Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.
Il danno da perdita della capacità lavorativa non si esaurisce, di regola, nel solo periodo di attività, ma si proietta anche nella fase successiva, incidendo sulla capacità di sostentamento del danneggiato negli anni successivi al pensionamento, sicché la limitazione automatica del danno alla sola vita lavorativa residua, ove non accompagnata da una specifica liquidazione della componente di pregiudizio incidente sul trattamento previdenziale, si risolve in una sottostima del danno risarcibile; ne consegue che il giudice, nel liquidare il danno, deve valutare, in concreto, se e in quale misura la riduzione del reddito incida anche sulla futura posizione previdenziale del danneggiato, o in alternativa deve escludere l'applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, il diritto ad esprimere un consapevole consenso informato prima di un intervento di chirurgia estetica, quale trattamento facoltativo volto ad eliminare o attenuare un inestetismo e non obbligatorio in termini di tutela della salute, comporta che, ove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che da esso possa scaturire, si deve presuntivamente ritenere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, rilevata l'assenza di informazione circa la possibilità che un intervento di "simmetrizzazione delle mammelle", effettuato a distanza di soli due anni da uno precedente, determinasse un peggioramento dell'aspetto fisico, aveva ritenuto presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato e, conseguentemente, risarcito il danno da lesione dell'integrità psico-fisica).
In tema di liquidazione del danno, al principio per il quale spetta al convenuto l'onere di provare il fatto costitutivo dell'eccezione di compensatio lucri cum damno può derogarsi nel solo caso in cui il danneggiato ammetta di avere percepito l'indennizzo dall'assicuratore sociale, senza indicarne l'ammontare, atteso che, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa diviene il solo danno differenziale, sicché è onere del danneggiato provare sia l'entità del danno, sia l'entità dell'indennizzo.
Ai fini della liquidazione del danno subito dai risparmiatori per la perdita delle somme di denaro affidate in gestione a società fiduciarie, ai sensi della normativa di cui alla l. n. 1966 del 1939, non possono essere riconosciuti, oltre al valore nominale del capitale versato, anche i frutti (sotto forma di interessi) che quei capitali avrebbero prodotto se fossero stati investiti, atteso che il rapporto di amministrazione fiduciaria, implicando o, comunque, autorizzando investimenti con margini di rischio e possibilità di perdite, non attribuisce al fiduciante il diritto ad un rendimento minimo o ad un utile garantito. (Fattispecie in tema di responsabilità della P.A. per l'omessa e non tempestiva vigilanza sull'attività delle società fiduciarie a protezione dei risparmiatori).
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, il danno non patrimoniale, quale categoria unitaria e onnicomprensiva, costituisce conseguenza normale dell'eccessiva durata e si presume, salvo che ricorrano circostanze particolari idonee ad escluderlo; per le ulteriori componenti di danno rispetto a quelle indennizzabili secondo i criteri ordinari, grava invece sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provarne l'esistenza e l'entità, quale conseguenza immediata e diretta della durata irragionevole del processo.
In tema di danno da emotrasfusioni, ai fini della compensatio lucri cum damno tra le somme liquidabili a titolo risarcitorio e l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, il potere officioso del giudice del merito di sollecitazione presso gli uffici competenti, ex art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell'indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest'ultima, dopo aver allegato l'avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni per il suo conseguimento, abbia ingiustificatamente trascurato, nell'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 88, comma 1, c.p.c., di precisare espressamente di non averlo ottenuto, nonostante l'esito positivo in sede amministrativa.
In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte della vittima, avvenuta prima della liquidazione, a causa delle lesioni riportate in seguito all'illecito, il danno biologico "terminale" trasmissibile, iure successionis, agli eredi della persona offesa è un danno temporalmente limitato, anche se massimo nella sua entità ed intensità, concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, sicché non è liquidabile con i criteri propri di questo, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.
In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardato imbarco, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto costituzionalmente tutelato, ex art. 16 Cost., alla libertà di circolazione, intesa come limitazione alla libertà di movimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardato imbarco, senza considerare che i passeggeri erano stati trattenuti in aeroporto per oltre 24 ore, senza alcuna assistenza da parte della compagnia aerea).
