Codice civile

Art. 1159 c.c. — Usucapione decennale

[1]Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

[2]La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1159 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32543/2025

    13 dicembre 2025

    La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l'abbia accolta, nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto a domino, atteso che, in ipotesi di acquisto a non domino, e salva l'eventuale usucapione, la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.

    Art. 1159 c.c. · Art. 948 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 2643 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28286/2025

    24 ottobre 2025

    In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. (In applicazione del principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, la S.C. ha affermato che la Corte territoriale non avrebbe dovuto prescindere dalla presenza di un varco nella recinzione del terreno controverso, in quanto l'eventuale dimostrazione del suo uso da parte del titolare del convenuto in usucapione avrebbe costituito circostanza idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo uti dominus in capo all'attore).

    Art. 1159 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Si è attuata una più organica e razionale sistemazione della materia col trasferire sotto il titolo del possesso le norme particolari all'usucapione. Nelle linee essenziali la disciplina dell'usucapione immobiliare non differisce da quella tracciata dal codice del 1865. L'usucapione ordinaria della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili si compie in virtù del possesso continuato per venti anni (art. 1158). Ho ridotto il termine di trent'anni stabilito dal codice anteriore, al fine di adeguarlo al termine di prescrizione dei diritti reali di godimento su cosa altrui. L'usucapione abbreviata, la quale ha per presupposto il possesso di buona fede e l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire o a costituire il diritto reale sull'immobile, si compie, come nel codice precedente (art. 2137), col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione del titolo. L'art. 1159, parlando di acquisto in buona fede «da chi non è proprietario» dell'immobile, rende chiaro che la disposizione si riferisce all'ipotesi dell'acquisto a non domino e non anche all'ipotesi dell'acquisto viziato a domino. È così risolta una questione a cui dava luogo la formula meno precisa dell'art. 2137 del codice del 1865.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 547

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1159 · fonte del testo

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