[1]Le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di ((venti giorni)) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.113a115116
[2]
[2]Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di ((venti giorni)) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.113a115116
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
113a
con decorrenza dal 1 gennaio 2006
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
115
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."
116
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.
In tema di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria del giudizio, adotta i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., è ammissibile il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., mentre non può proporsi opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.
Il reclamo ex art. 26 l. fall., attesa la sua sostanziale equivalenza, in ambito fallimentare, all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha natura di giudizio oppositivo, dando luogo ad una cognizione limitata alle sole censure prospettate dal reclamante opponente, sicché è precluso al giudice del reclamo il rilievo ufficioso di questioni non fatte valere dalla parte.
L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.
L'opposizione all'esecuzione proposta successivamente alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, ex art. 2668-ter c.c., è inammissibile, difettando l'interesse concreto ed attuale ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente con riguardo a una procedura non più pendente, in ragione dell'efficacia immediata del provvedimento dichiarativo dell'estinzione.
Nell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., al pari delle altre opposizioni esecutive, caratterizzate dalla bifasicità necessaria, il thema decidendum è definito in maniera vincolante dal ricorso introduttivo della fase sommaria, con la conseguenza che non sono ammesse domande nuove - nonostante la natura normalmente autodeterminata dei diritti posti a sostegno dell'opposizione medesima - proposte con l'atto introduttivo del giudizio di merito, previsto dall'art. 616 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità della deduzione di questioni, proprie di un'opposizione agli atti esecutivi, svolta solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente).
In tema di espropriazione contro il terzo proprietario, l'omessa notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., incide esclusivamente sulla regolarità formale del procedimento e, pertanto, al pari della mancata notificazione del titolo al debitore esecutato, va fatta valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., giacché il terzo è soggetto passivo dell'espropriazione e a lui si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'art. 579, comma 1, c.p.c..
In tema di esecuzione forzata, l'opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi rappresenta un rimedio interno al processo di esecuzione, volto a sollecitare l'emanazione di un'ordinanza che, in quanto atto esecutivo, è soggetta esclusivamente al rimedio generale e residuale dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e non anche all'impugnazione con il ricorso per cassazione regolato dall'art. 111 Cost..
In tema di mutuo ipotecario, nel vigore della legge fallimentare, l'accollo, da parte del terzo acquirente del bene ipotecato, del debito del mutuatario non produce l'effetto di rendere il titolare dell'ipoteca, che non vi abbia aderito, creditore dell'acquirente-accollante; ne consegue che, in caso di fallimento dell'acquirente del bene e di espropriazione forzata portata a termine ex art. 41, comma 2, del T.U.B., il creditore ipotecario, non aderente all'accollo, ha diritto di trattenere la somma ricavata dalla vendita del bene, o la quota di sua spettanza di tale somma, anche se non si è insinuato al passivo del fallimento.
In tema di validità del precetto, nell'espropriazione forzata per somme di denaro il requisito formale dell'indicazione della somma della quale è intimato il pagamento è integrato se l'atto contiene gli elementi sufficienti ad individuare esattamente, mediante un semplice calcolo matematico, l'importo da corrispondere. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato la nullità di un precetto nonostante l'atto indicasse la somma risultante dal titolo esecutivo, le date e gli importi dei pagamenti parziali già ricevuti, e i criteri di calcolo degli interessi e le date delle relative decorrenze).
La sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ha una natura esclusivamente "rescindente" potendo accertare e dichiarare l'eventuale nullità degli atti di parte o la legittimità o illegittimità degli atti del giudice dell'esecuzione - con conseguente loro conferma o revoca - ma non modificarli o sostituirli, restando sempre riservata al giudice dell'esecuzione la pronuncia dei provvedimenti tipici del processo esecutivo, pur nel rispetto dei vincoli derivanti dalla pronuncia che abbia definito l'opposizione.
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. (Nella specie, la S.C. ha rilevato ex officio la pretermissione ab origine del terzo pignorato, rinviando la causa al primo giudice nonostante il thema disputandum inerisse unicamente le spese liquidate tra le parti che avevano preso parte al giudizio).
