Art. 75 c.p.c. — Capacità processuale
[1]Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.
[2]Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita'.
[3]Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
[4]Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile. 46
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
46La Corte Costituzionale con sentenza 14-16 ottobre 1986 n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22-11-1986 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.".
Testo vigente dal 23 novembre 1986
