Codice civile

Art. 2103 c.c. — Prestazione del lavoro

[1]((Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

[2]In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo' essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale.

[3]Il mutamento di mansioni e' accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullita' dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

[4]Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purche' rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

[5]Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e' comunicato per iscritto, a pena di nullita', e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita' di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

[6]Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalita' o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

[7]Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta' del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

[8]Il lavoratore non puo' essere trasferito da un'unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

[9]Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e' nullo.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 maggio 1985, n. 190

62

La L. 13 maggio 1985, n. 190 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".

L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106

63a

La L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".

Testo vigente dal 25 giugno 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 2103 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14058/2026

    13 maggio 2026

    Il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari e, pertanto, in tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, incontrando il limite di cui all'art. 41 Cost., né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento rappresenti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello con la quale era stato ritenuto legittimo, in quanto riconducibile a incompatibilità ambientale e fondato su effettive ragioni organizzative, il trasferimento del dipendente dell'appaltatore, disposto in conseguenza dell'esercizio da parte del committente della clausola di gradimento in relazione al lavoratore trasferito, cui veniva inibito l'accesso in tutte le sedi del committente).

    Art. 2103 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 7 statuto dei lavoratori

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12788/2026

    5 maggio 2026

    In tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, gli psicologi transitati, in attuazione dell'art. 28, comma 1, l.r. Calabria n. 9 del 2007, dagli Enti locali alle Aziende sanitarie, vanno inquadrati come dirigenti sanitari non medici ai sensi dell'art. 1 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa comparto sanità del 5 dicembre 1996, e dei contratti collettivi successivi, applicati dall'ente di destinazione, non essendo a tal fine necessaria la previa istituzione di un posto dirigenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato l'attribuzione della qualifica dirigenziale chiesta da uno psicologo transitato dalla Regione ad un'Azienda sanitaria provinciale (ASP), e spettante in base al pertinente contratto collettivo applicato dalla medesima Azienda, in ragione dell'erroneo rilievo della mancata previsione nella sua pianta organica di un posto dirigenziale vacante).

    Art. 2103 c.c. · Art. 2112 c.c. · Art. 31 TU pubblico impiego · Art. 52 TU pubblico impiego

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10559/2026

    21 aprile 2026

    In tema di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa, la quale richiede l'accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento o, comunque, una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, con la conseguenza che, in ipotesi di dimissioni rassegnate per il trasferimento della sede di lavoro, la notevole distanza di essa dal luogo di residenza non è sufficiente, da sola, a ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

    Art. 2103 c.c. · Art. 2119 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 4198/2026

    25 febbraio 2026

    In tema di trasferimento del lavoratore, la mancanza di gradimento della sua presenza da parte del committente di un appalto di servizi, anche in assenza di specifica previsione contrattuale, pone il mutamento di sede lavorativa tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, tenuto conto dell'incidenza negativa della situazione di conflitto, creatasi tra committente e prestatore di lavoro, sulla propria organizzazione imprenditoriale, anche al fine di scongiurare ben più penalizzanti provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro.

    Art. 2103 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/1989

    Questione infondata
    9 marzo 1989

    In materia di determinazione della categoria e della qualifica di inquadramento spettante al dipendente, in relaziona alle mansioni effettivamente svolte, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta l'organizzazione della azienda, è circondata, per la tutela della dignità umana dei lavoratori, da tutta una pregnante serie di limiti (nascenti da specifiche norme di legge, anche di rango costituzionale: artt. 3, 35 e 37 Cost.; 15 e 16 della legge n. 300/'70; 2095 e 2013 cod.civ.; legge n. 848/'55, di esecuzione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; legge n. 657/'66 di ratifica della Convenzione Generale dell'O.I.L. del 22 giugno 1962; legge n. 881/'77 di ratifica del Patto Internazionale di New York 19 dicembre 1966; nonché da clausole di contratti collettivi di livello sia nazionale che aziendale) che assicurano un'effettiva realizzazione del principio di parità di trattamento, la cui concreta osservanza è, poi, suscettibile di controllo da parte del giudice, abilitato a rimuovere eventuali violazioni ed a garantire cos piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento: è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto consentirebbero all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parità di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo.

