Art. 2051 c.c. — Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
23 pronunce che riguardano l’art. 2051 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell'eventus damni, salva la prova del caso fortuito; ne consegue che, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi "a catena", l'onere di provare che lo specifico evento non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell'incendio.
Art. 2051 c.c. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p. · Art. 2697 c.c.
In tema di responsabilità da cose in custodia, la responsabilità per i danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto (acque nere ed acque meteoriche) grava sul gestore del servizio idrico integrato non già in virtù della mera qualificazione normativa del servizio, bensì in forza del potere di governo e di custodia materiale esercitata sull'infrastruttura fognaria e sulle sue pertinenze (comprese caditoie e griglie), acquisite in gestione senza riserve, anche a fronte di eventuali modifiche convenzionali, atteso che tali modifiche sono inefficaci e inoperative nei confronti dell'ente locale concedente, in difetto di ratifica da parte dell'organo competente e, in ogni caso, nella misura in cui non sia provata positivamente l'esclusione della signoria di fatto sugli impianti.
Art. 2051 c.c.
In caso di danno da infiltrazioni all'appartamento sottostante, provocato da più soggetti - quali il locatore e il conduttore titolari del diritto di uso esclusivo della terrazza a livello e il condominio, ovvero i condomini proprietari delle unità sottostanti -, nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall'art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va sempre intesa come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all'attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all'uno o agli altri, a norma dell'art. 1126 c.c.
Art. 2051 c.c. · Art. 1126 c.c. · Art. 2055 c.c.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., le precipitazioni atmosferiche possono integrare l'ipotesi del caso fortuito quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base di dati scientifici di tipo statistico - c.d. "dati pluviometrici" - di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, da attingersi da fonti certe e qualificate.
Art. 2051 c.c.
In tema di attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per i danni derivanti dall'incendio di un cassonetto, con la quale si prospetti, ex artt. 2051 o 2043 c.c., l'omessa manutenzione di tali beni e non una gestione malaccorta del ciclo di raccolta dei rifiuti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in contestazione l'esercizio del potere autoritativo di scelta della collocazione sul territorio e delle modalità di custodia dei manufatti da cui si è originato il danno, ma meri comportamenti materiali.
Art. 2051 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 133 c.p.a.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., incorre nel vizio di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che, da un lato, affermi la carenza di adeguata manutenzione del bene da parte del custode, e dall'altro ne escluda la responsabilità a fronte di un comportamento del danneggiato del quale non venga specificata la natura colposa.
Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 360 c.p.c.
Nel caso di bene demaniale dato in concessione, custode dell'area e dei manufatti ivi insistenti - e, come tale, responsabile ex art. 2051 c.c. - è il concessionario, anche laddove la relativa gestione sia stata affidata a terzi, a meno che risulti che il primo non potesse esercitare, in concreto, alcuna signoria - anche solo di fatto - sul bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del concessionario di un'area demaniale adibita a stabilimento balneare, data in gestione a terzi, per l'infortunio occorso all'interno di una struttura gonfiabile che vi era stata installata dal gestore).
Art. 2051 c.c.
Il giudicato assolutorio in favore dell'imputato, ottenuto all'esito di un processo penale nel quale la parte civile era costituita, non esime coloro che a quel processo parteciparono quali responsabili civili per fatto altrui (nella specie, i genitori dell'imputato minorenne) dall'addebito risarcitorio per fatto proprio (nella specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile nel quale si era verificato il sinistro), fondato su un accertamento della relativa responsabilità compiuto in un autonomo giudizio civile.
Art. 2051 c.c. · Art. 75 c.p.p. · Art. 83 c.p.p. · Art. 652 c.p.p.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove la cosa sia intrinsecamente e obiettivamente pericolosa - e quindi inidonea all'uso cui è preordinata -, non può escludersi il suo apporto causale rispetto all'evento dannoso, per il sol fatto che il concomitante comportamento colposo della vittima ne abbia consentito l'utilizzo in tal senso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della comproprietaria di un capannone per l'infortunio ivi occorso ad un operaio, caduto da una pedana sollevata da un carrello elevatore usato per stoccare al piano superiore le merci, tenuto conto che l'immobile era utilizzato illegalmente, in quanto ancora in corso di costruzione e, dunque, privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni di sicurezza).
Art. 2051 c.c. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p.
La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Art. 2051 c.c. · Art. 1588 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1218 c.c.
La responsabilità del proprietario di un edificio ex art. 2053 c.c. è compatibile con quella, concorrente, del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal momento che le due fattispecie si fondano su differenti presupposti di fatto e di diritto e sono assoggettate a diversificati regimi probatori e cause di esenzione. (Nella specie, la S.C., in relazione alla caduta occorsa a un minore in conseguenza del cedimento della ringhiera del balcone su cui si trovava, ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'usufruttuaria e locatrice dell'immobile, aveva omesso di esaminare la domanda con la quale gli attori avevano evocato la concorrente responsabilità della proprietaria dello stesso, ai sensi dell'art. 2053 c.c.).
