Art. 33 cod. cons. — Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

  • a)escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  • b)escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  • c)escludere o limitare l'opportunita' da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
  • d)prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta';
  • e)consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
  • f)imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
  • g)riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
  • h)consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
  • i)stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
  • l)prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto;
  • m)consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
  • n)stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
  • o)consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
  • p)riservare al professionista il potere di accertare la conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
  • q)limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita';
  • r)limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
  • s)consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
  • t)sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;
  • u)stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
  • v)prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile; Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
  • a)recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
  • b)modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche' la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130

25

con decorrenza dal 9 gennaio 2016

Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 33 cod. cons., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15629/2026

    21 maggio 2026

    La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia di contratto singolarmente predisposto per uno specifico affare.

    Art. 33 cod. cons. · Art. 34 cod. cons. · Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 166 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9004/2026

    9 aprile 2026

    Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore può essere esclusa solo quando la clausola vessatoria, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, sia stata oggetto di trattativa specifica, seria, effettiva ed individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una polizza fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 122 del 2005, a garanzia di somme versate in relazione all'acquisto di un immobile da costruire, aveva affermato l'abusività della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore, in quanto formulata in termini generici e, dunque, inidonei a dimostrare che i promissari acquirenti avessero avuto la possibilità di incidere concretamente, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto predisposto unilateralmente dalla controparte).

    Art. 33 cod. cons. · Art. 34 cod. cons. · Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 251 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8659/2026

    7 aprile 2026

    In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato, con la conseguenza che, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.

    Art. 33 cod. cons. · Art. 42 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 243 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4051/2026

    23 febbraio 2026

    Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l'onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.

    Art. 33 cod. cons. · Art. 2697 c.c. · Art. 1957 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 36 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2007 al 3 settembre 2015. .

… immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civiletolto: .aggiunto: ; Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130

    Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art33 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari