Art. 41 t.u.s.l. — Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:

  • a)nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
  • b)qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende:
  • a)visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
  • b)visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • c)visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
  • d)visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
  • e)visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
  • e-bis)LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203;
  • e-ter)visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneita' alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente e' tenuto a esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.
  • e-quater)visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi ((sotto l'effetto)) delle predette sostanze, per le attivita' lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di ((alcol)) e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini gia' effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalita' della visita preventiva. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
  • a)LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106;
  • b)per accertare stati di gravidanza;
  • c)negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), ((e-ter) ed e-quater)) sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)), concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. ((In caso di mancato raggiungimento dell'accordo,)) Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, e' autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  • a)idoneita';
  • b)idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • c)inidoneita' temporanea;
  • d)inidoneita' permanente. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 41 t.u.s.l., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8211/2026

    2 aprile 2026

    Il datore di lavoro che intende adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto ha l'onere di acquisire informazioni circa la eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità - cui corrisponde, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2025, in causa C-5/24, un onere di collaborazione a carico del lavoratore il quale deve mettere in grado il datore di conoscere il motivo della sua assenza prolungata - al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli, imposti dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003, finalizzati ad evitare il recesso dal rapporto, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato il colpevole inadempimento all'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" da parte del datore di lavoro, essendo irrilevante la sua formale ignoranza dello stato di disabilità della lavoratrice licenziata, stante la sua conoscibilità sia in base alla documentazione medica allegata sia avviando gli approfondimenti e le interlocuzioni necessarie per ottenere maggiori e più precise informazioni).

    Art. 41 t.u.s.l. · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 309 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4722/2026

    3 marzo 2026

    In tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, la relativa contestazione ha natura di mera difesa e non di eccezione, essendo conseguentemente sottratta al divieto dei nova in appello di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., di modo che il lavoratore può formularla per la prima volta in secondo grado, anche nel caso in cui non abbia proposto ricorso avverso il giudizio espresso dal medico competente ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008.

    Art. 41 t.u.s.l. · Art. 3 Licenziamenti individuali · Art. 5 Licenziamenti individuali · Art. 437 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 287 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4624/2026

    2 marzo 2026

    L'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, comminato sulla base dell'erroneo giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni da parte del medico competente, non esclude la colpa del datore di lavoro - e, dunque, la sua responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. -, dal momento che, in primo luogo, il medico competente riveste il ruolo di ausiliario, del cui operato il datore è tenuto a rispondere ex art. 1228 c.c. e, in secondo luogo, la suddetta valutazione comporta prioritariamente l'obbligo, per il datore medesimo, di ricercare altre posizioni di lavoro compatibili con lo stato di salute del lavoratore, non imponendogli il recesso dal rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento, aveva escluso la colpa del datore di lavoro, che aveva fondato la propria decisione unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche, ovvero la conferma del predetto giudizio da parte dell'azienda sanitaria locale, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008).

    Art. 41 t.u.s.l. · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 5 statuto dei lavoratori · Art. 1218 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 284 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025. 4 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.

… sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto tolto: effetto aggiunto: l'effetto delle predette sostanze, per le attivita' lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai … n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di tolto: alcool aggiunto: alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattivetolto: . Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini …

… previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-tolto: bis), e-ter) ed e-quater sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol … Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome aggiunto: di Trento e di Bolzano, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. aggiunto: In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art41 · fonte del testo

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