Art. 2051 c.c. · Art. 2053 c.c. · Art. 2055 c.c.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa in presenza di un comportamento colposo del danneggiato, da valutarsi in relazione alla possibilità, per quest'ultimo, di avvedersi della condizione di intrinseca pericolosità posseduta dalla cosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ascritto integralmente alla vittima la responsabilità per la caduta occorsale nell'atto di attraversare una strada ghiacciata, ritenendo irrilevante la circostanza che i marciapiedi fossero impraticabili in quanto ingombri di accumuli di neve, sul presupposto della comprovata percezione della situazione di pericolo, che avrebbe dovuto indurre la ricorrente a valutare l'adozione di ogni altro contegno possibile, financo quello di non procedere all'attraversamento).
Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c.
Nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.
Art. 2051 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2049 c.c.
In tema di responsabilità da cosa in custodia, al fine di stabilire se la condotta della vittima integri il caso fortuito ex art. 2051 c.c., occorre valutare se il danneggiato, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando irrilevante la circostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla caduta occorsa, in un'area adibita a mercato e in orario diurno, a una signora che era inciampata in una buca lunga 30-40 cm. e "profonda quanto un piede con una scarpa", aveva ascritto integralmente alla vittima l'eziologia del sinistro, sul presupposto che la condizione di generale dissesto del piazzale escludeva la possibilità di confidare nella apparente regolarità della superficie calpestabile).
Art. 2051 c.c. · Art. 2697 c.c.
Il condomino che subisca un danno alla propria unità immobiliare, derivante dal sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, ha diritto al risarcimento, al quale, peraltro, è a sua volta tenuto a contribuire, in ragione dei due terzi ex art. 1126 c.c., tenuto conto della preminente funzione di copertura svolta dal suddetto lastrico o terrazza a vantaggio del proprio immobile.
Art. 2051 c.c. · Art. 1126 c.c. · Art. 1117 c.c.
L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).
Art. 2051 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 2055 c.c.
Il caso fortuito, che esime il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., può essere integrato, oltre che dal fatto del danneggiato o di un terzo, anche da un fatto naturale, purché estraneo alla cosa custodita, il quale si configuri come causa immediata e diretta dell'evento. (In applicazione del suddetto principo, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in una fattispecie relativa a danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante unità immobiliare, originate dalla rottura per tensocorrosione di un raccordo del circuito di alimentazione dell'acqua calda, aveva escluso la responsabilità del custode, sull'erroneo presupposto che l'evento fosse dipeso da caso fortuito).
Art. 2051 c.c.
Ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico dell'accadimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione al cedimento del vespaio sottostante al seminterrato di un condòmino, aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio in ragione dei difetti della soletta sottostante al pavimento dell'unità immobiliare danneggiata, senza considerare che gli stessi rappresentavano comunque un elemento strutturale integrato nella cosa in custodia, e non già un fattore esterno alla stessa, idoneo ad integrare il caso fortuito).
Art. 2051 c.c. · Art. 2697 c.c.
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Art. 2051 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2050 c.c. · Art. 2058 c.c.
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità per danni del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente la concausalità della res in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode è impossibilitato ad offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto.
Art. 2051 c.c.
In tema di condominio, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l'insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.
Art. 2051 c.c. · Art. 1104 c.c. · Art. 1123 c.c. · Art. 2043 c.c.
L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).
Art. 2051 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 133 c.p.a. · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Art. 2051 c.c. · Art. 2050 c.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 190 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2051 - in quanto non applicabile anche alla p.a. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini - 2043 - in quanto prevede che l'inerzia colposa della p.a., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa solo in presenza di una situazione di "insidia" stradale - e 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta "insidia", un accertamento del concorso di colpa del danneggiato - sia perché, relativamente all'art. 2051 - ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse - l'interpretazione, secondo cui alla p.a. non è applicabile tale disposizione, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformità alla evidente 'ratiò dello stesso art. 2051, i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043; sia perché, relativamente all'art. 2043, nell'ambito di questa disposizione - interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilità contrattuale della p.a. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051, dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una "insidia" (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico - la nozione di "insidia stradale" viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame; sia perché, relativamente all'art. 1227 comma 1, una volta acclarata la responsabilità della p.a., l'inapplicabilità di tale disposizione dipende da evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di "insidia", essendo questa contraddistinta dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del pericolo; sia, infine, perché l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all'art. 2051), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del "neminem laedere" allo stesso modo per la p.a. e per i privati, eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione. red.: S. Di Palma
Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto il giudice 'a quò dubita della legittimità costituzionale non delle denunciate norme, bensì dell'interpretazione - da lui peraltro non fatta propria - che di esse, a suo avviso (peraltro non del tutto esatto), verrebbe data in giurisprudenza. red.: G.L. rev.: S.P.
Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2051 · fonte del testo
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