Codice civile

Art. 147 c.c.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 147 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14886/2026

    18 maggio 2026

    Il procedimento ex art. 709-ter c.p.c., essendo diretto ad assicurare la corretta attuazione o esecuzione dei preesistenti provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà dei genitori o di affidamento della prole minore, non consente l'emissione d'ufficio di una condanna al risarcimento del danno endofamiliare. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'argomentazione della Corte d'appello che, nel confermare la sentenza di condanna al risarcimento del danno endofamiliare emessa dal Tribunale a carico del padre, nei confronti della prole minore, pur in assenza di domanda in tal senso da parte della madre – che aveva chiesto unicamente il risarcimento del danno morale subito in proprio –, aveva ritenuto che tale condanna potesse essere emessa d'ufficio in base al disposto dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., vigente ratione temporis).

    Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 709-ter c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25535/2025

    17 settembre 2025

    Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare.

    Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 337-septies c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25421/2025

    16 settembre 2025

    In tema di mantenimento dei figli, il soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ove non assolta mediante l'assegnazione della casa familiare - volta anche preservare per la prole in primis il godimento dell'habitat domestico, la stabilità della organizzazione di vita e l'insieme degli affetti - può assumere una connotazione propriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità.

    Art. 147 c.c. · Art. 316-bis c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24719/2025

    7 settembre 2025

    In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.

    Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 146, per maggiore esattezza di linguaggio, a differenza del progetto, che parlava di somministrazione di alimenti, è stata fatta menzione di obbligazione al mantenimento della moglie, poichè l'obbligazione del marito, che resta sospesa, è quella del mantenimento. come risulta dall'articolo precedente. Quanto ai doveri dei genitori verso i figli, si precisa che l'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista. E per dare maggior risalto alla norma, che stabilisce una direttiva di così alto valore politico, questa è posta in un comma a sè stante, mentre sono collocate in altre articolo le disposizioni sul concorso dei genitori agli oneri per il mantenimento dei figli (art. 148). Alla regola posta nel capoverso dell'art. 147 fanno riferimento le norme in tema di filiazione naturale di adozione, di tutela e di affiliazione, in quanto essa non costituisce un obbligo inerente al matrimonio, bensì un dovere di ordine generale che incombe a qualunque cittadino a cui sia affidato il compito di provvedere alla educazione e alla istruzione di giovani coscienze. DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 104

  • A proposito della separazione per condanna è stato proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione di una «pena non inferiore ai cinque anni di recinsione». Senonchè si è ritenuto che l'accenno all'ergastolo fosse necessario per maggior completezza e precisione, in quanto la reclusione, essendo pena temporanea, non comprende l'ergastolo, che è pena perpetua. Quanto all'altra proposta, non è sembrato opportuno adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice per realizzare questa coincidenza, si è fatto riferimento alle condanne, che nell'abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 105

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 15 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire tolto: ed educare la prole tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figliaggiunto: , educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art147 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari