Art. 39 — Redditi determinati in base alle scritture contabili
Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
a)se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;
b)se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c)se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
d)se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
a)quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione;
b)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N.241;
c)quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
d)quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.
d-bis)quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
d-ter)((in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.)) 115 Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
115
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."
In tema di accertamento dei redditi, alla luce dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva escluso il riconoscimento dei costi sostenuti da un'associazione sportiva dilettantistica, in difetto di un rendiconto o di un bilancio in cui fossero distinte le poste relative all'attività istituzionale, senza, tuttavia, accertare l'entità dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente).
In tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili delle società a ristretta base azionaria, il socio che sia anche amministratore va considerato, di per sé, intraneo alla gestione della società, a meno che non assolva l'onere di dimostrare di aver attivamente, già in costanza di gestione, avversato la conduzione dei coamministratori, contestandone la condotta attraverso idonee e concrete iniziative, anche giudiziarie, suscettibili di essere opposte ai terzi, tra cui l'Amministrazione finanziaria, alla stregua di una reale, evidente, manifesta e documentabile espressione di dissenso.
In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, in ipotesi di esterovestizione societaria, l'oscuramento dei dati identificativi delle imprese prese a campione di riferimento e utilizzati dall'amministrazione ai fini accertativi, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, sia in quanto non impedisce alla società di dimostrare un reddito diverso da quello accertato induttivamente, sia in quanto la contribuente può fruire - dopo la ricezione del p.v.c. o la notifica dell'avviso di accertamento - dell'accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, per ottenere i dati identificativi delle imprese oggetto di comparazione.
Ai fini del superamento della sanzione della inutilizzabilità degli elementi informativi non consegnati dal contribuente in sede di controllo, di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche alla luce della sentenza resa da Corte cost. n. 137 del 2025, non è idonea una dichiarazione di non imputabilità dell'omissione che non sia veritiera, a causa della riconducibilità dell'inadempimento al sostanziale rifiuto di esibizione - accertabile con qualunque mezzo di prova ed anche attraverso presunzioni - sorretto dalla coscienza e volontà del contribuente di impedire agli accertatori di effettuare l'ispezione documentale, fermo restando che in ogni caso restano esclusi dall'ambito applicativo dell'inutilizzabilità sia gli elementi informativi di contenuto misto, siccome suscettibili di produrre effetti anche solo parzialmente sfavorevoli per il contribuente, sia quelli già in possesso dell'Amministrazione.
In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'indice di redditività medio del settore costituisce un mero posterius metodologico dell'accertamento, destinato al calcolo del quantum dei ricavi non dichiarati e non incide, dunque, sulla legittimità della metodologia accertativa né condiziona la selezione dei comparabili nella coorte, la quale opera su un piano anteriore e distinto, dovendo rispondere esclusivamente al criterio dell'omogeneità per specifico settore merceologico, sicché il contribuente può mettere in discussione la selezione dei comparabili e l'attendibilità degli indici espressi dalla coorte ma solo contestando la corretta applicazione di detto criterio ed assolvendo il rigoroso onere della relativa prova.
In tema di accertamento tributario - sia presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sia induttivo in materia di IVA, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 - è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, trattandosi di elemento fondamentale, se non indispensabile, nelle consumazioni effettuate, e tale metodo (cd. bottigliometro), fondato su nozioni di comune esperienza in ordine al consumo medio per singolo avventore, può integrare una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., poiché la quantità di acqua minerale da tavola acquistata dal ristoratore nel periodo di imposta costituisce indizio grave e preciso del numero di pasti serviti, sicché, a fronte dell'inattendibilità del reddito dichiarato, non occorrono ulteriori elementi a sostegno della pretesa.
In tema di accertamento presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione (nella specie, una piadineria) sulla base del consumo di farina, costituendo la stessa un ingrediente indispensabile alla preparazione dei prodotti offerti e al servizio reso ai clienti.
In tema di accertamento del reddito, qualora l'amministrazione finanziaria, pur potendo procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con metodo induttivo puro, abbia effettuato l'accertamento con metodo analitico-induttivo e, in tale contesto, abbia riconosciuto i costi di cui il contribuente abbia dimostrato l'inerenza all'attività d'impresa, un'ulteriore deduzione di costi in via forfetaria, a fronte dell'unicità dell'accertamento del complessivo reddito d'impresa, si risolverebbe, in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, in un'illegittima duplicazione degli oneri deducibili.
