Corte di cassazione · Massimario

Mutuo

Voce 108 della classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 30 maggio 2025 all’8 maggio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Mutuatario3 massime
  • Estinzione1 massima
  • In genere (nozione, caratteri, distinzioni)6 massime

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13328/2026

    In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l'originaria versione dell'art 125-sexies T.U.B. alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell'1 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e della successiva sentenza della Corte Cost. n. 263 del 2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Requisiti (elementi del contratto)

    Rv. 679222-01Rassegna di maggio 2026, p. 33Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9783/2026

    In tema di mutuo ipotecario, nel vigore della legge fallimentare, l'accollo, da parte del terzo acquirente del bene ipotecato, del debito del mutuatario non produce l'effetto di rendere il titolare dell'ipoteca, che non vi abbia aderito, creditore dell'acquirente-accollante; ne consegue che, in caso di fallimento dell'acquirente del bene e di espropriazione forzata portata a termine ex art. 41, comma 2, del T.U.B., il creditore ipotecario, non aderente all'accollo, ha diritto di trattenere la somma ricavata dalla vendita del bene, o la quota di sua spettanza di tale somma, anche se non si è insinuato al passivo del fallimento.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata · Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento · Obbligazioni in genere

    Rv. 678486-01Rassegna di marzo 2026, p. 89Art. 1273 c.c. · Art. 1333 c.c. · Art. 1372 c.c. · Art. 1411 c.c. e altri 5Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22965/2025

    Mutuo di scopo - Onere della prova dell’effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.

    Nel contratto di mutuo di scopo, l'onere della prova dell'effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti grava sulla parte mutuataria tenuta a realizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, lo scopo concordato. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, accogliendo parzialmente l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento di diniego del g.d. all'insinuazione al passivo di somme derivate da un contratto di mutuo ipotecario e di finanziamento chirografario, aveva posto a carico dell'istituto di credito la prova circa la finalizzazione dei finanziamenti).

    Rv. 675971-01Rassegna di luglio 2025, p. 96Art. 1813 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21831/2025

    Mutuatario › Interessi

    Contratto di mutuo - Valutazione della natura usuraria - Oneri accessori all'erogazione - Ricomprensione tra i costi da conteggiare - Necessità - Prova della corresponsione - Rilevanza della quietanza - Esclusione - Fattispecie.

    In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).

    Rv. 675456-01Rassegna di luglio 2025, p. 233Art. 644 c.p. · Art. 1224 c.c. · Art. 1282 c.c. · Art. 1418 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20964/2025

    Estinzione › Restituzione della cosa

    Azione di restituzione di una somma di danaro data a mutuo - Onere della prova - A carico dell'attore - Contenuto.

    La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova; ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 675696-01Rassegna di luglio 2025, p. 157Art. 1813 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19347/2025

    Mutuatario › Interessi

    Nullità della pattuizione ex art. 1815, comma 2, c.c. - Interessi usurari senza superamento del tasso soglia - Presupposti - Sproporzione degli interessi convenuti e condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario - Onere della prova - Contenuto.

    Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.

    Rv. 675308-01Rassegna di luglio 2025, p. 126Art. 2697 c.c. · Art. 1815 c.c. · Art. 644 c.p. · Art. 1 Disposizioni in materia di usuraDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19047/2025

    Contratto di mutuo - Natura reale - Perfezionamento - Consegna di assegno circolare accettato "come denaro contante" - Sufficienza.

    Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo.

    Rv. 675305-01Rassegna di luglio 2025, p. 125Art. 1813 c.c. · Art. 1814 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15104/2025

    Mutuatario › Interessi

    Mutuo bancario - Tasso di interesse - Determinazione - Istruzioni della Banca d’Italia emanate ex art. 4 d. lgs. n. 385 del 1993 - Natura integrativa dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996 - Sussistenza - Conseguenze.

    In tema di criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicabile al contratto di mutuo bancario, i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 4, d. lgs. n. 385 del 1993, hanno rango normativo, integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, e trovano, pertanto, immediata applicazione ai fini dell'individuazione della categoria di rapporto applicabile alla controversia.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Obbligazioni pecuniarie

    Rv. 674809-01Rassegna di giugno 2025, p. 14Art. 1813 c.c. · Art. 1815 c.c. · Art. 4 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 2 Disposizioni in materia di usuraDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14528/2025

    Domanda originaria di invalidità del finanziamento del TEG usurario e TAEG diverso da quello pattuito - Successiva domanda di restituzione delle commissioni non maturate in sede di estinzione del finanziamento - Novità - Esclusione - Fondamento.

    La domanda di restituzione delle commissioni non maturate in sede di estinzione del finanziamento non è domanda nuova rispetto a quella di invalidità e inefficacia del finanziamento per applicazione di TEG usurario e di TAEG diverso da quello pattuito, poiché attiene alla medesima vicenda sostanziale, sebbene le due domande siano in rapporto di reciproca incompatibilità.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Domanda giudiziale

    Rv. 674980-01Rassegna di aprile 2025, p. 241Art. 183 c.p.c. · Art. 125-sexies Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14528/2025

    In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Requisiti (elementi del contratto)

    Rv. 674980-02Rassegna di aprile 2025, p. 242Art. 33 cod. cons. · Art. 36 cod. cons. · Art. 1421 c.c. · Art. 125 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 436/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1815 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal Tribunale di Brind…

  • Ordinanza n. 12/2002Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 1815 c.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola

  • Ordinanza n. 236/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1815 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, dal pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella se…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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