore, quei posti, in caso di assegnazione, avrebbero dovuto essere destinati ad altri.
In sede di verifica dei crediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatore soltanto nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quale la mancanza di prova della titolarità in capo all'opponente del credito azionato - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, comma 2, n. 4, della l.fall.
Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, nonché la sua data certa anteriore al fallimento, a norma dell'art.2704 c.c., che non riguardando il titolo contrattuale ma la data della scrittura a tal fine prodotta, ne consente la dimostrazione mediante fatti idonei a tal fine, anche prescindendo dal documento, avvalendosi di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, con le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in particolare, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta, di conseguenza, l'inopponibilità al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito.
Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.
In tema di IVA, il diritto alla detrazione è subordinato alla prova dell'effettiva realizzazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi soggetta ad imposta, di guisa che un acquisto simulato non consente detta detrazione per l'assenza di un collegamento con le operazioni tassate a valle. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che ha erroneamente ammesso la detrazione dell'imposta sugli acquisti di energia elettrica da fonti non rinnovabili compiuti da una società che aveva aggirato i limiti legali relativi al volume di tali importazioni mediante una società terza, realmente esistente e non mera "cartiera", ma fittiziamente interposta per realizzare il predetto meccanismo di frode).
Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, solo nei confronti della P.A. e in determinate attività o procedure amministrative, mentre non ha, salva diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova in suo favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di retratto agrario, aveva ritenuto non sufficiente, ai fini della prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente, la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
In tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva.
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo ove esso derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché, in questo caso, i terzi hanno la possibilità di verificarne l'esistenza consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spettando, conseguentemente a questi ultimi fornire la corrispondente prova negativa.
In tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia probatoria privilegiata delle voci di spesa e delle relative causali contenute nella comunicazione effettuata dal commissario giudiziale nei confronti dei creditori ex art. 171 l. fall.).
La eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
L'utilizzatore è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa.
La portata confessoria delle dichiarazioni rilasciate ad un terzo in contrasto con la quietanza rilasciata nel rogito notarile è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui si era ritenuto che, a fronte della quietanza rilasciata dal venditore nell'atto di compravendita, le dichiarazioni sul mancato pagamento rese dall'acquirente al Pubblico Ministero integrassero gli estremi della confessione stragiudiziale).
L'acquisto a titolo originario conseguente all'espropriazione per pubblica utilità, se adeguatamente documentato, è idoneo a soddisfare la prova della proprietà richiesta ai fini dell'azione di rivendicazione.
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse).
Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.
In tema di accertamento analitico, la documentazione extracontabile legittimamente rinvenuta presso la sede di altra società, dei cui servizi la contribuente ha beneficiato nello svolgimento della propria attività di impresa, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità ed è anzi particolarmente attendibile, perché precostituita in data anteriore al processo e non redatta ai fini della controversia poi insorta.
In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di familiare del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2007, il requisito della "vivenza a carico" non è provato dall'attestazione da parte del Sindaco del Comune del Paese di provenienza, in assenza di una prova certa di rimesse in denaro continuative nel tempo che dimostrino il mantenimento del familiare, in modo strutturato e continuativo.
Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione).
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato.
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile).
In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur riconoscendo l'eccessività dei costi pubblicitari rispetto ai ricavi, li aveva ritenuti inerenti all'attività d'impresa sul mero rilievo che la pubblicità può costituire strumento di ampliamento della clientela e di incremento del volume di affari, senza alcuna verifica, da compiersi sulla scorta di precise allegazioni e prove da offrirsi dal contribuente, della loro concreta destinazione alla produzione).
A fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del cespite.
In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, qualora il locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento della cosa locata, l'onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art. 1590, comma 1, seconda parte, c.c.
In tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall., il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
La prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di una società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevole utilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita ed assistenza post vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità della compagine sociale e dell'amministratore unico).
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 192/1983
Questione infondata
29 giugno 1983
Non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, 414 n. 4 c.p.c. e 2697 c.c. (sollevata lamentando che tali norme non abbiano previsto, per l'ipotesi in cui il prestatore di lavoro agisca per far dichiarare l'interposizione di mano d'opera, una eccezione al principio dell'onere della prova incombente sull'attore - con particolare rigorosità nel processo del lavoro -, ponendo il lavoratore che è rimasto estraneo alla vicenda interpositiva in posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro, ed impedendogli di azionare (fruttuosamente) il proprio diritto), in quanto l'eccezione che si pretende di introdurre alla regola generale per cui actore non probante reus absolvitur, con riguardo alla richiesta di modifica del rapporto di lavoro interposto, sostituendo al datore di lavoro apparente colui che da' luogo all'interposizione, non appare giustificata neppure dalla sottolineatura della difficoltà in cui il lavoratore si verrebbe a trovare nel fornire la prova dei fatti estranei alla sua conoscenza, tanto più che il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. è fornito di ampi poteri istruttori.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2697 c.c. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel secondo titolo del sesto libro si contiene la disciplina delle prove. Ho già accennato (n. 1065) perchè e in quali limiti tale disciplina trovi razionale collocazione in questo libro. Coerentemente ai criteri enunciati, ho premesso in due articoli, che costituiscono il primo capo del titolo, le regole sull'onere della prova. Queste sono poste nei loro termini generali e non già, come nel codice del 1865 (art. 1312), sotto l'angusto angolo visuale «della prova delle obbligazioni e della loro estinzione». Il nuovo testo dell'art. 2697 si uniforma ai più sicuri risultati della dottrina e della giurisprudenza, distinguendo in linea generale, e in corrispondenza ai concetti di azione e di eccezione, fatti costitutivi ed estintivi e circostanze impeditive e modificative, e ripartendo su questa base l'onere della prova tra le parti interessate. L'art. 2698 consente alle parti d'invertire o modificare l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui possono liberamente disporre. Mi è sembrato che non vi fossero ragioni decisive per impedire che l'autonomia contrattuale operi anche in questo campo. Per ovviare al pericolo che con tale facoltà si offra alla parte economicamente più forte il mezzo di porre nel nulla i diritti della parte più debole, è sancita la nullità del patto che abbia per effetto di rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. L'articolo si occupa, come era naturale in questa sede, soltanto della possibilità e dell'efficacia di pattuizioni negoziali, stragiudiziali. Quanto all'inversione che possa derivare dagli atti e dal comportamento o dal contegno delle parti in giudizio, dovrà decidere il giudice secondo i principi generali del diritto processuale, in relazione anche agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile. DELLA PROVA DOCUMENTALE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1104
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2697 · fonte del testo
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