Codice civile

Art. 591 c.c. — Casi d'incapacità

[1]Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

[2]((Sono incapaci di testare:

  • 1)coloro che non hanno compiuto la maggiore eta';
  • 2)gli interdetti per infermita' di mente;
  • 3)quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento)).

[3]Nei casi d'incapacita' preveduti dal presente articolo il testamento puo' essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Testo vigente dal 10 marzo 1975

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 591 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026

    6 febbraio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Art. 591 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 407 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1396/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare o di donare previste dall'art. 591 c.c., senza possibilità di equiparare - al fine di escludere tali effetti - la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell'interessato, con la piena capacità di quest'ultimo di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare in concreto se sussiste un grado d'incapacità cognitiva e volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui, pur in presenza di un quadro clinico compromesso dal progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo dell'amministrato, accertato dal c.t.u., era stata disattesa la richiesta di stabilire limitazioni della capacità di testare e donare, essendosi ritenute tali limitazioni sproporzionate in ragione della cospicua somma mensile di cui l'interessato poteva liberamente disporre).

    Art. 591 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 774 c.c. · Art. 409 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20961/2025

    23 luglio 2025

    In tema di incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c., il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; in tale ipotesi, spetta alla parte che sostiene la validità del negozio testamentario l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.

    Art. 591 c.c. · Art. 602 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9935/2025

    16 aprile 2025

    In tema di testamento invalido per vizi della volontà del testatore, il giudice di merito è tenuto ad accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all'atto invalido sia la conoscenza della causa d'invalidità.

    Art. 591 c.c. · Art. 590 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 133 del progetto definitivo era stabilito un termine quinquennale per l'impugnazione del testamento fondata sui vari casi d'incapacità testamentaria. Un rilievo è stato fatto circa l'applicabilità di questo termine. Si è proposto di distinguere tra i casi d'incapacità nascente da minore età e interdizione da un lato e il caso dell'incapacità nascente da insania mentale dall'altro e di applicare il termine quinquennale per l'impugnativa del testamento solamente a quest'ultimo caso. Ma l'innovazione non è sembrata giustificata. Non v'è infatti motivo di adottare un criterio di maggior larghezza per i casi di età minore e d'interdizione. Che anzi queste due cause d'incapacità, essendo fondate, a differenza dell'insania mentale, su fatti immediatamente e facilmente accertabili, consentono agli interessati un più pronto esercizio dell'impugnazione. Ho quindi tenuto fermo per tutti i casi di incapacità il termine quinquennale, il quale varrà ad evitare un prolungato stato d'incertezza nei trapassi ereditari. Ho inoltre migliorato, nel testo coordinato, la dizione dell'art. 591, eliminando l'incertezza che sarebbe potuta sorgere qualora si fosse mantenuta la formulazione dell'art. 133 del progetto definitivo, circa la natura del termine ivi previsto: se cioè di decadenza o di prescrizione. Ho chiarito che si tratta di prescrizione. È da notare che l'articolo in esame non tratta delle incapacità derivanti da sentenza di condanna, le quali naturalmente restano regolate dalla legge penale. DELLA CAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 288

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

1) coloro che non hanno compiuto tolto: l'eta' di diciotto anni aggiunto: la maggiore eta';

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci tolto: d'intendere o aggiunto: di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art591 · fonte del testo

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