Art. 2054 c.c. — Circolazione di veicoli

[1]Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

[2]Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. 29

[3]Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.

[4]In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

29

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni".

Testo vigente dal 4 marzo 1973

Corte di cassazione

22 pronunce che riguardano l’art. 2054 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12177/2026

    1 maggio 2026

    Nel caso di scontro tra veicoli, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c., può essere acquisita non solo nel caso di accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro - che viene quindi liberato dalla detta presunzione e dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - ma anche, indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

    Art. 2054 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 129 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9419/2026

    14 aprile 2026

    In tema di risarcimento del danno del terzo trasportato, l'adesione alla convenzione CARD delle imprese assicurative dei veicoli coinvolti costituisce presupposto indefettibile della azione di rivalsa interna (c.d. interassicurativa), secondo il modulo semplificato previsto dall'art. 141, comma 4, c.ass., sicché, in suo difetto, l'assicuratore del vettore che ha liquidato il danno potrà, in caso di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l'antagonista, ripetere da quest'ultimo e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima ricorrendo alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, ossia l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spettante al danneggiato o quella assicurativa di cui all'art. 1916 c.c. nel diritto di regresso spettante all'assicurato.

    Art. 2054 c.c. · Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 150 Codice delle assicurazioni private

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 256 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6388/2026

    18 marzo 2026

    In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, la tabella di ripartizione della responsabilità contemplata - in attuazione dell'art. 150, comma 1, lett. a, c.ass. - dal d.P.R. n. 254 del 2006 rappresenta un parametro di riferimento volto a uniformare le liquidazioni in sede stragiudiziale, privo di valore vincolante in sede processuale, e non assurge a presunzione legale, restando riservata al giudice di merito la ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla base delle circostanze del caso concreto, in conformità alla norma di rango superiore di cui all'art. 2054 c.c..

    Art. 2054 c.c. · Art. 2727 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 214 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6419/2026

    18 marzo 2026

    In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, qualora l'affidamento del danneggiato circa l'esistenza di una valida polizza sia stato ingenerato dal rilascio del certificato o dall'esposizione del contrassegno sul veicolo del responsabile e l'impresa da questi indicata abbia attestato l'inesistenza della polizza, l'azione risarcitoria può essere proposta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, cui spetta dimostrare l'esistenza di una diversa e valida assicurazione, non potendosi gravare il danneggiato della prova di un fatto negativo "universale".

    Art. 2054 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 283 Codice delle assicurazioni private · Art. 127 Codice delle assicurazioni private

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 215 ↗

Tutte le 28 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 205/1972

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1972

    Vari aspetti della disposizione dell'art. 2054, comma secondo, del codice civile e cioè: a) il fatto che, a norma del suddetto comma, nel caso di scontro con danni reciproci, la maggiore o minore entità dei danni derivati ai singoli veicoli, pur giocando sul quantum dovuto dall'uno all'altro conducente, nessuna influenza spiega sulla determinazione della quota della loro corresponsabilità, per entrambi presunta eguale, e che quindi le conseguenze della collisione alla quale i conducenti hanno materialmente concorso non sono assunte ad indice della loro (maggiore o minore) responsabilità; b) la circostanza che nel vigente regime dello scontro con danni unilaterali risultante dall'art. 2054, comma secondo, del codice civile, la responsabilità presunta del solo conducente del veicolo non danneggiato viene fatta discendere da eventi puramente accidentali e causali e quindi razionalmente inidonei e far escludere, in mancanza di prova contraria, che a determinare la collisione abbia concorso la colpa del conducente del veicolo danneggiato, per cui, al limite, l'assenza di danno o la presenza di danno di minima entità determina l'applicazione di regole profondamente diverse; c) la considerazione che quali che siano le conseguenze dannose derivatene, la fattispecie "scontro" è in entrambe le ipotesi sostanzialmente identica, inducono a concludere che il legislatore, dando rilievo, agli effetti della applicazione o meno della presunzione di corresponsabilità a carico dei conducenti dei singoli veicoli, all'elemento di diversificazione (danni reciproci o danni unilaterali piuttosto che all'elemento comune delle due fattispecie (scontro fra veicoli) ha ritenuto diverse due ipotesi che, agli effetti suddetti, avrebbero invece dovuto essere valutato come eguali. L'art. 2054, comma secondo, del codice civile deve essere perciò dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che, in mancanza di prova contraria, la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nella ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni.

    Art. 2054 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 23/2010

    Questione inammissibile
    28 gennaio 2010

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, primo comma, del codice civile, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considera i casi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non prevede il diritto del conducente, o dei suoi eredi, al risarcimento del danno subito, a carico del pedone, qualora il conducente, o i suoi eredi, abbiano fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Infatti, poiché lo stesso rimettente afferma, in base al materiale probatorio in suo possesso, la colpa del conducente nella causazione del sinistro, per non aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, un'eventuale decisione di accoglimento della questione, così come prospettata, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, v., citate, le ordinanze n. 91/2009 e n. 77/2009.

    Art. 2054 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 190 c.d.s. · Art. 2050 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 192/1981

    Questione infondata
    17 dicembre 1981

    Le disposizioni contenute nell'art. 2054 cod. civ. - sul risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli - sono tutte indissolubilmente connesse con la fondamentale presunzione di responsabilita` del conducente (comma primo), sicche` l'inapplicabilita` di quest'ultima implica il ritorno al regime normale di cui all'art. 2043 cod. civ. anche per quel che riguarda la responsabilita` del proprietario, rendendo inoperante la presunzione a suo carico posta dal comma terzo dello stesso art. 2054. Pertanto, nel caso in cui risulti in concreto accertata la colpa del conducente, nessuna diversita` di garanzia risarcitoria sussiste fra terzi estranei alla circolazione e persone trasportate, essendo inapplicabile, per entrambe le categorie di danneggiati, la presunzione di responsabilita` del proprietario, il quale, se del caso, potra` essere chiamato a rispondere solo ai sensi dell'art. 2048 (responsabilita` dei genitori, tutori, etc.) o dell'art. 2049 cod. civ. (responsabilita` dei padroni e dei committenti). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2054, comma terzo, cod. civ., in quanto esclude l'operativita` della presunzione nei confronti delle persone trasportate a titolo di cortesia, anche quando risulti dimostrata la colpa del conducente). - v. anche S.n. 55/1975.

    Art. 2054 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Se ne mostrano 12 su 13, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1973

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 4 marzo 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2054 · fonte del testo

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