Art. 617 c.p.c. — Forma dell'opposizione

[1]Le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di ((venti giorni)) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.113a115116

[2]Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di ((venti giorni)) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.113a115116

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

116

Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."

Testo vigente dal 11 settembre 2005

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

Corte di cassazione

41 pronunce che riguardano l’art. 617 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16886/2026

    29 maggio 2026

    In tema di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria del giudizio, adotta i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., è ammissibile il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., mentre non può proporsi opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

    Art. 617 c.p.c. · Art. 669-terdecies c.p.c. · Art. 618 c.p.c. · Art. 624 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 180 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16285/2026

    26 maggio 2026

    Il reclamo ex art. 26 l. fall., attesa la sua sostanziale equivalenza, in ambito fallimentare, all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha natura di giudizio oppositivo, dando luogo ad una cognizione limitata alle sole censure prospettate dal reclamante opponente, sicché è precluso al giudice del reclamo il rilievo ufficioso di questioni non fatte valere dalla parte.

    Art. 617 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 172 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14206/2026

    14 maggio 2026

    L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.

    Art. 617 c.p.c. · Art. 28 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 486 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 153 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13090/2026

    7 maggio 2026

    L'opposizione all'esecuzione proposta successivamente alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, ex art. 2668-ter c.c., è inammissibile, difettando l'interesse concreto ed attuale ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente con riguardo a una procedura non più pendente, in ragione dell'efficacia immediata del provvedimento dichiarativo dell'estinzione.

    Art. 617 c.p.c. · Art. 2668-ter c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 137 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 497/2002

    Questione infondata
    28 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione chiamato a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi. Infatti, a) il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione elaborato con riferimento al processo penale non si applica al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari, che sono informati all'operatività del principio dispositivo, della parità delle parti e dell'impulso delle parti; b) la causa di opposizione non ha ad oggetto la stessa 'res judicandà del giudizio di esecuzione, non essendo l'opposizione un diverso grado di un unico processo ma un distinto processo a cognizione piena nel contraddittorio delle parti; c) non rilevano profili dimensionali ed organizzativi degli uffici giudiziari che si risolvono in constatazioni di mero fatto; d) sono estranei alla questione gli altri parametri concernenti la precostituzione del giudice, la soggezione solo alla legge e l'indipendenza dell'ordine giudiziario. - Sui principi costituzionali concernenti il processo penale, v. citate sentenze n. 326/1997, n. 51/1998, n. 363/1998 e n. 78/2002. - Sui principi costituzionali concernenti il processo civile e quello amministrativo, v. citate sentenze n. 326/1997 e n. 51/1998, ordinanze n. 356/1997, n. 126/1998, n. 304/1998, n. 168/2000, n. 220/2000 e n. 167/2001. (testo povvisorio)

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 10 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

… nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di tolto: cinque aggiunto: venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

… atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di tolto: cinque aggiunto: venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

  • Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art617 · fonte del testo

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