Corte di cassazione · Massimario

Comunione dei diritti reali

Voce 046 della classificazione del Massimario

117 massime, da pronunce dal 15 gennaio 2025 al 29 maggio 2026

Pagina 1 di 3 delle massime

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Condominio negli edifici (nozione, distinzioni)111 massime
  • Comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni)6 massime

Massime della Corte di cassazione

117 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente. Le prime 50 in questa pagina, le altre nelle successive.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16887/2026

    Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) › Sopraelevazione › Limiti

    Sopraelevazione - Nozione - Nuovi volumi - Irrilevanza della qualificazione dell'intervento quale completamento dell'originario programma costruttivo - Fattispecie.

    In tema di condominio, integra sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. qualsiasi intervento che comporti la realizzazione di nuovi volumi ovvero l'aumento della superficie utile e della volumetria dell'edificio, restando irrilevante che l'opera costituisca attuazione o completamento dell'originario programma costruttivo dello stabile o sia stata prevista da precedenti pattuizioni attributive del diritto di edificare ulteriormente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il limite delle condizioni statiche dell'edificio in relazione alla costruzione realizzata sul lastrico solare condominiale, affermando che la previsione progettuale originaria dell'intervento e la pattuizione del diritto di costruire erano recessive rispetto all'accertata inidoneità statica del fabbricato).

    Rv. 678603-01Rassegna di maggio 2026, p. 120Art. 1127 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16556/2026

    Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) › Parti comuni dell'edificio › Presunzione di comunione

    Tutela delle parti comuni - Onere del condominio di provare rigorosamente la comproprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. - Esclusione - Fondamento - Onere del condomino di provare il titolo di proprietà esclusiva - Sussistenza.

    In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c., non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e, cioè, sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva fornirne la prova.

    Rv. 679117-01Rassegna di maggio 2026, p. 114Art. 1117 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15811/2026

    Condominio negli edifici (nozione, distinzioni)

    Rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. - Applicabilità al condominio orizzontale - Presupposti - Beni stabilmente destinati al godimento delle proprietà autonome.

    Il rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. si estende alle parti comuni di edifici limitrofi (cd. condominio orizzontale) e/o autonomi, in relazione a beni stabilmente e funzionalmente destinati al godimento delle proprietà autonome.

    Rv. 678977-01Rassegna di maggio 2026, p. 102Art. 1117 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15811/2026

    Condominio negli edifici (nozione, distinzioni)

    Beni con finalità strumentale alle proprietà individuali o condominiali - Proprietà esclusiva o condominiale - Individuazione - Criterio - Riferimento alla normativa vigente all'epoca di insorgenza della controversia - Data di frazionamento dell'unica proprietà con creazione di unità immobiliari autonome - Rilevanza - Esclusione.

    L'individuazione della proprietà, esclusiva o condominiale, dei beni aventi finalità strumentale rispetto alle proprietà individuali o condominiali, deve avvenire, in assenza di indicazioni negoziali esplicite, con riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'insorgenza della controversia sui beni strumentali medesimi e non a quella esistente all'epoca del frazionamento dell'originaria proprietà unica e della costituzione del condominio con creazione di unità immobiliari autonome.

    Rv. 678977-02Rassegna di maggio 2026, p. 102Art. 1117 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15811/2026

    Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) › Parti comuni dell'edificio › Presunzione di comunione › Titolo contrario

    Art. 1117 c.c. - Beni con carattere di accessorietà o strumentalità alle proprietà individuali - Presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini - Superamento - Condizioni.

    La presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini dei beni accessori o strumentali alle proprietà individuali elencati nell'art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze del titolo costitutivo del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più unità immobiliari autonome.

    Rv. 678977-03Rassegna di maggio 2026, p. 103Art. 1117 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15134/2026

    Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) › Contributi e spese condominiali › Obbligazioni del condominio e del singolo condomino › Rimborso delle spese anticipate › Dal condomino

    Art. 1134 c.c. - Presupposto - Mera necessità dei lavori - Insufficienza - Urgenza - Necessità - Fattispecie.