In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia, per l'individuazione del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al "transfer pricing" interno e non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 TUIR.
L'adesione al concordato biennale ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, preclude all'amministrazione finanziaria, per i periodi d'imposta allo stesso soggetti, di procedere ad accertamento con metodo analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973. (Nella specie, la S.C., dopo aver espunto quanto accertato a carico del contribuente con la metodologia vietata, ha altresì accertato il mancato superamento della soglia del 50 per cento del reddito dichiarato che, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 33 cit., preclude l'esercizio di poteri di accertamento da parte dell'ente impositore, conseguentemente cassando senza rinvio la decisione impugnata, in accoglimento del ricorso originariamente proposto dal contribuente nei confronti di un atto impositivo che non poteva essere adottato).
In tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è legittima, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini IRPEG e ILOR, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, in virtù dei poteri derivantile dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici (o semplicissime) - prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza -, le quali comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma è tenuta pur sempre a determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni.
In tema di accertamento tributario, che sia presuntivo del reddito d'impresa (a norma dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero induttivo in materia di IVA (ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972), è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate.
In tema di condono fiscale, l'adesione al concordato preventivo biennale introdotto dall'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003 (nella formulazione vigente ratione temporis), preclude all'Amministrazione finanziaria, relativamente ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo concernenti le annualità di imposta interessate, accertamenti analitico- induttivi ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ambito dei quali rientra anche quello fondato sulla presunzione semplice consistente nella differenza tra i prezzi dichiarati nei rogiti notarili e gli importi quantificati dall'Agenzia sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede del contribuente.
Ai fini della determinazione del maggior reddito d'impresa è legittimo il metodo della percentuale di ricarico sul costo del venduto anche in caso di accertamento induttivo puro, non soltanto in quello di accertamento analitico-induttivo, con la differenza che nel primo il giudizio in ordine alla mancanza o alla totale inattendibilità delle scritture contabili costituisce il presupposto e non, invece, come nel secondo, il punto di arrivo della determinazione della percentuale di ricarico.
In tema di società, l'opponibilità all'amministrazione finanziaria di finanziamenti e versamenti dei soci richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, cosicché, in difetto di giustificazioni della società o dei soci, la carenza di delibera assembleare, l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri delle erogazioni in specie se di ingente importo - e l'esecuzione di queste in contanti costituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell'accertamento nei confronti della società per il recupero a tassazione di ricavi corrispondenti alle somme percepite.
E' legittimo l'accertamento induttivo condotto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di chi esercita attività agricola, non essendo esso inibito dalle speciali previsioni sulla determinazione del c.d. reddito agricolo di cui all'art. 32, commi 1 e 2, TUIR, le quali non si configurano come l'unica regola alla cui stregua censire la redditualità generale di un tale contribuente, che invece ne fruisce nella più circoscritta area di determinazione dei soli redditi contenuti entro la soglia di operatività delle suddette speciali previsioni.
In tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva.
Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci.
Il processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all'imposta unica sulle scommesse può essere successivamente utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, essendo valido un atto impositivo emesso sulla base di presunzioni ed elementi probatori raccolti relativamente ad un'altra imposta; spetta, tuttavia, al giudice di merito valutare l'ammissibilità e rilevanza di detti elementi, nonché la loro idoneità a dimostrare che la pretesa dell'amministrazione finanziaria è o meno fondata, con un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato.
In tema di accertamento tributario, la scelta del metodo, tra quelli disciplinati dalla legge, da utilizzare per procedere rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, potendo il contribuente dolersene solo ove alleghi e dimostri il pregiudizio che dalla scelta sia derivato alla propria posizione sostanziale.
In tema di accertamento analitico, la documentazione extracontabile legittimamente rinvenuta presso la sede di altra società, dei cui servizi la contribuente ha beneficiato nello svolgimento della propria attività di impresa, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità ed è anzi particolarmente attendibile, perché precostituita in data anteriore al processo e non redatta ai fini della controversia poi insorta.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi alle spese legali sono deducibili nell'esercizio di riferimento solo ove il contribuente dimostri l'ultimazione della prestazione del professionista, almeno fino a quel momento, essendo irrilevanti la ricezione ed il pagamento della fattura.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società.
