Art. 39 — Redditi determinati in base alle scritture contabili

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

  • a)se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;
  • b)se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
  • c)se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
  • d)se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
  • a)quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione;
  • b)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N.241;
  • c)quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
  • d)quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.
  • d-bis)quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • d-ter)((in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.)) 115 Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

115

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

Testo vigente dal 29 aprile 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

32 pronunce che riguardano l’art. 39, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15946/2026

    24 maggio 2026

    In tema di accertamento dei redditi, alla luce dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva escluso il riconoscimento dei costi sostenuti da un'associazione sportiva dilettantistica, in difetto di un rendiconto o di un bilancio in cui fossero distinte le poste relative all'attività istituzionale, senza, tuttavia, accertare l'entità dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente).

    Art. 39 · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 264 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15627/2026

    21 maggio 2026

    In tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili delle società a ristretta base azionaria, il socio che sia anche amministratore va considerato, di per sé, intraneo alla gestione della società, a meno che non assolva l'onere di dimostrare di aver attivamente, già in costanza di gestione, avversato la conduzione dei coamministratori, contestandone la condotta attraverso idonee e concrete iniziative, anche giudiziarie, suscettibili di essere opposte ai terzi, tra cui l'Amministrazione finanziaria, alla stregua di una reale, evidente, manifesta e documentabile espressione di dissenso.

    Art. 39 · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 261 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 14535/2026

    16 maggio 2026

    In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, in ipotesi di esterovestizione societaria, l'oscuramento dei dati identificativi delle imprese prese a campione di riferimento e utilizzati dall'amministrazione ai fini accertativi, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, sia in quanto non impedisce alla società di dimostrare un reddito diverso da quello accertato induttivamente, sia in quanto la contribuente può fruire - dopo la ricezione del p.v.c. o la notifica dell'avviso di accertamento - dell'accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, per ottenere i dati identificativi delle imprese oggetto di comparazione.

    Art. 39 · Art. 41 Accertamento imposte sui redditi · Art. 22 l. 241/1990

    Rassegna di maggio 2026, p. 243 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14337/2026

    15 maggio 2026

    Ai fini del superamento della sanzione della inutilizzabilità degli elementi informativi non consegnati dal contribuente in sede di controllo, di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche alla luce della sentenza resa da Corte cost. n. 137 del 2025, non è idonea una dichiarazione di non imputabilità dell'omissione che non sia veritiera, a causa della riconducibilità dell'inadempimento al sostanziale rifiuto di esibizione - accertabile con qualunque mezzo di prova ed anche attraverso presunzioni - sorretto dalla coscienza e volontà del contribuente di impedire agli accertatori di effettuare l'ispezione documentale, fermo restando che in ogni caso restano esclusi dall'ambito applicativo dell'inutilizzabilità sia gli elementi informativi di contenuto misto, siccome suscettibili di produrre effetti anche solo parzialmente sfavorevoli per il contribuente, sia quelli già in possesso dell'Amministrazione.

    Art. 39 · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di maggio 2026, p. 241 ↗

Tutte le 36 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 8/2020

    Questione inammissibile
    31 gennaio 2020

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erronea o comunque non sufficiente argomentazione in ordine alla individuazione delle disposizioni censurate, nonché per la loro formulazione ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, degli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, in materia di accertamento di tributi "non armonizzati". L'ordinanza contiene un duplice capo di domanda, cosicché, in riferimento al primo fascio di norme, coinvolge indistintamente previsioni dal portato assai eterogeneo, peraltro caratterizzate, al loro interno, da contenuti in gran parte non pertinenti rispetto al tenore delle censure prospettate, rimettendo alla Corte il compito di individuare la prescrizione che sostanzia il vulnus addotto e nei confronti della quale si imporrebbe la reductio ad legitimitatem sollecitata attraverso l'additiva prospettata. La genericità del petitum - composto da due capi che non sono prospettati in termini gradatamente sequenziali, l'uno subordinato all'altro - copre inoltre l'intero perimetro delle questioni prospettate, comprensivo anche del suddetto art. 12, comma 7. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016 e ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017 ). Se il rimettente può addurre i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità in via gradata, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come «principale» e «subordinata», potendosi pervenire ad una siffatta valutazione anche guardando all'intero argomentare del provvedimento di rimessione, va tuttavia rimarcato che nel caso in esame una siffatta implicita subordinazione logica tra i due capi non emerge neppure dal tenore complessivo dell'ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa che determina la paventata lesione dei parametri costituzionali invocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 189 del 2017 ).

    Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 12 Statuto del contribuente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 188/2017

    Questione inammissibile
    13 luglio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui non prevedono, per i tributi non armonizzati, l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo. Contrariamente a quanto eccepito, risulta puntualmente evidenziato che, nel caso di specie, l'accertamento impugnato ha seguito un cammino procedurale (caratterizzato dall'invito rivolto al contribuente ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 600 del 1973), estraneo alle ipotesi per le quali è previsto, ex lege, l'obbligo preventivo del contraddittorio.

    Art. 12 Statuto del contribuente · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41-bis Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2011 al 29 aprile 2012. 41 parole tolte, 57 parole aggiunte.

d-ter) tolto: quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei aggiunto: in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settoretolto: , nonche' l'indicazione aggiunto: o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistentitolto: . La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471aggiunto: , nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

    Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art39 · fonte del testo

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