Art. 55-quater — Licenziamento disciplinare

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

  • a)falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
  • b)assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
  • c)ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
  • d)falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
  • e)reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui;
  • f)condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
  • f-bis)gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; 71
  • f-ter)commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; 71
  • f-quater)la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; 71
  • f-quinquies)insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 71 Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 67 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. 71 Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. 71 Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. 67 Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. 67 Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 67 73 98 Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. 67 I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4. 73
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116

67

Il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) le modifiche si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

71

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118

73

Il D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016".

Corte Costituzionale

98

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 gennaio - 10 aprile 2020, n. 61 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2020, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016".

Testo vigente dal 16 aprile 2020

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 55-quater, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15678/2026

    22 maggio 2026

    In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, il giudice civile può autonomamente utilizzare e rivalutare, ai fini della responsabilità disciplinare, gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale, anche se contenuti in una sentenza non passata in giudicato, attesa la diversità dei presupposti delle due forme di responsabilità, con la conseguenza che non viola il principio di immutabilità della contestazione la diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - nella specie, da concussione a corruzione -, ove il nucleo essenziale dei fatti addebitati, autonomamente considerato, resti accertato e risulti disciplinarmente rilevante e idoneo a fondare la sanzione.

    Art. 55-quater · Art. 2119 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 55-bis TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 206 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32835/2025

    16 dicembre 2025

    In tema di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio da parte di pubblici dipendenti, il procedimento accelerato, di cui all'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica nell'ipotesi in cui la condotta contestata è stata accertata in flagranza o mediante impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro, per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 4 st. lav., ratione temporis vigente, non anche nel caso di riprese effettuate tramite telecamere installate, a fini di indagine, dalla polizia giudiziaria, trattandosi di attività posta in essere, per finalità di giustizia, da soggetto diverso dal datore di lavoro e ad insaputa di quest'ultimo.

    Art. 55-quater · Art. 4 statuto dei lavoratori · Art. 55-bis TU pubblico impiego

    Rassegna di dicembre 2025, p. 151 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/2020

    Questione inammissibile
    23 giugno 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55- quater , comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009. Il giudice a quo sarebbe ammesso ad individuare profili attenuanti della gravità dell'illecito disciplinare all'esame nel giudizio principale solo se, ed in quanto, per esso non fosse previsto un licenziamento automatico, ciò che costituisce, appunto, l'oggetto della questione incidentale. È dunque proprio l'automatismo legislativo nella previsione della sanzione espulsiva ad impedire la valutazione in concreto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati, valutazione che, invece, ben potrebbe essere compiuta ove tale automatismo fosse rimosso, in accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 197 del 2018 ).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 61/2020

    Illegittimità dichiarata
    10 aprile 2020

    È dichiara inammissibile la costituzione di C.S. nel giudizio di legittimità costituzionale del comma 3- quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001. La costituzione è avvenuta con atto spedito a mezzo posta l'8 maggio 2019 e pervenuto in data 9 maggio 2019, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, computato dalla pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2018, n. 51, scaduto il 16 gennaio 2019.

    Art. 55-quater TU pubblico impiego · Art. 17 TU pubblico impiego

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2017 al 16 aprile 2020. 2 parole tolte.

… per il procedimento disciplinare, all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. tolto: 3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 gennaio - 10 aprile 2020, n. 61 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2020, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55quater · fonte del testo

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