Codice civile

Art. 2947 c.c. — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

[1]Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e' verificato.

[2]Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

[3]In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge come reato e per il reato e' stabilita una prescrizione piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato e' estinto per causa diversa dalla prescrizione o e' intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 2947 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16394/2026

    26 maggio 2026

    In caso di morte del lavoratore conseguente a patologia contratta nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno decorre, tanto con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate iure proprio quanto con riguardo a quelle vantate iure hereditatis - ferma restando la diversa durata del termine prescrizionale (quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo) - non già dall'evento morte del de cuius, bensì dal momento della conoscenza o della conoscibilità, da parte dei medesimi, dell'eziologia lavorativa del decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta l'azione risarcitoria proposta dagli eredi del lavoratore, individuando il dies a quo nel giorno della morte del lavoratore anziché nella data della sentenza che aveva riconosciuto la contestata dipendenza del decesso da causa di servizio).

    Art. 2947 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2943 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5562/2026

    12 marzo 2026

    Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, quando il fatto è considerato dalla legge come reato, si prescrive nel medesimo termine previsto per la prescrizione di quest'ultimo anche se è azionato nei confronti del proprietario non conducente quale responsabile indiretto, dal momento che la legge non distingue tra i soggetti passivi della pretesa risarcitoria, prevedendo il termine in ragione della particolare natura del fatto dannoso e non del rapporto, più o meno diretto, dei responsabili con esso.

    Art. 2947 c.c. · Art. 2054 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2420/2026

    5 febbraio 2026

    In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il termine rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c., è quello previsto dalla legge in vigore data del fatto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche normative, non operando, agli effetti civilistici, il principio della retroattività della norma più favorevole stabilito dall'art. 2 c.p. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui prescrizione decennale, vigente alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005, all'epoca dell'introduzione del giudizio civile di primo grado).

    Art. 2947 c.c. · Art. 157 c.p. · Art. 2 c.p. · Art. 589 c.p.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33803/2025

    23 dicembre 2025

    In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto.

    Art. 2947 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2043 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 732/1988

    Questione infondata
    30 giugno 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizionale stabilito ai primi due commi dello stesso articolo, sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Genova, in rif…

    Art. 2947 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 372/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Non sono irragionevoli le scelte del legislatore - adottate nell'uso del suo potere discrezionale - con riguardo ai termini prescrizionali fissati per l'esercizio delle azioni di surroga (ex art. 1916 cod.civ.) e di regresso (ex d.P.R. n. 1124/1965), esperibili in sede civile dall'istituto assicuratore (I.N.A.I.L.) nei confronti, rispettivamente, del terzo e del datore di lavoro responsabili del fatto-infortunio. Nella specie, infatti, ancorché sia prevista eguale decorrenza (dalla data dei provvedimenti giudiziali penali) per coloro che hanno partecipato al processo e per coloro che non vi hanno partecipato, i profili pubblicistici della materia, sono, tuttavia, prevalenti, sia per l'esigenza di non differire a lungo l'inizio delle azioni civili, collegate ai possibili accertamenti effettuati in sede penale, sia per la necessità di apprestare le difese in epoca non lontana dalla commissione dell'illecito. Ne' può dirsi violato l'art. 24 Cost., poiché i termini fissati per le due azioni (5 anni e 3 anni) sono certamente congrui e tali da non vanificare la tutela dinanzi al giudice del diritto preteso. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2947, comma terzo, del cod.civ. e dell'art. 112, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S.nn. 102/1981; 118/1986.

    Art. 2947 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 116/1972

    Questione infondata
    27 giugno 1972

    L'art. 2947, terzo comma, del codice civile non ha menomato il diritto di difesa della parte danneggiata. È vero che a quest'ultima non va data notizia della sentenza predetta: ma è vero, altresì, che la norma impugnata implicitamente impone alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo. Al procedimento essa potrebbe partecipare inserendovi la sua azione civile, così da essere in grado di meglio seguire il corso dell'istruttoria e, a seguito della sentenza di questa Corte 15 gennaio 1970, n. 1, per potere eventualmente proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, sia pure limitatamente ai suoi interessi civili, nei casi in detta sentenza indicati.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2947 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho stabilito (art. 2947, primo comma) la prescrizione breve di cinque anni per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Nella molteplicità dei casi la prova del fatto illecito si fonda sulle deposizioni dei testimoni: col decorso del tempo il ricordo delle circostanze su cui questi sono chiamati a deporre svanisce o si attenua, e si accrescono così i pericoli inerenti a siffatto mezzo di prova. Ho maggiormente ridotto, circoscrivendolo a due anni (art. 2947, secondo comma), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Un più lungo termine avrebbe reso difficile al convenuto, nel caso di sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, di vincere la presunzione di colpa sancita dall'art. 2054, primo comma, nè sarebbe stato opportuno introdurre un'ulteriore distinzione e stabilire un termine diverso per il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli con guida di rotaie. Naturalmente, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo, questo si applica anche all'azione civile. Se poi il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini su indicati di cinque e di due anni, ma questi decorrono dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (art. 2947, terzo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1206

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2947 · fonte del testo

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