CE n. 261 del 2004 - Soggetto onerato - "Vettore operativo" - Nozione - Volo con una o più coincidenze - Interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 12 novembre 2020, causa C-367/20 - Valutazione unitaria - Fattispecie. In tema di trasporto aereo, per "vettore operativo", onerato della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e dell'art. 5, par. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, l'operatore che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'ambito della propria attività di trasporto, abbia deciso di effettuare un determinato volo, fissandone l'itinerario e creando un'offerta nei confronti dei passeggeri, così assumendone la responsabilità della realizzazione, con la conseguenza che, in conformità all'interpretazione della Corte di giustizia UE (sentenza 12 novembre 2020, in causa C-367/20), il volo caratterizzato da una o più coincidenze, frutto di un'unica prenotazione, va valutato unitariamente dal luogo di partenza a quello di destinazione e l'operatore che ha stipulato il contratto con il passeggero ne risponde anche nel caso in cui si sia avvalso, nell'esecuzione di parte del servizio, di vettore ausiliario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di compensazione pecuniaria nei confronti del vettore con cui il passeggero aveva stipulato il contratto, sulla base dell'erroneo rilievo che la tratta da questi direttamente operata non era all'origine del ritardo).
In tema di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, identificabile con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione e all'immagine, il cui pregiudizio, quale danno-conseguenza, può ritenersi provato ove la persona giuridica fornisca elementi di prova o indiziari da cui poter ricavare che le condotte integranti i reati per cui vi sia stata condanna presentino una potenzialità lesiva, non solo ex se di interessi primari tutelati da una norma penale, ma anche della sua "reputazione sociale". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda, proposta da un ente locale, di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine derivante dalla presenza e dall'operatività, in loco, di una consorteria mafiosa, la cui esistenza era stata provata da una sentenza penale definitiva di condanna).
In sede d'appello è proponibile la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, purché della stessa natura e dipendenti dal medesimo titolo già fatto valere, a condizione che essi siano effettivamente insorti in un momento successivo, in quanto derivati dal protrarsi o dal reiterarsi nel tempo di un comportamento scorretto accertato a carico del danneggiante, ovvero da una situazione di fatto, già dichiarata pregiudizievole, che abbia perdurante attitudine a produrre effetti lesivi, continui o periodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, già provati e riconosciuti in giudizio.
Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva configurato la responsabilità, per violazione delle regole di correttezza e buona fede, di una banca la quale - contravvenendo alla prassi contrattuale, invalsa tra le parti, di consentire l'operatività del conto corrente indipendentemente dal rispetto dei limiti dell'affidamento - non aveva dato corso ai bonifici a favore di terzi, in ragione di un modesto sconfinamento del fido).
In tema di deposito fiduciario di garanzia anche dell'interesse del depositante, il danno risarcibile in favore di quest'ultimo in conseguenza dell' inadempimento del fiduciario, si identifica, ex art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, determinata - sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l'apprezzamento dell'uomo di normale diligenza - nella differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore danneggiato ed il valore che esso presenterebbe ad obbligazione adempiuta.
La persona che, in conseguenza della disabilità indotta da un fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto al risarcimento del danno rappresentato dai costi sostenuti per l'acquisto di un nuovo immobile, la cui liquidazione, in quanto impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto dei proventi o dei frutti che la vittima possa ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora.
Nella liquidazione del danno patrimoniale è illegittima la detrazione, dall'importo dovuto a titolo di lucro cessante, dei costi fiscali che il danneggiato avrebbe sostenuto in assenza del danno, dal momento che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, T.U.I.R., i proventi conseguiti a titolo risarcitorio costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva decurtato la liquidazione del danno subito dal proprietario di alcuni immobili, interessati da ripetuti allagamenti, in ragione delle imposte che avrebbe dovuto pagare ove li avesse concessi in locazione).
La liquidazione del danno da intempestiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di prevedere indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio - deve compiersi, non già valorizzando circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno da reato, bensì avendo riguardo a quelle perdite supplementari, sempre nella misura in cui esse risultino provate, patite dai potenziali beneficiari dell'indennizzo per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva stessa.
In caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra la messa in mora e la sentenza dichiarativa della nullità della cessione, previa detrazione dell'aliunde perceptum, non trovando, invece, applicazione il principio della compensatio lucri cum damno al periodo successivo alla sentenza suddetta, stante la natura retributiva e non risarcitoria delle somme spettanti ai lavoratori in caso di inottemperanza al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo da parte del datore cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto detraibile, dal risarcimento dovuto dal datore cedente per il periodo dalla messa in mora fino alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità della cessione, le somme versate al lavoratore, a titolo di incentivo all'esodo, dal cessionario, in virtù di un accordo conciliativo conseguente al licenziamento da parte di quest'ultimo).
In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un'utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro.
In caso di diffusione di residui industriali (polveri di silice) su fondi confinanti, la responsabilità per i danni da mancato guadagno, dovuti all'impossibilità di locare gli immobili a causa dell'effetto dissuasivo della presenza del materiale, va inquadrata nel paradigma dell'art. 2043 c.c., con la precisazione che l'ingiustizia del danno e la colpa omissiva del danneggiante si verificano indipendentemente dal superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute, se la presenza dei materiali altera oggettivamente lo stato dei luoghi rendendoli non commerciabili o non fruibili secondo le normali condizioni di mercato, sicché l'obbligo risarcitorio permane sino alla cessazione della condotta lesiva e del relativo nesso causale e, cioè, fino alla rimozione dei residui già depositati.
In caso di pubblicazione dell'immagine di una persona non nota senza il suo consenso è configurabile un danno patrimoniale - da liquidarsi, ove non sia possibile dare la prova del suo ammontare, in via equitativa secondo il criterio del c.d. prezzo del consenso - anche se l'autore dello sfruttamento abusivo non persegua una finalità di lucro, purché ne tragga una apprezzabile utilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'illecita pubblicazione, per un periodo di tre mesi, dell'immagine di una minore accanto alla dicitura "Non far versare le lacrime a nessuno: Dio le conta" sul sito e sul profilo Facebook di un'associazione senza scopo di lucro, che se ne era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito).
In tema di responsabilità civile, in caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso di una condotta umana con una causa naturale, va affermata la responsabilità dell'autore della condotta in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica, di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di sua determinazione, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, all'esito di due CTU che avevano accertato l'impossibilità, in termini scientifici, di differenziare la percentuale di danno uditivo derivato alla minore dalla concausa rappresentata dall'infezione correlata all'assistenza rispetto a quella determinata dalle cause naturali, aveva rigettato la domanda, invece di determinare il danno biologico differenziale in via equitativa).
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili e alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, le quali bene possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia, nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili).
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente a responsabilità sanitaria dev'essere quantificato accertando il minor reddito che il danneggiato avrebbe presumibilmente ottenuto in conseguenza della corretta esecuzione del necessario intervento chirurgico e sottraendolo - ove inferiore - da quello conseguito all'operazione errata. (Fattispecie in tema di errata esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di neoplasia del cranio in un soggetto che svolgeva l'attività di architetto).
In tema di compensatio lucri cum damno, allorché l'incremento patrimoniale generato o occasionato dall'illecito derivi da una prestazione eseguita da un terzo, la detrazione del vantaggio patrimoniale dall'ammontare del risarcimento presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione della rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul piano strutturale, che ad essa si accompagni un meccanismo di surroga o rivalsa capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio per il responsabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il danno conseguente all'illegittima imposizione di un onere concessorio a una società di servizi di telefonia potesse essere compensato dalla traslazione del corrispondente costo sulle tariffe praticate agli utenti finali, tenuto conto, da un lato, che tale circostanza non comportava necessariamente l'effettivo acquisto del servizio a prezzo maggiorato da parte di un numero di utenti sovrapponibile a quello che lo avrebbe acquistato a tariffe più basse, e dall'altro che ai pagamenti da questi effettuati non avrebbe potuto comunque attribuirsi la natura di attribuzioni patrimoniali occasionate dall'illecito, trattandosi di prestazioni effettuate in esecuzione di obbligazioni aventi titolo nel contratto sinallagmatico di somministrazione o vendita del servizio telefonico, la cui erogazione, in alcun modo condizionata dall'illecito, non avrebbe trovato nel fatto dannoso alcun presupposto).
