Codice civile

Art. 316 c.c.

[1]Responsabilita' genitoriale.

[2]Entrambi i genitori hanno la responsabilita' genitoriale che e' esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. 321322

[3]In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei. 321322

[4]Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse del figlio. 321322

[5]Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi.

[6]Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

322

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 316 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4110/2026

    24 febbraio 2026

    In tema di collocamento del figlio minore a seguito della crisi familiare, il giudice non può adottare letture assolutizzanti, tali da consentire alla salvaguardia di un singolo diritto individuale di andare a discapito di una lettura complessiva della Costituzione e di un afflato sistemico; pertanto, così come dalle disposizioni in tema di bigenitorialità non può trarsi una generale e indistinta limitazione del diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza, neppure può consentirsi un esercizio incondizionato di quest'ultimo diritto, che deve, anzi, trovare un necessario contemperamento con il fondamentale interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

    Art. 316 c.c. · Art. 337-ter c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28901/2025

    1 novembre 2025

    In tema di affidamento dei figli minori, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella ex l. n. 206 del 2021, limita la vis attractiva del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento de potestate o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale ordinario a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni era stato introdotto dal P.M. in epoca antecedente al giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario e prima del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.).

    Art. 316 c.c. · Art. 5 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 1 Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12121/2025

    8 maggio 2025

    In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile).

    Art. 316 c.c. · Art. 315-bis c.c. · Art. 316-bis c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 16/1974

    Questione infondata
    23 gennaio 1974

    Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574 c.p. e dell'art. 316 c.c., sollevate in relazione agli artt. 3 e 29 Cost., sono manifestamente infondate in quanto già decise con le sentenze n. 102 del 1967 e n. 54 del 1969.

    Art. 574 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 316 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 130/1969

    Questione infondata
    11 luglio 1969

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale sollevata in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Bologna del 7 novembre 1968. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1969. GIU…

    Art. 574 c.p. · Art. 29 cost. · Art. 3 cost. · Art. 316 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 102/1967

    Questione infondata
    8 luglio 1967

    La patria potestà, cioè quel complesso di poteri e di doveri tendenti appunto al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione della prole, come alla cura dei relativi interessi patrimoniali, è attribuita in modo congiunto ad entrambi i genitori; la madre quindi (mentre ha sempre il diritto-dovere di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà, sia pure in conformità delle direttive paterne), quando, nelle ipotesi previste dalla legge, viene autonomamente chiamata a tale esercizio, assume la pienezza di un potere del quale, peraltro, era già titolare. La prevalenza della volontà del padre in ordine alla funzione in esame ripete d'altronde la sua origine dalla esigenza, comunemente avvertita in ogni umano consorzio, di apprestare i mezzi per la formazione di una volontà unitaria riferibile al consorzio stesso. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 316 e 320 del Codice civile, che attribuiscono l'esercizio della patria potestà e la rappresentanza dei figli al padre, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, giacché deve escludersi che per effetto delle norme impugnate venga conferita alla madre solo una potestà puramente astratta e priva di pratica efficacia, mentre la prevalenza della volontà del padre trova la sua giustificazione nel richiamo all'esigenza di unitarietà della famiglia contenuta nell'art. 29, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 9/1964, 46/1966.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 316 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non si è creduto conveniente fondere l'art. 315 con l'art. 316, perchè ciò avrebbe potuto sembrare una diminuzione della portata del principio etico posto dal primo dei detti articoli, in cui si afferma l'obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori. Come fu già osservato nella relazione al progetto definitivo (n. 322), tale norma si pone come fondamento spirituale dei rapporti fra genitori e figli; a ciò si aggiunga che non sarebbe stato legislativamente opportuno porre in un'unica disposizione l'enunciazione di un dovere prevalentemente morale che perdura per tutta la vita dell'uomo, anche quando i genitori siano morti, e l'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori, che si concreta nell'istituto della patria potestà.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 167

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art316 · fonte del testo

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