Codice civile

Art. 1655 c.c. — Nozione

L'appalto e' il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

19 pronunce che riguardano l’art. 1655 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15878/2026

    23 maggio 2026

    Il convenuto non è obbligato a chiamare in causa, a pena di inammissibilità della domanda successivamente coltivata, il proprio garante improprio, ad eccezione del caso in cui un simile obbligo sia stato convenzionalmente pattuito tra le parti a pena di decadenza.

    Art. 1655 c.c. · Art. 32 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 1656 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9494/2026

    14 aprile 2026

    In tema di appalto, l'operatività della regola di cui all'art. 2087 c.c., con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal committente rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, non si estende all'ipotesi di infortunio occorso ad un socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice, in quanto l'esigenza di tutelare la posizione meno garantita, quale quella del lavoratore subordinato, non può riscontrarsi in un rapporto paritario tra imprenditori.

    Art. 1655 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2291 c.c. · Art. 1218 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7351/2026

    26 marzo 2026

    In tema di risoluzione del contratto d'appalto, ove l'esecuzione sia avvenuta, in tutto o in parte, prima della proposizione della domanda di risoluzione, il corrispettivo versato dalla committente adempiente, nella misura in cui l'opera già eseguita le sia risultata utile, non va restituito dall'impresa appaltatrice inadempiente, stante l'impossibilità di restituire a quest'ultima l'opus in natura, fermo restando l'obbligo della parte inadempiente di risarcire il danno procurato alla controparte adempiente.

    Art. 1655 c.c. · Art. 1458 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6960/2026

    23 marzo 2026

    La clausola del contratto di appalto che vieta di subappaltare l'opera senza autorizzazione del committente non costituisce prova della precostituzione pattizia del rilievo di gravità dell'inadempimento, in quanto il subappalto non autorizzato non ha rilevanza diretta nei rapporti tra appaltatore e committente e, a quei fini, lo strumento idoneo è la clausola risolutiva espressa; in mancanza, la valutazione della gravità dell'inadempimento deve essere effettuata con gli ordinari criteri ex art. 1453 ss. c.c.

    Art. 1655 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1456 c.c. · Art. 1656 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'appalto, che nel codice del 1865 era considerato come sottospecie della locazione d'opera, acquista nel nuovo sistema una individualità autonoma, pur rivelando, nella disciplina per esso dettata, le traccie della sua origine. La caratteristica essenziale che ha permesso il differenziarsi dell'appalto dalla più semplice figura di contratto d'opera, regolata negli articoli 2222 e seguenti, non è data dal risultato, che in entrambi è un'opera o un servizio, ma dal fatto che nell'appalto vi è un'organizzazione ad impresa, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro dell'appaltatore. Il risultato contrattuale non si raggiunge, in altri termini, direttamente attraverso il lavoro dell'appaltatore come attraverso il lavoro prevalentemente proprio del prestatore si consegue nel contratto d'opera, ma attraverso l'organizzazione dei mezzi necessari, che l'appaltatore cura e gerisce a suo rischio: il confronto tra l'art. 1655 che definisce l'appalto e l'articolo 2222 che individua il contratto d'opera (nel quale si comprende anche il contratto tra colui che esercita una professione intellettuale e il cliente), mostra con sufficiente chiarezza, i concetti esposti. In sostanza, che l'appaltatore sia un imprenditore non è una premessa logica dell'istituto o comunque un elemento in astratto essenziale. La legge però, considerando che, là dove si ha una vera e propria organizzazione ad impresa, la disciplina giuridica del contratto posto in essere dall'imprenditore deve essere necessariamente diversa e più complessa di quella che deve darsi quando quell'organizzazione non esiste, ha ritenuto opportuno distinguere, sotto quel profilo, l'appalto dal contratto di opera, uniformandosi, del resto, al modo in cui la pratica intende queste due figure. Dopo ciò la nozione che l'art. 1655 dà del contratto di appalto deve riuscire sufficientemente chiara, dovendosi solo avvertire che la prestazione di un servizio a cui allude l'articolo suddetto deve intendersi sempre come risultato al pari del compimento di un'opera, e quindi non come semplice attività lavorativa; mentre l'elemento della gestione a rischio dell'appaltatore è richiesto per significare che l'organizzazione e l'impiego dei mezzi necessari alla produzione del risultato promesso è a rischio dell'appaltatore medesimo. Bisogna ancora notare che, quando oggetto dell'appalto è la prestazione di un servizio, non tutte le norme possono senz'altro trovare applicazione; e infatti, alcune di esse presuppongono che il risultato promesso sia una determinata opera materiale (cfr., ad esempio, art. 1669). Quando poi il servizio ha carattere continuativo o periodico, è possibile anzi che l'applicazione delle norme relative al contratto di somministrazione debba prevalere sull'applicazione delle norme relative all'appalto. Per tale ipotesi perciò l'art. 1677 dispone che debbano osservarsi, in quanto compatibili, le norme dell'appalto e quelle della somministrazione, lasciando così al giudice il compito di vedere quali tra le due categorie di norme siano idonee, per il loro contenuto e per la loro ratio, a integrare in concreto la disciplina legale del rapporto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 700

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1655 · fonte del testo

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