Art. 36 — Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci

((I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.)) La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal codice civile. ((Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.)) Le responsabilita' previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. La responsabilita' di cui ai commi precedenti e' accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39. 48

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

48

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Testo vigente dal 13 dicembre 2014 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6208/2026

    17 marzo 2026

    In tema di responsabilità del socio per i debiti tributari di una società di capitali estinta, l'onere dell'Amministrazione finanziaria di provare la percezione di somme da parte del socio, quale presupposto per l'affermazione della sua responsabilità intra vires ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere assolto, nel caso di società a ristretta base partecipativa, anche in via presuntiva, mediante la dimostrazione dell'esistenza di utili extracontabili, che si presumono distribuiti ai soci nel medesimo periodo d'imposta, gravando sul socio l'onere di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società.

    Art. 36 · Art. 2495 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 347 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32475/2025

    12 dicembre 2025

    In tema di responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, la prova della riscossione di somme può trarsi dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa, la quale, in assenza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio in relazione agli utili occulti, consente di ritenere che la relativa distribuzione sia avvenuta nel medesimo periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti.

    Art. 36 · Art. 2492 c.c. · Art. 2495 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 177 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30190/2025

    16 novembre 2025

    La responsabilità del socio per i debiti della società, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dev'essere consacrata in un avviso di accertamento riferito alla sua specifica posizione e a lui notificato, non potendo l'Amministrazione finanziaria limitarsi a notificargli un avviso di intimazione correlato a un pregresso avviso di accertamento relativo alla sola società.

    Art. 36

    Rassegna di novembre 2025, p. 126 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29575/2025

    7 novembre 2025

    In tema di accertamento a carico degli amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una società all'estero - salvo che sia fittizio - non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese.

    Art. 36 · Art. 2495 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 121 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 13 dicembre 2014. 18 parole tolte, 50 parole aggiunte.

… liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se tolto: soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano aggiunto: non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati tolto: senza avere prima soddisfatto i creditiaggiunto: , ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti tolto: di imposta aggiunto: d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. La disposizione contenuta … limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal codice civileaggiunto: . Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria. Le responsabilita' previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art36 · fonte del testo

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