    Il diritto al rimborso per opere di gestione delle parti comune assunte dal singolo condomino presuppone - ai sensi dell'art. 1134 c.c. - non la mera necessità dei lavori, anche se accompagnata dall'altrui inerzia o da dissensi assembleari, ma l'urgenza degli stessi, non potendo il singolo sostituirsi agli organi condominiali ogniqualvolta l'intervento sia deliberabile o autorizzabile preventivamente. (Nella specie, relativa ad un edificio di interesse storico-artistico, la S.C. ha affermato l'infondatezza della tesi secondo cui il protrarsi del tempo avrebbe determinato un'urgenza sopravvenuta e/o un peggioramento progressivo rendendo improcrastinabili le opere di ristrutturazione del tetto dell'edificio, anche in considerazione della complessità tecnica della progettazione delle opere di ristrutturazione e consolidamento, nonché delle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte della Sovraintendenza).

    Rv. 678911-01Rassegna di maggio 2026, p. 92Art. 1134 c.c. · Art. 1117 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14892/2026

    Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) › Assemblea dei condomini › Deliberazioni

    Stipulazione di polizza assicurativa del fabbricato - Prerogativa dell'assemblea condominiale - Spese relative - Criterio di ripartizione - Fondamento.

    In materia di condominio, la stipulazione di polizza assicurativa del fabbricato rientra tra le prerogative dell'assemblea e le spese relative devono essere ripartite fra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall'art. 1123 c.c., trattandosi di esborso concernente la gestione comune dell'edificio e con una finalità generale di tutela del condominio.

    Rv. 678894-01Rassegna di maggio 2026, p. 91Art. 1123 c.c. · Art. 1135 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14453/2026

    Condominio negli edifici (nozione, distinzioni)

    Assemblea del supercondominio - Rappresentanti dei condominii - Limitazioni e condizioni ai poteri di rappresentanza - Esclusione – Fondamento.

    I rappresentanti dei condominii nell'assemblea di cui all'art. 67, terzo e quarto comma, disp. att. c.c. sono i rappresentanti dei rispettivi condomini - sprovvisti di poteri decisori propri e soggetti alle regole del mandato nell'espressione del voto - e non svolgono mansioni di amministratore di condominio, in quanto la norma prevede una delega collettiva obbligatoria (a fini di semplificazione del procedimento di convocazione e formazione della volontà nei condominii complessi) che giustifica il divieto di limiti o condizioni al potere di rappresentanza.

    Rv. 678909-01Rassegna di maggio 2026, p. 88Art. 1117-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14482/2026

    Comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) › Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti › Locazione della cosa comune › Ultranovennale

    Contratto di affitto di fondo rustico - Rinnovo - Opposizione di uno dei comproprietari concedenti preventiva e resa nota al terzo - Conseguenze - Fondamento.

    Il rinnovo del contratto di affitto di fondo rustico è atto di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, c.c., sicché esso, se stipulato con l'opposizione preventiva, resa nota al terzo, di uno dei comproprietari concedenti, è inefficace nei confronti della comunione.

    Classificata anche sotto: Contratti agrari

    Rv. 678971-02Rassegna di maggio 2026, p. 89Art. 1108 c.c. · Art. 1572 c.c. · Art. 1 Contratti agrari · Art. 2 Contratti agrari e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14307/2026

    Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) › Azioni giudiziarie › Rappresentanza giudiziale del condominio › Legittimazione dell'amministratore

    Actio confessoria servitutis implicante la rimozione degli ostacoli - Legittimazione passiva dell’amministratore di condominio - Sussistenza - Litisconsorzio necessario dei condomini - Esclusione - Fondamento

    In tema di condominio negli edifici, in caso di esercizio di actio confessoria servitutis, anche se implicante la rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto reale, la legittimazione passiva spetta all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., senza che sussista litisconsorzio necessario di tutti i condòmini, non incidendosi sui loro diritti individuali, a differenza del caso in cui il contro il condominio sia proposta l'actio negatoria implicante la rimozione delle opere comuni attraverso le quali la servitù è esercitata.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 677990-01Rassegna di maggio 2026, p. 86Art. 1079 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 1131 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 41/2006Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 102 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Ordinanza n. 52/2014Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1137 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1137, 1334 e 1335 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI,…

  • Ordinanza n. 26/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 39 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.…

  • Ordinanza n. 219/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Ordinanza n. 596/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 274 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…

  • Ordinanza n. 508/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 274 c.p.c.

    Dispositivo: Riunisce i ricorsi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte co…

  • Ordinanza n. 258/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Ordinanza n. 353/1987Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Ordinanza n. 46/1981Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 274 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp. att. cod.proc.civ. (sub art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, con ordinanza 23 giugno 1975 del Pretore di Milano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte co…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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