Codice civile

Art. 143 c.c. — Diritti e doveri reciproci dei coniugi

[1]((Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

[2]Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

[3]Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 143 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8793/2026

    8 aprile 2026

    In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., e sono, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa; ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l'onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) o che l'apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, senza che rilevi, a tal fine, la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell'altro coniuge.

    Art. 143 c.c. · Art. 2041 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21451/2025

    25 luglio 2025

    L'acquisto, da parte di un coniuge, di un immobile intestato all'altro e destinato ad abitazione dei genitori di quest'ultimo non costituisce adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sulla scorta di tale erronea qualificazione, aveva rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento promossa dal coniuge che aveva provveduto al pagamento del bene).

    Art. 143 c.c. · Art. 2041 c.c. · Art. 2034 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19705/2025

    16 luglio 2025

    In tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia di separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità.

    Art. 143 c.c. · Art. 151 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8910/2025

    4 aprile 2025

    In tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3, ora comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973) è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione, purché la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa).

    Art. 143 c.c. · Art. 26 Riscossione imposte sul reddito · Art. 140 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 4/2011

    Questione infondata
    5 gennaio 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, per contrasto con l'art. 2 Cost. Invero, con la sentenza n. 138 del 2010, la Corte ha già dichiarato inammissibile analoga questione perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; con la successiva ordinanza n. 276 del 2010 ne ha dichiarato, poi, la manifesta inammissibilità; né risultano allegati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. Per l'inammissibilità e la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. citate sentenza n. 138/2010 e ordinanza n. 276/2010.

    Art. 93 c.c. · Art. 96 c.c. · Art. 98 c.c. · Art. 107 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 276/2010

    Questione infondata
    22 luglio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143- bis e 156- bis cod. civ., impugnati, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso. La sentenza n. 138 del 2010 ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; né risultano allegati profili diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente decisione. Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. la citata sentenza n. 138/2010.

    Art. 107 c.c. · Art. 108 c.c. · Art. 143 c.c. · Art. 143-bis c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 138/2010

    Questione infondata
    15 aprile 2010

    Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis e 156- bis cod. civ., impugnati in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost., devono essere dichiarati inammissibili gli interventi dell'Associazione radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z., in quanto spiegati da soggetti non aventi la qualità di parte nei giudizi a quibus , né titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Sulla legittimazione a partecipare al giudizio incidentale di costituzionalità, v., ex plurimis , l'ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151/2009, nonché le seguenti citate decisioni: sentenze n. 94/2009, n. 96/2008, n. 245/2007, ordinanze n. 119/2008 e n. 414/2007.

    Art. 2 cost. · Art. 117 cost. · Art. 93 c.c. · Art. 96 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 13 parole tolte, 62 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedelta' e dell'assistenzaaggiunto: Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

aggiunto: Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

aggiunto: Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art143 · fonte del testo

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