Codice civile

Art. 1176 c.c. — Diligenza nell'adempimento

[1]Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

[2]Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

30 pronunce che riguardano l’art. 1176 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15957/2026

    24 maggio 2026

    In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, il diritto ad esprimere un consapevole consenso informato prima di un intervento di chirurgia estetica, quale trattamento facoltativo volto ad eliminare o attenuare un inestetismo e non obbligatorio in termini di tutela della salute, comporta che, ove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che da esso possa scaturire, si deve presuntivamente ritenere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, rilevata l'assenza di informazione circa la possibilità che un intervento di "simmetrizzazione delle mammelle", effettuato a distanza di soli due anni da uno precedente, determinasse un peggioramento dell'aspetto fisico, aveva ritenuto presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato e, conseguentemente, risarcito il danno da lesione dell'integrità psico-fisica).

    Art. 1176 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13072/2026

    6 maggio 2026

    L'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata all'esito del dibattimento a cui il danneggiato abbia partecipato come parte civile o comunque sia stato messo in condizione di partecipare, esplicando, ex art. 652 c.p.p., effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti delle altre parti del processo penale, preclude al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" svolto in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio, ma non anche di indagare, ai fini della sua cognizione, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendo formatosi il giudicato sulla sua assenza di responsabilità a seguito dell'assoluzione del medico, pronunciata a definizione di un processo penale cui l'azienda sanitaria aveva partecipato, senza considerare che, in sede civile, venivano in rilievo profili di responsabilità non esaminati dal giudice penale).

    Art. 1176 c.c. · Art. 75 c.p.p. · Art. 652 c.p.p. · Art. 1218 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5635/2026

    12 marzo 2026

    In tema di sanzioni tributarie, il concorso di persone di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista, per violazioni tributarie relative alla società (con o senza personalità giuridica) sua cliente, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, egli compia azioni od omissioni idonee a rendere possibile o ad agevolarne la commissione, ivi compresa la trasmissione telematica di dichiarazioni dei redditi da lui non materialmente redatte, in quanto la posizione professionale di consulente tributario, ove incaricato anche della tenuta delle scritture contabili, comporta l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni sulle stesse basate e la loro conformità alle norme di legge, dovendosi valutare la diligenza richiesta nell'adempimento in relazione alla natura dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.

    Art. 1176 c.c. · Art. 9 Sanzioni tributarie

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3671/2026

    18 febbraio 2026

    La responsabilità professionale dell'avvocato dev'essere accertata sulla base delle regole e degli orientamenti interpretativi vigenti al momento della prestazione, non incidendo sulla valutazione della diligenza del difensore la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia che ha definito il processo cui la condotta professionale è correlata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'avvocato per non avere proceduto a rituale notifica ad almeno uno dei controinteressati del ricorso amministrativo, sul presupposto dell'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 4, c.p.a., in virtù del quale il giudice amministrativo aveva escluso potesse disporsi la rinnovazione della notificazione nulla, per non essere ascrivibile il relativo esito negativo a causa non imputabile al notificante).

    Art. 1176 c.c. · Art. 136 cost. · Art. 2236 c.c. · Art. 40 c.p.a.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 405/2007

    Parametro
    30 novembre 2007

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente…

    Art. 82 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Quale caposaldo della disciplina dell'adempimento delle obbligazioni rimane la misura di diligenza riferita al tipo classico del buon padre di famiglia (art. 1176): nell'articolo 1768, primo comma, è stato abbandonato il criterio della diligenza quam in suis, applicata nel deposito dall'art. 1843 cod. civ. del 1865, perchè esso non dava alla responsabilità del debitore una base certa, come la dà la diligenza in astratto, e poteva anche spingere senza ragione verso una responsabilità più rigorosa. La diligenza del buon padre di famiglia, come è noto, è una di quelle formule elaborate dalla giurisprudenza romana e dalla tradizione romanistica, che desumono il loro contenuto dalle concezioni dominanti nella coscienza sociale, e che, per la loro adattabilità alle situazioni di fatto, rispondono in modo eccellente ai bisogni vari della vita di relazione. La figura del bonus pater familias non si risolve nel concetto di «uomo medio», ricavabile dalla pratica della media statistica; ma è un concetto deontologico, che è frutto di una valutazione espressa dalla coscienza generale. È il modello di cittadino e di produttore, che a ciascuno è offerto dalla società in cui vive; modello per sua natura mutevole secondo i tempi, le abitudini sociali, i rapporti economici e il clima politico. Oggi il buon padre di famiglia è, in conformità della dottrina fascista, il cittadino o il produttore memore dei propri impegni e cosciente delle relative responsabilità. Il criterio della diligenza, richiamato in via generale nell'art. 1176 come misura del comportamento del debitore nell'eseguire la prestazione dovuta, riassume in sè quel complesso di cure e di cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto ed a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo. Si tratta di un criterio obiettivo e generale, non soggettivo e individuale: sicchè non basterebbe al debitore, per esimersi da responsabilità, dimostrare di avere fatto quanto stava in lui, per cercare di adempiere esattamente l'obbligazione. Ma, d'altra parte, è un criterio che va commisurato al tipo speciale del singolo rapporto; per questo, nel secondo comma dell'art. 1176, è chiarito, a titolo di esemplificazione legislativa, che, trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio (e quindi all'organizzazione) di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata; per questo, inoltre, pur essendo apparso superfluo riprodurre il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., è da ritenersi certo che sussistono anche nel nuovo sistema dei casi in cui la diligenza deve apprezzarsi con minore o con maggiore rigore. Il minor rigore, oltre che a proposito dell'erede beneficiato (art. 491), del donante (art. 789), del prestatore d'opera intellettuale (art. 2236) e del terzo acquirente dell'immobile ipotecato (art. 2864, primo comma), per i quali la responsabilità sorge solo come effetto della colpa grave, si applica nei confronti del mandatario gratuito (art. 1710, primo comma), del depositarlo gratuito (art. 1768, secondo comma) e del gestore d'affari (art. 2030, secondo comma) per i quali la diligenza normale deve essere valutata meno rigorosamente, anche se non si arriva ad escludere del tutto la responsabilità per colpa lieve. Ma il minor rigore può essere anche stabilito convenzionalmente: l'ammette l'art. 1229, sempre che il patto relativo non importi esonero o limitazione della responsabilità per dolo o per colpa grave, e con l'ulteriore esclusione dei casi in cui l'obbligazione è stabilita da norme di ordine pubblico. Il maggior rigore concerne la ipotesi dell'art. 1681, sulla quale sarà fatta parola più avanti (n. 571, in fine).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 559

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1176 · fonte del testo

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