Art. 148 c.c.
((I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis)).
Testo vigente dal 7 febbraio 2014
((I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis)).
Testo vigente dal 7 febbraio 2014
4 pronunce che riguardano l’art. 148 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il procedimento ex art. 709-ter c.p.c., essendo diretto ad assicurare la corretta attuazione o esecuzione dei preesistenti provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà dei genitori o di affidamento della prole minore, non consente l'emissione d'ufficio di una condanna al risarcimento del danno endofamiliare. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'argomentazione della Corte d'appello che, nel confermare la sentenza di condanna al risarcimento del danno endofamiliare emessa dal Tribunale a carico del padre, nei confronti della prole minore, pur in assenza di domanda in tal senso da parte della madre – che aveva chiesto unicamente il risarcimento del danno morale subito in proprio –, aveva ritenuto che tale condanna potesse essere emessa d'ufficio in base al disposto dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., vigente ratione temporis).
Art. 148 c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 709-ter c.p.c.
Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare.
Art. 148 c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 337-septies c.c.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Art. 148 c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.
In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.
Art. 148 c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 148 del codice civile, nella parte concernente il decreto di ingiunzione per il pagamento delle somme destinate al mantenimento della prole, è una norma composita, e conseguentemente: a) se il decreto è emesso nei confronti dell'obbligato inadempiente (genitore o ascendente) segue le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed è perciò titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, b) se il decreto medesimo è emesso nei confronti del terzo debitore dell'obbligato inadempiente, ragionevolmente, costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede - secondo l'assunto del rimettente - che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Art. 148 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 30 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 146, per maggiore esattezza di linguaggio, a differenza del progetto, che parlava di somministrazione di alimenti, è stata fatta menzione di obbligazione al mantenimento della moglie, poichè l'obbligazione del marito, che resta sospesa, è quella del mantenimento. come risulta dall'articolo precedente. Quanto ai doveri dei genitori verso i figli, si precisa che l'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista. E per dare maggior risalto alla norma, che stabilisce una direttiva di così alto valore politico, questa è posta in un comma a sè stante, mentre sono collocate in altre articolo le disposizioni sul concorso dei genitori agli oneri per il mantenimento dei figli (art. 148). Alla regola posta nel capoverso dell'art. 147 fanno riferimento le norme in tema di filiazione naturale di adozione, di tutela e di affiliazione, in quanto essa non costituisce un obbligo inerente al matrimonio, bensì un dovere di ordine generale che incombe a qualunque cittadino a cui sia affidato il compito di provvedere alla educazione e alla istruzione di giovani coscienze. DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 104
A proposito della separazione per condanna è stato proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione di una «pena non inferiore ai cinque anni di recinsione». Senonchè si è ritenuto che l'accenno all'ergastolo fosse necessario per maggior completezza e precisione, in quanto la reclusione, essendo pena temporanea, non comprende l'ergastolo, che è pena perpetua. Quanto all'altra proposta, non è sembrato opportuno adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice per realizzare questa coincidenza, si è fatto riferimento alle condanne, che nell'abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 105
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 174 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
I coniugi devono adempiere tolto: l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
tolto: In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
tolto: Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
tolto: L'opposizione e' regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
tolto: Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento aggiunto: l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art148 · fonte del testo
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