Codice civile

Art. 1353 c.c. — Contratto condizionale

Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 1353 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15067/2026

    19 maggio 2026

    In materia di preliminare di vendita di fondo rustico, sottoposto alla condizione del mancato esercizio da parte del mezzadro-colono del diritto di prelazione, in base al disposto dell'art. 8, della l. n. 590 del 1965, la condizione cui è subordinata risolutivamente l'efficacia del preliminare non si verifica con il solo esercizio del diritto di prelazione, essendo necessario, da parte del prelazionante, anche il rispetto dei termini legali di pagamento del prezzo, a meno che, dal concreto regolamento di interessi posto in essere dagli stipulanti, non emerga che essi hanno inteso ricondurre il definitivo caducarsi del preliminare al solo esercizio del diritto di prelazione.

    Art. 1353 c.c. · Art. 8 Proprieta coltivatrice

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 24860/2025

    9 settembre 2025

    L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).

    Art. 1353 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24849/2025

    9 settembre 2025

    L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).

    Art. 1353 c.c. · Art. 1359 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20383/2025

    21 luglio 2025

    Quando le parti condizionano l'efficacia o la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento, senza indicare il termine per il suo avveramento, la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso, per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento di quella risolutiva), può essere ottenuta anche senza la previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., se lo stesso giudice ritenga trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto si sarebbe dovuto verificare.

    Art. 1353 c.c. · Art. 1183 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice civile del 1865 cumulava erroneamente la disciplina della condizione propria e della c. d. condizione risolutiva tacita. Quest'ultima non è invece una condizione, soprattutto perchè opera per volontà dell'interessato, manifestata successivamente alla conclusione del contratto (il creditore può non valersi degli effetti risolutivi), mentre la condizione vera e propria agisce ope legis in virtù di una volontà originariamente espressa dalle parti; la c. d. condizione risolutiva è poi una sanzione per il caso di inadempimento, mentre la condizione propria è un'autolimitazione della volontà contrattuale. Si è ricondotta a maggiore esattezza anche la determinazione del concetto di condizione sospensiva. Questa, per l'articolo 1157 cod. civ. del 1865 subordina la sussistenza del contratto a un avvenimento futuro e incerto; vero è invece che la condizione sospensiva integra il riferimento ad un evento futuro e incerto dal cui avverarsi dipende l'efficacia del contratto. La condizione in parola infatti non è un elemento che concorre a dare al contratto vita giuridica, ma ne è un elemento accidentale; il contratto dunque esiste giuridicamente anche prima che l'evento condizionante si sia avverato. Tale effetto e quello della condizione risolutiva sono registrati nella nozione sintetica che della condizione si dà con l'art. 1353; in modo che dovevano considerarsi una ripetizione le enunciative separate fatte negli articoli 1158 e 1164 del codice abrogato. È opera della dottrina la determinazione dei caratteri della condizione casuale, potestativa e mista; da ciò la soppressione dell'art. 1159 cod. civ. del 1865.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 618

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1353 · fonte del testo

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