Codice civile

Art. 2086 c.c. — Gestione dell'impresa

[1]L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

[2]((L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale)).

Testo vigente dal 16 marzo 2019

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2086 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2698/2026

    7 febbraio 2026

    In tema di società di comodo, la valutazione di non operatività di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, implicante l'attribuzione del reddito minimo presunto, deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alla specifica attività esercitata dall'imprenditore in relazione alla situazione di mercato e all'ambito dimensionale, temporale e territoriale in cui la stessa si colloca; tale valutazione non deve tenere conto, invece, delle scelte - anche ove rivelatesi, a posteriori, inadeguate - dell'imprenditore stesso, nel rispetto della sfera di autonomia decisionale di quest'ultimo, a condizione, tuttavia, che lo stesso fornisca la prova di aver elaborato una strategia aziendale volta al conseguimento di un lucro o comunque alla salvaguardia della continuità operativa, anche solo in una prospettiva meramente liquidatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attributo rilevanza ad una generica crisi di mercato, senza contestualizzarla sul triplice piano dimensionale, cronologico e territoriale, desunta dal solo accertato stato di abbandono dell'unico immobile strumentale posseduto dalla società contribuente, senza verificare l'effettiva attuazione di attività di recupero alla produzione o di liquidazione).

    Art. 2086 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 2697 c.c. · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 975/2026

    17 gennaio 2026

    Lo svolgimento di un'attività economica non può dipendere in via esclusiva dall'ottenimento di incentivi economici pubblici, dovendo l'imprenditore pianificare la propria attività predisponendo i mezzi di produzione nella prospettiva della copertura dei costi e dell'eventuale conseguimento di un utile, di modo che le conseguenze negative della libera scelta della società di subordinare l'attività alla concessione delle suddette erogazioni sono direttamente ricollegabili all'incapacità degli organi gestori e non a situazioni oggettive di impossibilità a raggiungere le soglie del test di operatività ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994.

    Art. 2086 c.c. · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 2082 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10864/2025

    24 aprile 2025

    L'esercizio del diritto di critica verso il datore di lavoro è legittimo se il dipendente - anche sollecitando l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo datoriale al fine di evitare conflittualità tra le diverse realtà operanti nei luoghi di lavoro - si limita a difendere la propria posizione soggettiva senza travalicare, con dolo o colpa grave, il limite della verità oggettiva, ricorrendo a modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore o del superiore gerarchico e non determinare pregiudizi per l'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto di rilievo disciplinare le espressioni contenute nelle e- mail con le quali un lavoratore aveva criticato le modalità di attuazione dei protocolli anti-Covid da parte dell'amministratore delegato della società datrice di lavoro, senza previamente verificare il superamento del limite di continenza formale e la rispondenza dei toni accesi usati, piuttosto che all'offesa gratuita, alla volontà di sollecitare controlli sul rispetto di detti protocolli).

    Art. 2086 c.c. · Art. 2104 c.c. · Art. 1 statuto dei lavoratori · Art. 21 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/1989

    Questione infondata
    9 marzo 1989

    In materia di determinazione della categoria e della qualifica di inquadramento spettante al dipendente, in relaziona alle mansioni effettivamente svolte, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta l'organizzazione della azienda, è circondata, per la tutela della dignità umana dei lavoratori, da tutta una pregnante serie di limiti (nascenti da specifiche norme di legge, anche di rango costituzionale: artt. 3, 35 e 37 Cost.; 15 e 16 della legge n. 300/'70; 2095 e 2013 cod.civ.; legge n. 848/'55, di esecuzione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; legge n. 657/'66 di ratifica della Convenzione Generale dell'O.I.L. del 22 giugno 1962; legge n. 881/'77 di ratifica del Patto Internazionale di New York 19 dicembre 1966; nonché da clausole di contratti collettivi di livello sia nazionale che aziendale) che assicurano un'effettiva realizzazione del principio di parità di trattamento, la cui concreta osservanza è, poi, suscettibile di controllo da parte del giudice, abilitato a rimuovere eventuali violazioni ed a garantire cos piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento: è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto consentirebbero all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parità di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo.

    Art. 2086 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2099 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In conformità alla dich. VII della Carta del lavoro, il codice statuisce il principio che nell'impresa l'imprenditore è capo, e che da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (art. 2086). L'ordine nell'economia postula infatti l'ordine nell'impresa e l'ordine nell'impresa non può riposare che sul principio gerarchico, di cui il Fascismo è scuola. Qualunque sia il suo posto gerarchico, il lavoro, sia esso dell'imprenditore o dei dirigenti, sia degli impiegati od operai, ha diritto a pari dignità. In questo senso il codice pone l'accento sul carattere collaborativo dei rapporti tra l'imprenditore e i prestatori di lavoro nell'impresa e statuisce come dovere fondamentale dell'imprenditore quello di provvedere alla tutela non solo dell'integrità fisica, ma anche della personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 839

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 16 marzo 2019. 67 parole aggiunte.

aggiunto: L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2086 · fonte del testo

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