Codice civile

Art. 2051 c.c. — Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

23 pronunce che riguardano l’art. 2051 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16177/2026

    25 maggio 2026

    In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell'eventus damni, salva la prova del caso fortuito; ne consegue che, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi "a catena", l'onere di provare che lo specifico evento non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell'incendio.

    Art. 2051 c.c. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13351/2026

    8 maggio 2026

    In tema di responsabilità da cose in custodia, la responsabilità per i danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto (acque nere ed acque meteoriche) grava sul gestore del servizio idrico integrato non già in virtù della mera qualificazione normativa del servizio, bensì in forza del potere di governo e di custodia materiale esercitata sull'infrastruttura fognaria e sulle sue pertinenze (comprese caditoie e griglie), acquisite in gestione senza riserve, anche a fronte di eventuali modifiche convenzionali, atteso che tali modifiche sono inefficaci e inoperative nei confronti dell'ente locale concedente, in difetto di ratifica da parte dell'organo competente e, in ogni caso, nella misura in cui non sia provata positivamente l'esclusione della signoria di fatto sugli impianti.

    Art. 2051 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11585/2026

    28 aprile 2026

    In caso di danno da infiltrazioni all'appartamento sottostante, provocato da più soggetti - quali il locatore e il conduttore titolari del diritto di uso esclusivo della terrazza a livello e il condominio, ovvero i condomini proprietari delle unità sottostanti -, nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall'art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va sempre intesa come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all'attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all'uno o agli altri, a norma dell'art. 1126 c.c.

    Art. 2051 c.c. · Art. 1126 c.c. · Art. 2055 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8474/2026

    4 aprile 2026

    In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., le precipitazioni atmosferiche possono integrare l'ipotesi del caso fortuito quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base di dati scientifici di tipo statistico - c.d. "dati pluviometrici" - di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, da attingersi da fonti certe e qualificate.

    Art. 2051 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 156/1999

    Questione infondata
    10 maggio 1999

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2051 - in quanto non applicabile anche alla p.a. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini - 2043 - in quanto prevede che l'inerzia colposa della p.a., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa solo in presenza di una situazione di "insidia" stradale - e 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta "insidia", un accertamento del concorso di colpa del danneggiato - sia perché, relativamente all'art. 2051 - ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse - l'interpretazione, secondo cui alla p.a. non è applicabile tale disposizione, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformità alla evidente 'ratiò dello stesso art. 2051, i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043; sia perché, relativamente all'art. 2043, nell'ambito di questa disposizione - interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilità contrattuale della p.a. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051, dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una "insidia" (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico - la nozione di "insidia stradale" viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame; sia perché, relativamente all'art. 1227 comma 1, una volta acclarata la responsabilità della p.a., l'inapplicabilità di tale disposizione dipende da evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di "insidia", essendo questa contraddistinta dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del pericolo; sia, infine, perché l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all'art. 2051), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del "neminem laedere" allo stesso modo per la p.a. e per i privati, eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione. red.: S. Di Palma

    Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 82/1995

    Questione inammissibile
    6 marzo 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto il giudice 'a quò dubita della legittimità costituzionale non delle denunciate norme, bensì dell'interpretazione - da lui peraltro non fatta propria - che di esse, a suo avviso (peraltro non del tutto esatto), verrebbe data in giurisprudenza. red.: G.L. rev.: S.P.

    Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2051 · fonte del testo

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