Art. 360 c.p.c. — Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

[1]Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

  • 1)per motivi attinenti alla giurisdizione;
  • 2)per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
  • 3)per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • 4)per nullita' della sentenza o del procedimento;
  • 5)per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti. 136

[2]Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

[3]Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

[4]Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma. 171 173

[5]Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 171 173

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

136

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 3) che la presente modifica si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

111 pronunce che riguardano l’art. 360 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16890/2026

    29 maggio 2026

    La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.

    Art. 360 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 181 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16814/2026

    28 maggio 2026

    Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.

    Art. 360 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 96 c.p.c. · Art. 391 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 178 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16372/2026

    26 maggio 2026

    Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c.

    Art. 360 c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 174 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16252/2026

    25 maggio 2026

    È inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice di merito dispone o nega il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, in quanto tale istituto costituisce uno strumento volto a sollecitare l'esercizio, in via anticipata, della funzione nomofilattica in un'ipotesi di giurisdizione "consultiva", affidata alla Corte di cassazione, ulteriore rispetto a quella del ricorso nell'interesse della legge e a quella sottesa alla correzione della motivazione della sentenza impugnata in caso di dispositivo corretto in diritto.

    Art. 360 c.p.c. · Art. 363 c.p.c. · Art. 363-bis c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 110 ↗

Tutte le 112 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 298/2007

    Questione infondata
    17 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006, sollevata in riferimento agli articoli 39 e 111 della Costituzione, stante il suo carattere eventuale o ipotetico rispetto alla situazione processuale propria del giudizio a quo.

    Art. 360 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 39 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art360 · fonte del testo

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