In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).
Il risarcimento del danno futuro - in termini di danno emergente, così come di lucro cessante - non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già verificatosi al momento del giudizio, dovendo essere improntato a un criterio di rilevante probabilità, in virtù del quale il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro quando l'effettiva diminuzione patrimoniale costituisca il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.
La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale non può essere effettuata decurtando l'importo della possibile liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in proporzione alla percentuale di invalidità permanente riportata dal congiunto, trattandosi di situazioni concrete non comparabili in termini di proporzionalità aritmetica, mentre è legittima l'utilizzazione delle Tabelle all'uopo predisposte dal Tribunale di Roma.
In tema di risarcimento del danno le somme percepite a titolo di lucro cessante sono soggette a tassazione, avendo la funzione di reintegrare il reddito perduto, con la conseguenza che nella liquidazione del danno effettivamente subito a tale titolo deve detrarsi una somma pari all'imposta sui redditi che il danneggiato avrebbe dovuto pagare, salvo che quest'ultimo dimostri che quel reddito non sarebbe stato soggetto a tassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva liquidato il danno per la mancata vendita di immobili, nella misura pari alla perdita di valore di mercato dei beni, senza detrarre l'importo che avrebbe dovuto essere pagato dal danneggiato per l'imposta sui redditi).
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti).
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Il concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., della condotta della vittima minorenne rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato iure proprio dai genitori, senza che - laddove la suddetta condotta non integri, a sua volta, un fatto illecito - un'ulteriore riduzione possa farsi discendere dall'accertamento di una responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 2048 c.c., dal momento che la loro eventuale culpa in educando o in vigilando verrebbe a coprire il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c. (Principio affermato in relazione al risarcimento invocato iure proprio dai genitori in relazione alla morte del proprio figlio minorenne, della quale quest'ultimo era stato giudicato corresponsabile per avere volontariamente assunto la dose letale di sostanza stupefacente cedutagli da un terzo).
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.
L'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, iure hereditatis, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto.
Il danno da risoluzione per inadempimento contrattuale deve essere commisurato al differenziale tra il valore delle prestazioni non eseguite e la prestazione a carico della parte non inadempiente, senza che a tal fine sia necessario che la parte inadempiente proponga domande o eccezioni di compensazione propria, poiché in presenza di crediti e debiti originati da un medesimo rapporto deve procedersi d'ufficio alla loro compensazione impropria. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici comunitari, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva liquidato il danno da risoluzione commisurandolo al totale degli importi che la parte non inadempiente avrebbe ricevuto per i benefici anzidetti).
Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia subito lesioni personali in conseguenza del fatto illecito di un terzo, il datore di lavoro, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale da interruzione dell'attività produttiva, deve provare, oltre al nesso di causalità materiale tra la condotta del terzo ed il danno alla produzione, anche la circostanza specifica di non aver potuto sostituire, nonostante i reiterati tentativi espletati, il lavoratore (insostituibile in ragione della specializzazione e dell'assetto organizzativo dell'impresa) e di avere subito una perdita economica direttamente riconducibile all'interruzione dell'attività produttiva.
In tema di danno da emotrasfusioni, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera non solo in relazione alle somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche a quelle da percepire in futuro, se riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili, per tali dovendosi intendere l'indennizzo, una volta riconosciuta dalla Commissione medica la sussistenza del nesso causale e la natura della patologia, in quanto il profilo della determinabilità degli importi suscettibili di erogazione a tale titolo deriva comunque dall'applicazione di un parametro normativo costituito dalla categoria tabellare di ascrivibilità dell'infermità indennizzata, in base al rinvio disposto dall'art. 2 della l. n. 210 del 1992 alla tabella allegata alla l. n. 177 del 1976, con la conseguenza che, fermo restando l'onere di allegazione e prova della avvenuta liquidazione dell'indennizzo, il giudice di merito è tenuto ad attivarsi per richiedere le necessarie informazioni alle competenti autorità amministrative, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno - la cui sussistenza non può presumersi quale conseguenza automatica di una lesione all'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato, posto che il grado di invalidità permanente da questa determinato non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica - è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, sicché, al fine di valutare l'incidenza delle lesioni sulla capacità di guadagno, occorre verificare quali postumi si siano in concreto verificati, la compatibilità tra questi ultimi e il tipo di impegno (fisico o intellettuale) richiesto dal lavoro svolto dalla vittima e l'esistenza (in atto o in potenza) di una riduzione patrimoniale, con onere per il danneggiato di allegare e provare il pregresso effettivo svolgimento di un'attività economica e la diminuzione del reddito percepito ovvero il possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).