La legittimazione alle impugnazioni diverse dall'opposizione di terzo spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, con la consequenziale inammissibilità dell'impugnazione proposta da altri soggetti, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che i medesimi rivestano la qualità di litisconsorti necessari indebitamente pretermessi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla debitrice esecutata che non aveva preso parte al giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso da un creditore intervenuto).
Sussiste l'interesse del debitore a contestare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'atto con cui il giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevato o allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio.
Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.
Le cause di estinzione tipica del processo esecutivo, di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., sono tassative, cosicché la relativa disciplina non è suscettibile di applicazione analogica ai provvedimenti di improseguibilità dell'esecuzione forzata per ragioni di merito; pertanto, ove il g.e., all'esito della fase ex art. 549 c.p.c. in cui sia stata accertata l'inesistenza del credito pignorato, dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione, tale provvedimento integra una chiusura anticipata atipica (o improcedibilità per infruttuosità), non soggetta al reclamo ex art. 630 c.p.c. bensì esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
In tema di esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo, la notificazione del titolo esecutivo, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di un collaboratore di giustizia, è valida ed efficace qualora il creditore, in mancanza di indicazione del cosiddetto "polo residenziale fittizio" (rappresentato dal domicilio presso la Commissione centrale di protezione) per negligenza o ritardo dell'Amministrazione preposta, abbia fatto affidamento incolpevole sulle risultanze dei registri anagrafici ufficiali, restando affidato il diritto di difesa del destinatario, ove ne ricorrano i presupposti, al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non all'opposizione agli atti esecutivi, al fine di far dichiarare la nullità del precetto.
In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
La sentenza di accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - rimedio avente effetto meramente demolitorio o rescindente - ha natura costitutiva e, come tale, è destinata a spiegare effetti soltanto a decorrere dal relativo passaggio in giudicato. (Fattispecie relativa a eccezione di giudicato riguardante l'inesistenza del credito azionato, fondato su ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e dichiarato insussistente in accoglimento di opposizione proposta dal terzo pignorato).
Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).
La sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si limita a dichiarare la sussistenza o l'insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere in executivis, senza accertare il contenuto patrimoniale del credito destinato ad essere soddisfatto in sede esecutiva.
Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica o comunque adotti altro provvedimento di definizione della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza (originaria o sopravvenuta) o dell'inefficacia del titolo esecutivo, il provvedimento adottato - in via non sommaria né provvisoria - a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, laddove sia stato adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo (che resta perciò pendente) è impugnabile con il reclamo ex art. 624 c.p.c., dovendosi avere riguardo, ai fini della qualificazione come definitiva della statuizione di arresto, alla circostanza che con essa sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.
Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).
Nel caso di contemporanea pendenza di due opposizioni esecutive, basate sui medesimi motivi, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successiva. (Nella specie, la S.C. ha censurato l'omessa declaratoria dell'inammissibilità di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un pignoramento presso terzi, fondata sugli stessi motivi già dedotti in seno ad altra precedente opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che era stata tardivamente proposta dinanzi ad altro tribunale).
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciatasi nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, il quale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria, è inammissibile per difetto del requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., volto a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
Nel procedimento di espropriazione presso terzi è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione proposta dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito, allorché lo stesso consapevolmente non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, regolarmente citato, non sia comparso all'udienza di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso ex art. 1385 c.c.).
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.
Allorché l'espropriazione forzata di beni indivisi avvenga nelle forme della divisione cd. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo e l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi, cosicché, ove il giudizio divisorio sia definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile avverso tale pronuncia è costituito dall'appello secondo le forme ordinarie e non dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c..
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione, disposta in relazione alla natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.
In tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non é il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi.
La mancata notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c., costituisce un vulnus "autoevidente" al diritto di difesa del debitore, impedendogli la verifica dell'esistenza e della correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla; né tale vizio procedurale, e non formale, può essere sanato dall'avvenuta proposizione della opposizione da parte del debitore intimato.
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la quale i terzi proprietari degli immobili ipotecati lamentavano la violazione dell'art. 475 c.p.c., per essere il contratto di mutuo azionato nei loro confronti privo della formula esecutiva, senza allegare il concreto pregiudizio subito per effetto di tale irregolarità formale, non ravvisandosi alcuna situazione tale da rendere il pregiudizio "autoevidente".
