Codice civile

Art. 948 c.c. — Azione di rivendicazione

[1]Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e' obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

[2]Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e' tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

[3]L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprieta' da parte di altri per usucapione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 948 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7675/2026

    30 marzo 2026

    Qualora un comproprietario agisca in rivendica, non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari se il convenuto eccepisce la proprietà esclusiva del bene, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale, perché, essendo l'eccezione volta soltanto al rigetto dell'avversa domanda, l'eventuale accertamento incidentale sulla proprietà non è suscettibile di passare in giudicato.

    Art. 948 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 36 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32543/2025

    13 dicembre 2025

    La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l'abbia accolta, nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto a domino, atteso che, in ipotesi di acquisto a non domino, e salva l'eventuale usucapione, la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.

    Art. 948 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1159 c.c. · Art. 2643 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32446/2025

    12 dicembre 2025

    In tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.

    Art. 948 c.c. · Art. 470 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1470 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 31400/2025

    2 dicembre 2025

    Ai fini dell'accertamento della costituzione del diritto di usufrutto è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto, ove la fonte sia il fatto dell'uomo ex art. 978 c.c., mentre non è necessaria la cd. probatio diabolica prevista per il diritto di proprietà ex art. 948 c.c. L'aggravamento probatorio si giustifica, in quest'ultimo caso, per il carattere pieno ed esclusivo del diritto dominicale laddove per i diritti reali, pur destinati a coesistere con il diritto dominicale, ne comprimono il potere di godimento così ponendosi su un piano totalmente diverso.

    Art. 948 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'azione di rivendicazione è regolata dall'art. 948 secondo i criteri tradizionali, con un'opportuna integrazione in relazione all'ipotesi che il proprietario, dopo che gli sia stato corrisposto dal convenuto, il quale dolo desiit possidere, il valore della cosa, abbia di questa conseguito la restituzione dal nuovo possessore o detentore. Si dispone che in tale ipotesi il proprietario deve restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo della cosa, che, altrimenti, egli conseguirebbe un indebito lucro. Nel terzo comma dello stesso articolo si dà enunciazione legislativa al principio dell'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione, facendo naturalmente salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. L'azione negatoria; non disciplinata dal codice del 1865 e dall'art. 949 ammessa anche quando all'affermazione di diritti su cosa altrui non si accompagnano turbative o molestie, sempre che il proprietario della cosa abbia motivo di temer pregiudizio dalla pretesa. Con questo limite rimane esclusa la possibilità delle così dette azioni di iattanza. I due articoli successivi (950 e 951) concernono rispettivamente l'azione di regolamento di confini e l'azione per apposizione di termini. Prevedendo l'eventualità che manchi qualsiasi elemento di prova, ho ritenuto opportuno disporre, in ordine alla prima, che il giudice si attenga al confine delineato dalle mappe catastali. Della superficie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 443

  • come i codici dei preesistenti Stati italiani - non regolava il diritto di superficie; ma il riconoscimento era insito nella disposizione dell'art. 448, che, temperando l'assolutezza del principio «superfices solo cedit» stabiliva una presunzione iuris tantum che le piantagioni, le costruzioni e le opere al di sopra o al di sotto del suolo appartenessero al proprietario di questo. In base a tale norma non si dubitava dalla generalità degli scrittori e dalla giurisprudenza dell'ammissibilità di una proprietà divisa per piani orizzontali. Data l'importanza dell'istituto, che ha avuto tanta accresciuta applicazione nell'edilizia moderna, ho ritenuto che il nuovo codice non potesse prescindere dal dettarne la disciplina. Ho concentrato questa in pochi articoli, che costituiscono il terzo titolo del libro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1865

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art948 · fonte del testo

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