A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.
La sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunziata in sede penale in relazione a un reato di danno, ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene- interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il quale è necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
L'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.
La responsabilità della scuola di sci per i danni subiti dall'allievo durante la lezione ha natura contrattuale, poiché dall'iscrizione al corso deriva l'obbligo, per la scuola stessa scuola ed il maestro da essa incaricato, di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione, con la conseguenza che, in caso di lesioni, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., onde il creditore danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, desumibile dal danno subito, mentre incombe sulla scuola l'onere di provare che l'evento è stato causato da una circostanza a essa non imputabile, ossia che l'impedimento che ha reso oggettivamente impossibile l'esatta esecuzione della prestazione fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, non essendo, a tal fine, sufficiente dimostrare la correttezza della sua condotta.
Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta.
In tema di responsabilità professionale, l'adempimento, da parte del cliente, di un debito preesistente nei confronti di un terzo non integra un danno patrimoniale eziologicamente ascrivibile all'errore del professionista, costituendo un atto dovuto che trova causa nel rapporto negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla responsabilità di un notaio per l'omessa annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, aveva ritenuto che il pagamento, da parte di uno dei coniugi, di un debito garantito da ipoteca verso un istituto bancario, costituisse danno risarcibile in quanto conseguente all'errore del notaio, avendo il cliente a tanto provveduto per il pericolo di perdere i beni conferiti nel fondo).
In tema di assunzioni obbligatorie, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro destinatario dell'avviamento, il danno subito dal lavoratore va liquidato in misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito ove fosse stato assunto, sino alla pronuncia di secondo grado, in quanto, per il periodo successivo alla sentenza, manca il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione futura dell'evento lesivo rappresentato dall'ingiusto stato di disoccupazione, che può cessare anche per eventi diversi dall'assunzione ad opera del datore di lavoro obbligato, come conseguenza del reperimento di altra occupazione presso altro datore di lavoro o per altre diverse circostanze.
L'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l'indennità di disoccupazione percepita ex art. 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dal bisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, al distinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddetta indennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto.
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, potendo il giudice procedere in via ufficiosa alla quantificazione del suddetto indennizzo ove il relativo pagamento (o, comunque, riconoscimento) abbiano formato oggetto di accertamento o di non contestazione nel giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva proceduto allo scomputo dell'indennizzo nonostante la relativa documentazione fosse stata prodotta in appello dal Ministero dopo che quest'ultimo, sin dal primo grado, ne aveva sollecitato l'acquisizione d'ufficio).
Le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASpI non possono essere detratte, quale aliunde perceptum, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro subordinato a seguito di dichiarazione di nullità di un contratto a progetto e di un successivo contratto di apprendistato illegittimamente cessato, poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.
Le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per la redazione di una perizia medico-legale redatta ante causam, sull'erroneo presupposto che non fossero riferibili all'attività svolta dal professionista in seno al giudizio, nonostante la suddetta perizia fosse stata ritualmente prodotta in primo grado, accompagnata dalla fattura quietanzata relativa al pagamento del relativo compenso).
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'omessa sottoscrizione da parte dei sanitari del modulo di consenso informato non integra, di per sé, lesione del diritto all'informazione sanitaria, non solo perché detto modulo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 219 del 2017, ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, sicché la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a chi lo sottoscrive ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, ma anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata alla stregua di un atto negoziale che prelude al raggiungimento di un accordo.
