Art. 21 d.P.R. 633/1972 — Fatturazione delle operazioni

Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

  • a)data di emissione;
  • b)numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • c)ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • d)numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • e)ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • f)numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
  • g)natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
  • g-bis)data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; 192
  • h)corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
  • i)corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • l)aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • m)data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • n)annotazione che la stessa. e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu' fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la totalita' delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. La fattura e' emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. La fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo: 192
  • a)per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, ((ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera n),)) puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
  • b)per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
  • c)per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
  • d)per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
  • a)cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 -bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;
  • b)operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;
  • c)operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;
  • d)operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»;
  • e)operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio. 144 6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
  • a)cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;
  • b)cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta". 6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione». 144 Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. 170 171 Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

144

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

170

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208

171

con decorrenza dal 1 gennaio 2016

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

192

con decorrenza dal 1 luglio 2019

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

Testo vigente dal 21 aprile 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 21 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14097/2026

    13 maggio 2026

    In tema di IVA, la non detraibilità dell'imposta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti - che costituisce un'eccezione al principio di neutralità - si fonda sul rilievo che essa è versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento del tributo, in quanto la fattura è emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti".

    Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 241 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9803/2026

    16 aprile 2026

    In ipotesi di operazioni inesistenti e alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 10 luglio 2025, in causa C-276/24, Konreo v.o.s., il rimedio dell'indetraibilità dell'IVA da parte del cessionario, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 concorre e si cumula con il diverso ed autonomo rimedio della responsabilità solidale del medesimo cessionario per l'IVA non versata dal cedente, di cui all'art. 60-bis del medesimo decreto, senza che si configuri una violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta, trattandosi di due rimedi distinti che tutelano il diritto dello Stato a non subire le conseguenze pregiudizievoli della frode IVA e volti, da un lato, a evitare il danno conseguente alla detrazione dell'imposta afferente all'utilizzazione di fatture inesistenti da parte del cessionario e, dall'altro, a conseguire esattamente la differente imposta non versata dal cedente.

    Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 60-bis d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 397 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8703/2026

    8 aprile 2026

    La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

    Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 384 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2787/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di variazione in diminuzione dell'IVA per sopravvenuta declaratoria giudiziale di nullità del contratto, l'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato - congiuntamente agli artt. 19 e 21, comma 7, del medesimo d.P.R. - nel senso che la registrazione della variazione deve intervenire al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il relativo presupposto, e che l'inosservanza del termine da parte del prestatore del servizio o del cedente del bene non può essere considerata una violazione meramente formale.

    Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di febbraio 2026, p. 121 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

19 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 21 aprile 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 6 mesi
  3. 30 giugno 2019 — 21 aprile 2026per 7 anni
  4. 24 ottobre 2018 — 30 giugno 2019per 8 mesi
  5. 1 gennaio 2016 — 24 ottobre 2018per 3 anni
  6. 22 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2013 — 22 ottobre 2015per 3 anni
  8. 20 febbraio 2010 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  9. 29 febbraio 2004 — 20 febbraio 2010per 6 anni
  10. 9 aprile 1998 — 29 febbraio 2004per 6 anni
  11. 30 settembre 1997 — 9 aprile 1998per 6 mesi
  12. 1 gennaio 1983 — 30 settembre 1997per 15 anni
  13. 1 gennaio 1982 — 1 gennaio 1983per un anno
  14. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  15. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  16. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  17. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  18. 21 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  19. 11 novembre 1972 — 21 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2019 al 21 aprile 2026. 37 parole aggiunte.

… individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, aggiunto: ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera n), puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari