Codice penale

Art. 644 c.p. — Usura

[1]Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

[2]Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

[3]La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria.149228

[4]Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

[5]Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla meta':

  • 1)se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita' professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
  • 2)se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta' immobiliari:
  • 3)se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
  • 4)se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
  • 5)se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione.

[6]Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 marzo 1996, n. 108

149

La L. 7 marzo 1996, n. 108 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della meta'".

228

La L. 7 marzo 1996, n. 108 come modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali".

Testo vigente dal 13 luglio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 644 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 861/2026

    15 gennaio 2026

    In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla l. n. 108 del 1996, occorre procedere, dapprima, alla comparazione tra il tasso effettivo globale degli interessi (TEG) concretamente applicato e il tasso soglia indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996; quindi, a una distinta e autonoma comparazione tra la commissione di massimo scoperto applicata e la relativa soglia (pari alla CMS media risultante dai decreti ministeriali aumentata della metà); infine, a una successiva compensazione tra il margine residuo degli interessi praticati in concreto rispetto alla soglia e l'eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto rispetto alla propria soglia.

    Art. 644 c.p. · Art. 1815 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31422/2025

    2 dicembre 2025

    In tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.

    Art. 644 c.p. · Art. 2 Disposizioni in materia di usura · Art. 113 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21831/2025

    29 luglio 2025

    In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).

    Art. 644 c.p. · Art. 1224 c.c. · Art. 1282 c.c. · Art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19347/2025

    14 luglio 2025

    Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.

    Art. 644 c.p. · Art. 2697 c.c. · Art. 1815 c.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di usura

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'articolo 659 del progetto definitivo richiedeva per il delitto d'usura (art. 644 del codice), tra l'altro, che il colpevole avesse «profittato delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura». La Commissione parlamentare propose la soppressione delle parole: «determinato da sventura», perchè opinò che l'usuraio suole profittare non della sola sventura, bensì anche di altre condizioni, come avviene talora in relazione ai così detti debiti d'onore. Ho trovato esatta l'osservazione della Commissione e perciò ho corretto la formula della disposizione in modo da esigere che il colpevole profitti dello stato di bisogno di una persona, da qualsiasi causa cagionato. Come nella truffa in rapporti illeciti, così in questo delitto non v'è ragione di aver riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacchè si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura, che non cessa di essere tale solo perchè esercitata a danno, anzichè di uno sventurato, d'un prodigo o d'un vizioso.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 211

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2005 al 13 luglio 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 7 marzo 1996, n. 108 come modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art644 · fonte del testo

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