In materia di determinazione della categoria e della qualifica di inquadramento spettante al dipendente, in relaziona alle mansioni effettivamente svolte, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta l'organizzazione della azienda, è circondata, per la tutela della dignità umana dei lavoratori, da tutta una pregnante serie di limiti (nascenti da specifiche norme di legge, anche di rango costituzionale: artt. 3, 35 e 37 Cost.; 15 e 16 della legge n. 300/'70; 2095 e 2013 cod.civ.; legge n. 848/'55, di esecuzione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; legge n. 657/'66 di ratifica della Convenzione Generale dell'O.I.L. del 22 giugno 1962; legge n. 881/'77 di ratifica del Patto Internazionale di New York 19 dicembre 1966; nonché da clausole di contratti collettivi di livello sia nazionale che aziendale) che assicurano un'effettiva realizzazione del principio di parità di trattamento, la cui concreta osservanza è, poi, suscettibile di controllo da parte del giudice, abilitato a rimuovere eventuali violazioni ed a garantire cos piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento: è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto consentirebbero all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parità di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo.
Art. 2086 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2099 c.c.