Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15644/2026
Recesso - Legittimità - Condizioni - Inadempimento di non scarsa importanza - Necessità - Valutazione da parte del giudice dell'incidenza sull'economia complessiva del contratto - Criteri.
Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
Rv. 678914-01Rassegna di maggio 2026, p. 97Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c.Dove leggere la sentenza