Art. 2696 c.c. — Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui e' disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Per gli altri beni mobili per cui e' disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 2696 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l'imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest'ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre, ove tale carica venga svolta in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori espletate all'interno di un'associazione professionale e senza avvalersi di un'autonoma organizzazione.
Art. 2696 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Per quanto riguarda le forme e le modalità della trascrizione, ho creduto opportuno di rinviare alle norme speciali che sono dettate nel codice della navigazione per le navi e gli aeromobili e nella legge speciale per gli autoveicoli, dato che si tratta di norme complesse e non uniformi, che sarebbe stato difficile e poco pratico ridurre ad unità. Per provvedere alle eventuali lacune delle disposizioni speciali si è fatto un richiamo, in via sussidiaria, alle disposizioni relative agli immobili.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1102
La disposizione finale dell'art. 2696 è una pura norma di rinvio per quei beni o diritti per i quali leggi speciali prevedono forme di pubblicità (es. diritto di autore, diritto di privativa, ecc.). Delle prove. DISPOSIZIONI GENERALI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1103
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2696 · fonte del testo
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