In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull'esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova.
In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa - consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili -, l'atto di rettifica, qualora sufficientemente motivato, in relazione agli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e alla loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, non essendo tenuta l'Amministrazione a provare altro, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore eccedente quello effettivo. (Nella specie, relativa alla rettifica del reddito di impresa di una s.r.l., la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'idoneità delle circostanze addotte dall'Amministrazione ad integrare gli elementi indiziari di cui al citato art. 39, comma 1, lett. d, a fronte dei quali, invece, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare quelli offerti dalla società quale prova contraria, consistenti sia nella ragionevolezza dell'operazione di finanziamento a fronte delle proprie esigenze sia nella presunzione di possesso delle disponibilità finanziarie, a suo tempo debitamente esistenti e regolarmente assoggettate a imposizione in capo ai soci finanziatori).
In tema di accertamento induttivo, ai fini della coerenza con il principio di capacità contributiva, è sufficiente che l'amministrazione finanziaria abbia tenuto conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli anche in via presuntiva; l'onere di fornire la prova contraria ai dati dell'amministrazione grava sul contribuente, che non può limitarsi a evocare la richiesta di deduzione di ulteriori costi forfettizzati.
In tema di rettifica dei redditi di impresa, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo.
In tema di imposte sui redditi di impresa, le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono tenute ad indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze di magazzino, distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la normativa sulla valutazione delle rimanenze, non potendosi limitare ad annotare solo quello globale; in assenza di tali indicazioni - che, ove fatte oggetto di una richiesta da parte dei verificatori, possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l'accesso, l'ispezione e la verifica - l'Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo.
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 8/2020
Questione inammissibile
31 gennaio 2020
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erronea o comunque non sufficiente argomentazione in ordine alla individuazione delle disposizioni censurate, nonché per la loro formulazione ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, degli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, in materia di accertamento di tributi "non armonizzati". L'ordinanza contiene un duplice capo di domanda, cosicché, in riferimento al primo fascio di norme, coinvolge indistintamente previsioni dal portato assai eterogeneo, peraltro caratterizzate, al loro interno, da contenuti in gran parte non pertinenti rispetto al tenore delle censure prospettate, rimettendo alla Corte il compito di individuare la prescrizione che sostanzia il vulnus addotto e nei confronti della quale si imporrebbe la reductio ad legitimitatem sollecitata attraverso l'additiva prospettata. La genericità del petitum - composto da due capi che non sono prospettati in termini gradatamente sequenziali, l'uno subordinato all'altro - copre inoltre l'intero perimetro delle questioni prospettate, comprensivo anche del suddetto art. 12, comma 7. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016 e ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017 ). Se il rimettente può addurre i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità in via gradata, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come «principale» e «subordinata», potendosi pervenire ad una siffatta valutazione anche guardando all'intero argomentare del provvedimento di rimessione, va tuttavia rimarcato che nel caso in esame una siffatta implicita subordinazione logica tra i due capi non emerge neppure dal tenore complessivo dell'ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa che determina la paventata lesione dei parametri costituzionali invocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 189 del 2017 ).
Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 12 Statuto del contribuente
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui non prevedono, per i tributi non armonizzati, l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo. Contrariamente a quanto eccepito, risulta puntualmente evidenziato che, nel caso di specie, l'accertamento impugnato ha seguito un cammino procedurale (caratterizzato dall'invito rivolto al contribuente ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 600 del 1973), estraneo alle ipotesi per le quali è previsto, ex lege, l'obbligo preventivo del contraddittorio.
Art. 12 Statuto del contribuente · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41-bis Accertamento imposte sui redditi
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2011 al 29 aprile 2012. 41 parole tolte, 57 parole aggiunte.
d-ter)tolto: quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti neiaggiunto: in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settoretolto: , nonche' l'indicazioneaggiunto: o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistentitolto: . La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471aggiunto: , nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi …
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art39 · fonte del testo
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