Nel caso in cui il giudice nazionale possa procedere al risarcimento del danno causato dalla violazione della Convenzione EDU, nonostante l'avvenuta liquidazione, da parte della Corte EDU, dell'equa soddisfazione ex art. 41 della Convenzione, quest'ultima riveste effetti preclusivi e vincolanti, nel senso che, da un lato, sulla falsariga del giudicato, impedisce al giudice nazionale di esaminare ex novo la medesima pretesa risarcitoria già esaminata dalla Corte di Strasburgo, e dall'altro, secondo una logica assimilabile alla compensatio lucri cum damno, lo obbliga a tener conto della già avvenuta liquidazione, consentendogli, pertanto, di prendere in considerazione solo le domande risarcitorie non proposte dinanzi alla Corte EDU, oppure proposte ma da questa non esaminate, e non anche quelle accolte o rigettate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per essere incorsa nella violazione del giudicato internazionale, avendo accolto la domanda risarcitoria relativa a poste di danno che, sebbene riconosciute solo in parte, erano state tutte già esaminate dalla Corte EDU in seno alla liquidazione ex art. 41 della Convenzione).
La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega).
Nel pubblico impiego contrattualizzato, dall'accertamento giudiziale della dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso il ricorso ad una serie di contratti di lavoro autonomo, consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del cd. "danno comunitario", in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con ordinanza del 12 dicembre 2013, in causa C-50/13), atteso che, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, il dipendente non gode della più intensa protezione data dalla garanzia della conversione in rapporto a tempo indeterminato, esclusa dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il danno patrimoniale futuro derivante da lesione dell'integrità psico-fisica dev'essere valutato su base prognostica e può essere provato anche sulla base di presunzioni semplici, sicché, una volta dimostrata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di lieve entità è possibile presumere, salvo prova contraria, che, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa, anche la capacità di guadagno risulti ridotta (non necessariamente in modo proporzionale) nella sua proiezione futura; tale presunzione, peraltro, concerne solo l'esistenza del danno mentre, ai fini della relativa quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere ex art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare (situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, è in grado di dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito).
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha correlato il giudizio di probabilità sul mancato guadagno conseguente alla mancata commessa in appalto, anche alla particolarità di quest'ultimo, concernente la realizzazione di due dighe, a cura di imprese italiane in territorio libico, con apposite maestranze e mezzi tenuti a disposizione in vista della commessa e non altrimenti utilizzabili in quel territorio).
In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità a cui si riferisce l'art. 1225 c.c. costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare e circoscrive il danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, in base alle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza di circostanze di fatto conosciute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che era giunta alla conclusione della prevedibilità del danno cagionato, evidenziando che uno spandimento dell'acqua in un appartamento adibito a residenza abituale implica la ragionevole possibilità che vengano danneggiate pareti, mobilio o anche altre parti dell'edificio, laterali o sottostanti).
In caso di illegittima mancata erogazione dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, il lavoratore, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario.
Nella liquidazione del danno da perdita di reddito conseguente a lesioni personali, il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello, senza accertare se i postumi permanenti avessero impedito alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che, in primo luogo, la danneggiata avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro).
In tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Se un immobile viene assicurato contro il rischio di danni al fabbricato senza altre precisazioni, la garanzia non copre il danno patito dal conduttore e consistito nella forzosa rinuncia alla disponibilità dell'immobile, né quello consistito nella necessità di risarcire il proprietario, in quanto tali pregiudizi possono essere assicurati solo pattuendo la copertura per i danni da interruzione di attività nel primo caso e per quelli da responsabilità civile nel secondo caso; la circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno, ma tale questione non può esser prospettata per la prima volta, né rilevata d'ufficio, in sede di legittimità.
In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.
L'utilizzatore è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.
La domanda di condanna di un professionista (nella specie, di un notaio) per responsabilità contrattuale - cioè, per violato gli obblighi professionali - può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nella specie, la S.C., escludendo la responsabilità del notaio in relazione alla garanzia per evizione, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva condannato gli eredi del professionista rogante al pagamento, a favore dei compratori evitti, sia della somma pari a quella da questi pagata, prima del rogito, titolo di prezzo della compravendita immobiliare, sia di quella corrisposta al terzo per l'illegittima occupazione dell'immobile).
Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è sua diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta. (Fattispecie in tema di transazione non contestata nell'an dal danneggiato e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al soggetto leso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato).
Ai fini della quantificazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti che in concreto spettanti al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.
La violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non già per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale.
In tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, tanto sotto il profilo dell'estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, tra le quali lo specifico "nomen morbi", già rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso dei parenti di una paziente, deceduta per embolia adiposa, a seguito di un intervento di protesi d'anca, ritenendo sufficientemente indicativo dell'esaustività del consenso il modulo da lei sottoscritto, contenente un'indicazione generica di embolia come possibile rischio clinico, senza che fosse necessario illustrare le differenze medico-scientifiche tra le varie forme di embolia, non apparendo verosimile che, in presenza di tali, peraltro ultronee, specificazioni, la paziente avrebbe scelto di non operarsi a seguito di una frattura al femore).
Ai fini del riconoscimento del diritto di surroga dell'assicuratore sociale per l'indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, occorre accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale ha ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come danno civile - inclusa la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, quale pregiudizio diverso dal danno patrimoniale futuro, da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa specifica -, a nulla rilevando che la vittima ne abbia (o meno) chiesto il risarcimento al terzo responsabile.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).
Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione ritenuta di massima di particolare importanza, già oggetto di contrasto, dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9 novembre 2023 – hanno pronunciato il seguente principio: «Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.».
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La liquidazione del danno derivante da violazione dei doveri inerenti a un rapporto giuridico specifico, anche secondo il nuovo codice deve essere fatta tenendo conto del lucro cessante e del danno emergente, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo (art. 1223): quindi saranno esclusi dal risarcimento i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma). Sono dovuti però soltanto i danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione; se poi l'inadempimento è derivato dal dolo del debitore, devono risarcirsi anche i danni imprevedibili (art. 1225). Questi principii sono tradizionali, concordemente affermati; si è invece sempre discusso se, nel caso di concorso di colpa del creditore nella produzione del danno, sia dovuto l'intero risarcimento o se l'importo del danno debba ridursi proporzionalmente. La dottrina e la giurisprudenza formatasi sul codice civile del 1865, traendo ispirazione anche da singole disposizioni positive (art. 1868 cod. civ. sostituito dall'art. 12, ultimo comma, del r. d. 12 ottobre 1919, n. 2099, sulla responsabilità degli albergatori, e art. 662 del cod. comm. nel testo sostituito con la legge 14 giugno 1925, n. 938, in materia di urto di navi), sul riflesso che tra fatto e danno deve correre un nesso di causalità e che, se concorrono più cause poste in essere da soggetti diversi, questi, nei rapporti interni, rispondono in proporzione del grado di colpa efficiente ascrivibile a ciascuno, aveva affermato che, quando uno dei soggetti in colpa efficiente fosse lo stesso danneggiato, la responsabilità del danneggiante veniva ridotta in proporzione dell'efficienza della colpa del danneggiato. Il codice civile nuovo ha consacrato questa interpretazione nell'art. 1227, primo comma, ove non si è detto che il dolo o la colpa grave del danneggiante assorba, togliendone ogni rilevanza, la colpa lieve del danneggiato; ma, con una formola elastica, si è permesso al giudice di giungere, secondo le circostanze, anche a tale risultato. Il creditore deve provare l'esistenza e l'ammontare del danno. Quanto all'ammontare, in relazione alle varie situazioni che in pratica possono verificarsi, la difficoltà di una prova specifica del danno di cui è sicura l'esistenza è superabile dal giudice con una valutazione concreta equitativa (art. 1226) ovvero con una valutazione-limite, entro la quale egli può rimetterne la determinazione alla coscienza del creditore mediante il giuramento suppletorio (art. 2736, n. 2). Gli articoli 1223, 1226 e 1227 si applicano anche alla liquidazione dei danni dipendenti da fatti illeciti; ma di tale argomento si tratterà in altro luogo (n. 801). DEI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 572
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1223 · fonte del testo
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