Codice civile

Art. 2697 c.c. — Onere della prova

[1]Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

[2]Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

200 pronunce che riguardano l’art. 2697 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17008/2026

    30 maggio 2026

    In tema di riparto dell'onere della prova, il debitore che agisca in giudizio chiedendo accertarsi la spettanza al creditore di una somma minore di quella da quest'ultimo pretesa e, di conseguenza, la non debenza della somma maggiore, non esperisce due diverse azioni, ma un'unica azione di accertamento negativo del credito eccedente la somma ritenuta dovuta, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore dimostrare l'esistenza e l'entità del maggior credito, poiché l'onere della prova grava su chi assume la posizione sostanziale di titolare del diritto, a prescindere dalla posizione processuale rivestita.

    Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16556/2026

    27 maggio 2026

    In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c., non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e, cioè, sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva fornirne la prova.

    Art. 2697 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 2727 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16629/2026

    27 maggio 2026

    Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessario che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versi in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, ma è sufficiente che tali facoltà siano perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, elementi suscettibili di essere dimostrati con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi, ferma restando la facoltà del giudice di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in altro giudizio intercorso tra le stesse o tra altre parti.

    Art. 2697 c.c. · Art. 428 c.c. · Art. 1425 c.c. · Art. 2727 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16318/2026

    26 maggio 2026

    Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso.

    Art. 2697 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 192/1983

    Questione infondata
    29 giugno 1983

    Non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, 414 n. 4 c.p.c. e 2697 c.c. (sollevata lamentando che tali norme non abbiano previsto, per l'ipotesi in cui il prestatore di lavoro agisca per far dichiarare l'interposizione di mano d'opera, una eccezione al principio dell'onere della prova incombente sull'attore - con particolare rigorosità nel processo del lavoro -, ponendo il lavoratore che è rimasto estraneo alla vicenda interpositiva in posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro, ed impedendogli di azionare (fruttuosamente) il proprio diritto), in quanto l'eccezione che si pretende di introdurre alla regola generale per cui actore non probante reus absolvitur, con riguardo alla richiesta di modifica del rapporto di lavoro interposto, sostituendo al datore di lavoro apparente colui che da' luogo all'interposizione, non appare giustificata neppure dalla sottolineatura della difficoltà in cui il lavoratore si verrebbe a trovare nel fornire la prova dei fatti estranei alla sua conoscenza, tanto più che il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. è fornito di ampi poteri istruttori.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2697 c.c. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel secondo titolo del sesto libro si contiene la disciplina delle prove. Ho già accennato (n. 1065) perchè e in quali limiti tale disciplina trovi razionale collocazione in questo libro. Coerentemente ai criteri enunciati, ho premesso in due articoli, che costituiscono il primo capo del titolo, le regole sull'onere della prova. Queste sono poste nei loro termini generali e non già, come nel codice del 1865 (art. 1312), sotto l'angusto angolo visuale «della prova delle obbligazioni e della loro estinzione». Il nuovo testo dell'art. 2697 si uniforma ai più sicuri risultati della dottrina e della giurisprudenza, distinguendo in linea generale, e in corrispondenza ai concetti di azione e di eccezione, fatti costitutivi ed estintivi e circostanze impeditive e modificative, e ripartendo su questa base l'onere della prova tra le parti interessate. L'art. 2698 consente alle parti d'invertire o modificare l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui possono liberamente disporre. Mi è sembrato che non vi fossero ragioni decisive per impedire che l'autonomia contrattuale operi anche in questo campo. Per ovviare al pericolo che con tale facoltà si offra alla parte economicamente più forte il mezzo di porre nel nulla i diritti della parte più debole, è sancita la nullità del patto che abbia per effetto di rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. L'articolo si occupa, come era naturale in questa sede, soltanto della possibilità e dell'efficacia di pattuizioni negoziali, stragiudiziali. Quanto all'inversione che possa derivare dagli atti e dal comportamento o dal contegno delle parti in giudizio, dovrà decidere il giudice secondo i principi generali del diritto processuale, in relazione anche agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile. DELLA PROVA DOCUMENTALE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1104

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2697 · fonte del testo

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