In caso di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., la rinnovazione della citazione nulla per vizio della vocatio in ius comporta la sanatoria ex tunc della nullità anche sotto il profilo processuale, con la conseguenza che, ai fini del rispetto del termine di venti giorni previsto dalla suddetta disposizione, rileva il momento della notificazione dell'originaria citazione.
Un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti la pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione alla notificazione di una cartella di pagamento, aveva ritenuto idonea prova dell'invio della raccomandata informativa l'"avviso di notizia di avvenuta notifica" e la "distinta di postalizzazione", trattandosi di documenti provenienti entrambi dall'agente per la riscossione interessato alla notificazione in questione).
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita).
Nell'espropriazione forzata presso terzi in cui il terzo pignorato si identifica con gli "Assicuratori dei Lloyd's" (nella loro struttura anteriore al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea), La dichiarazione ex art. 547 c.p.c. è resa dal procuratore generale che - quale mandatario generale di tutti gli assicuratori e, in particolare, degli "underwriters" della polizza - è dotato della rappresentanza unitaria dei sottoscrittori operanti in Italia e, quindi, della legittimazione processuale attiva e passiva dei soggetti interessati al processo; ne consegue che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito è ritualmente proposta dal predetto procuratore generale, senza che sia configurabile una legittimazione estesa a tutti i "members" o "syndicates". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nell'accogliere l'opposizione avverso il provvedimento di assegnazione del credito emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di dichiarazione resa dal procuratore generale dei Lloyd's, aveva escluso l'esigenza di integrare il contraddittorio verso altri assicuratori che - avuto riguardo alla particolare struttura dei Lloyd's di Londra prima della Brexit e della costituzione della società per azioni di diritto belga "Lloyd's Europe" - fanno parte di un'unione di assicuratori associati in gruppi).
L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'improponibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dell'ufficiale giudiziario di nomina di un ausiliario, geometra, in asserito conflitto di interessi).
In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.
In tema di espropriazione presso terzi, qualora l'udienza ex art. 548 c.p.c. indicata nell'atto di pignoramento ricada nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione da parte del debitore avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, resa durante un'udienza anticipata senza preventiva comunicazione all'esecutato, non decorre dalla data dell'udienza individuata nell'atto, bensì dalla conoscenza dell'emissione del provvedimento.
In tema di notificazione al detenuto, a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale, manca nel codice di rito civile una disciplina ad hoc, dovendosi pertanto applicare le regole ordinarie e, in particolare, nel caso di notificazione eseguita a mezzo posta, l'art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, secondo cui, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. (Nella specie, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso che era stata effettuata mediante consegna all'ufficio matricola della casa circondariale di reclusione).
Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 497/2002
Questione infondata
28 novembre 2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione chiamato a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi. Infatti, a) il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione elaborato con riferimento al processo penale non si applica al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari, che sono informati all'operatività del principio dispositivo, della parità delle parti e dell'impulso delle parti; b) la causa di opposizione non ha ad oggetto la stessa 'res judicandà del giudizio di esecuzione, non essendo l'opposizione un diverso grado di un unico processo ma un distinto processo a cognizione piena nel contraddittorio delle parti; c) non rilevano profili dimensionali ed organizzativi degli uffici giudiziari che si risolvono in constatazioni di mero fatto; d) sono estranei alla questione gli altri parametri concernenti la precostituzione del giudice, la soggezione solo alla legge e l'indipendenza dell'ordine giudiziario. - Sui principi costituzionali concernenti il processo penale, v. citate sentenze n. 326/1997, n. 51/1998, n. 363/1998 e n. 78/2002. - Sui principi costituzionali concernenti il processo civile e quello amministrativo, v. citate sentenze n. 326/1997 e n. 51/1998, ordinanze n. 356/1997, n. 126/1998, n. 304/1998, n. 168/2000, n. 220/2000 e n. 167/2001. (testo povvisorio)
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.
… nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio ditolto: cinqueaggiunto: venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
… atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio ditolto: cinqueaggiunto: venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Le note di aggiornamento ufficiali
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art617 · fonte del testo
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