    Art. 2086 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2099 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2103-2109 si riferiscono alle obbligazioni del prestatore di lavoro, determinandone il contenuto e l'estensione in rapporto a tre coefficienti, che nel sistema corporativo caratterizzano la posizione del lavoratore nell'impresa: a) i doveri speciali inerenti alla prestazione pattuita; b) i doveri generali di comportamento, che incombono al prestatore di lavoro, come partecipe dell'organizzazione dell'impresa, e quindi soggetto al suo ordinamento (rapporto gerarchico, poteri direttivi e disciplinari); c) la tutela della personalità del lavoratore, rispetto alla quale si condizionano e si delimitano i poteri di disposizione spettanti all'imprenditore (limitazioni di lavoro e soste periodiche nell'attività di lavoro). L'art. 2103, pur affermando in linea generale l'ovvio principio della corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del prestatore di lavoro, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione di quest'ultimo secondo i bisogni dell'impresa. Il primo comma dell'art. 2104, nel determinare la diligenza che deve essere osservata dal prestatore di lavoro, tiene il debito conto del concetto della collaborazione corporativa, che se da un lato innalza la dignità di lui, dall'altro accresce pure i suoi doveri di obbedienza, imponendogli di ispirare la sua attività al fine preminente dell'interesse dell'impresa e della produttività di quest'ultima. Il secondo comma riguarda i rapporti gerarchici nell'ordinamento dell'impresa in relazione al principio già posto dall'art. 2086 che l'imprenditore ha nell'impresa autorità di capo. L'obbligo di fedeltà, che si compendia nell'osservanza del segreto e nell'astensione dalla concorrenza, trova il suo riconoscimento nell'art. 2105, integrato dall'art. 2125 circa le condizioni e i limiti dei patti di non concorrenza. La legittimità delle sanzioni disciplinari viene affermata in linea di massima dall'art. 2106, rinviandosi alle norme corporative per le disposizioni particolari alle varie categorie di imprese. Gli articoli 2107 e 2108 rispecchiano esattamente gli indirizzi prevalsi nella legislazione sociale e nella disciplina corporativa circa la limitazione dell'orario di lavoro e le condizioni che legittimano il lavoro straordinario e notturno. Ispirandosi allo stesso indirizzo, l'art. 2109 dispone in linea generale, salve le leggi speciali e le norme corporative, intorno al riposo settimanale e alle ferie annuali, risolvendo inoltre qualche punto controverso, come quello relativo al computo del periodo di preavviso nelle ferie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 852

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 25 giugno 2015. 39 parole tolte, 276 parole aggiunte in 9 capoversi.

Il tolto: prestatore di lavoro aggiunto: lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti tolto: alla categoria aggiunto: all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni tolto: equivalenti alle aggiunto: riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svoltetolto: , senza alcuna diminuzione della retribuzione.aggiunto: .

aggiunto: In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo' essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale.

aggiunto: Il mutamento di mansioni e' accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullita' dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

aggiunto: Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purche' rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

aggiunto: Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e' comunicato per iscritto, a pena di nullita', e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita' di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

aggiunto: Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalita' o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il tolto: prestatore aggiunto: lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svoltatolto: , e l'assegnazione stessa aggiunto: e l'assegnazione diviene definitiva, aggiunto: salvo diversa volonta' del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per tolto: sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un aggiunto: ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivitolto: , e comunque non superiore a tre mesi. Egli aggiunto: o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

aggiunto: Il lavoratore non puo' essere trasferito da tolto: una unita' aggiunto: un'unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Ogniaggiunto: Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e' nullo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2103 · fonte del testo

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