Art. 460 c.c. — Poteri del chiamato prima dell'accettazione

[1]Il chiamato all'eredita' puo' esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

[2]Egli inoltre puo' compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e puo' farsi autorizzare dall'autorita' giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

[3]Non puo' il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e' provveduto alla nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 460 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14288/2025

    29 maggio 2025

    Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.

    Art. 460 c.c. · Art. 457 c.c. · Art. 459 c.c. · Art. 470 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 240 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8520/2025

    1 aprile 2025

    La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.

    Art. 460 c.c. · Art. 2643 c.c. · Art. 2657 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 93 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A gravi dubbi ha dato luogo l'art. 4 del progetto, che riconosceva al chiamato all'eredità la veste di possessore di diritto dei beni del defunto senza bisogno di materiale apprensione. La formula del progetto, che parlava di acquisto, e non di passaggio di diritto, del possesso dei beni del defunto (a differenza di quanto disponeva l'art. 925 del codice del 1865), voleva conciliare il principio dell'acquisto ereditario fondato esclusivamente sull'accettazione con l'esigenza pratica di provvedere alla tutela dei beni del defunto contro eventuali turbative durante il periodo intermedio tra l'apertura della successione e l'accettazione. La soluzione adottata dal progetto non ha incontrato favore. Si sono in complesso manifestate due tendenze, l'una favorevole a sostituire alla formula del progetto quella dell'art. 925 del codice del 1865, l'altra, che avrebbe voluto dare al chiamato all'eredità la posizione di curatore di diritto nel periodo intermedio, con l'onere di provvedere all'amministrazione e alla conservazione dei beni. In prevalenza, peraltro, è stato proposto il ritorno alla formula tradizionale dell'art. 925 del codice del 1865, che riconosceva il passaggio di diritto del possesso nell'erede, sostituendo in essa al termine «erede» quello di «chiamato alla eredità». Il ritorno alla formula del vecchio codice vorrebbe mettere in rilievo che il possesso attribuito dalla legge al chiamato all'eredità non è una situazione autonoma, sia rappresenta la continuazione del possesso del dante causa con le qualifiche che a questo si ricollegano, sia ai fini della tutela possessoria, sia ai fini dell'usucapione. Così si voleva porre in evidenza che la funzione della norma era di permettere l'applicazione del principio disposto nell'art. 693 del detto codice. Non bisogna però dimenticare che lo scopo pratico dell'art. 4 del progetto, come già dell'art. 925 del codice del 1865, è soltanto di consentire al chiamato, nel periodo intermedio fra la delazione e l'acquisto dell'eredità, la tutela possessoria dei beni ereditari svincolata dai presupposti che la legge normalmente richiede. Tale scopo pratico diverqe da (meno perseguito dall'art. 693, nel quale si disponeva la continuazione di diritto del possesso, ma per l'ipotesi in cui il chiamato avesse già acquistato la qualità di erede. Ora, per raggiungere l'effetto pratico di accordare al chiamato la facoltà autonoma di esperire le azioni possessorie, non vi è alcun bisogno di ricorrere alla finzione di una trasmissione frazionaria e anticipata del possesso, ultimo residuo del sistema della saisine, abbandonato consapevolmente dal nuovo codice. Basta che la legge autorizzi il chiamato all'eredità a difendere con i rimedi possessori, svincolati da tutti i loro presupposti, i beni che fanno parte, a qualsiasi titolo, del patrimonio ereditario in relazione a eventuali lesioni che possano verificarsi. Per questi beni non sorge affatto la necessità di qualificare la specie di possesso del chiamato, nè di considerare questo come un possessore fittizio, nè tanto meno di considerarlo come un continuatore del possesso del dante causa, perchè la legge attribuisce al chiamato la facoltà di reagire contro eventuali spogli e turbative, avvenuti dopo l'apertura della successione, indipendentemente da una relazione possessoria coi beni e solo come effetto provvisorio e anticipato della tutela più ampia che gli spetterà quando, accettata l'eredità, subentrerà rispetto ai singoli beni nella situazione giuridica, e quindi eventualmente anche nella situazione possessoria, in cui si trovava il de cuius. Rispetto poi agli effetti della continuazione del possesso, basata sul presupposto che nel de cuius vi era solo il possesso e non il diritto corrispondente, e che il chiamato abbia accettato, non è la disposizione in esame che provvede, ma l'art. 1146. Non è quindi il caso di mutare il principio informatore della disciplina proposta nel progetto: ma mi sono preoccupato di realizzarne più compiutamente il contenuto, precisando la natura e i limiti dei poteri del chiamato all'eredità per la tutela dei beni del defunto. Senza giungere ad affermare che il chiamato assume la figura e la qualità di un curatore di diritto - precisazione che è preferibile lasciare alla dottrina - ho accolto il suggerimento di coordinare più strettamente l'articolo stesso con l'art. 20 e con l'art. 31 del progetto, riflettenti, rispettivamente, gli atti conservativi dell'eredità che non importano accettazione della stessa, e la posizione del chiamato che sia nel Possesso dei beni ereditari. Pertanto ho formulato l'art. 460, distribuendone il contenuto in tre commi. Nel primo ho enunziato il principio che il chiamato, anche senza bisogno di materiale apprensione dei beni ereditari, può, per la tutela degli stessi, esercitare le azioni possessorie. Viene così affermato l'effetto pratico che si vuol raggiungere senza enunziare che egli ha il cosiddetto «possesso di diritto» senza quindi voler ricollegare tale effetto a un possesso fittizio. Nel secondo comma ho stabilito che il chiamato all'eredità può compiere atti conservativi, di vigilanza e temporanea amministrazione, e cioè quegli atti che nel progetto sono previsti nell'art. 20 e che non importano accettazione di eredità. Infine nell'ultimo comma ho negato al chiamato ogni potere nel caso in cui venga nominato un curatore dell'eredità giacente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 226

  • Avendo delineato compiutamente nell'art. 460 poteri attribuiti al chiamato per la conservazione del patrimonio ereditario, sarebbe stato necessario limitare il contenuto del primo comma dell'art. 20 del progetto alla semplice enunciazione del concetto che gli atti indicati nell'art. 460 importano accettazione dell'eredità quando in occasione del loro compimento il chiamato abbia consapevolmente assunto il titolo di erede. Ho però considerato che la predetta disposizione costituirebbe un'applicazione del principio sull'accettazione espressa, stabilito nell'art. 18 del progetto, e come tale superflua. Chè anzi, omettendola, si raggiunge il vantaggio pratico di lasciar libero giudice di valutare, caso per caso, se il chiamato, assumendo il titolo ereditario nel compimento di fine atto conservativo, abbia voluto veramente assumere la qualità di erede e quindi accettare l'eredità. Il secondo comma dell'articolo stesso, che contempla l'autorizzazione alla vendita dei beni deperibili, è stato soppresso perchè pleonastico.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 227

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art460 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari