Codice civile

Art. 236 c.c. — Atto di nascita e possesso di stato

[1]La filiazione ((...)) si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

[2]Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ((...)).

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 236 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4738/2026

    3 marzo 2026

    Nel caso in cui lo status di figlio o di coniuge debba essere accertato in via principale dalla sentenza, la relativa prova dev'essere fornita attraverso gli atti dello stato civile, mentre, nel caso in cui tale accertamento rilevi solo come presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, la prova può essere fornita con ogni mezzo liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di risarcimento del danno, aveva ritenuto che la dimostrazione della relazione parentale dovesse essere affidata esclusivamente alla prova legale, senza valutare le dichiarazioni testimoniali e i verbali del procedimento penale).

    Art. 236 c.c. · Art. 130 c.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 145/2007

    Questione inammissibile
    27 aprile 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007. F.to: Franco BILE, Pre…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 143-bis c.c. · Art. 236 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 61/2006

    Questione inammissibile
    16 febbraio 2006

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143- bis , 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata. Infatti, l'intervento che si invoca con l'ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Nonostante l'attenzione del rimettente a circoscrivere il petitum , viene comunque lasciata aperta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente alla volontà dei coniugi, ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno. Tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile neppure una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia. - Nel richiamare i propri precedenti in materia, ossia le ordinanze n. 176 e n. 586/1988, la Corte ha rimarcato che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza fra uomo e donna.

    Art. 143-bis c.c. · Art. 236 c.c. · Art. 237 c.c. · Art. 262 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 586/1988

    Questione inammissibile
    19 maggio 1988

    La mancata previsione della facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno, non contrasta ne' con l'art.29 Cost., in quanto viene utilizzata una regola radicata nel costume sociale, come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio ne' con l'art. 3 Cost., in riferimento ai figli adottivi, poiché la preclusione vale anche per questi ultimi, secondo la corretta interpretazione dell'art.27, L. n. 164/1983. Peraltro, l'opportunità di introdurre un diverso sistema di determinazione del nome (quale nella specie, quello del doppio cognome) ugualmente idoneo a salvaguardarne l'unità senza comprimere l'eguaglianza dei coniugi, la scelta in ordine ad esso e le relative modalità tecniche rientrano nella decisione che compete esclusivamente al legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.). - cfr. O. n. 176/1988.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 6 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014. 2 parole tolte in 2 capoversi.

La filiazione tolto: legittimaaggiunto: ... si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio tolto: legittimoaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art236 · fonte del testo

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