Art. 99 c.p.c. — Principio della domanda
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
15 pronunce che riguardano l’art. 99 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
Nell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., al pari delle altre opposizioni esecutive, caratterizzate dalla bifasicità necessaria, il thema decidendum è definito in maniera vincolante dal ricorso introduttivo della fase sommaria, con la conseguenza che non sono ammesse domande nuove - nonostante la natura normalmente autodeterminata dei diritti posti a sostegno dell'opposizione medesima - proposte con l'atto introduttivo del giudizio di merito, previsto dall'art. 616 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità della deduzione di questioni, proprie di un'opposizione agli atti esecutivi, svolta solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente).
Art. 99 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 619 c.p.c.
Nel caso in cui al processo di primo grado abbiano partecipato l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione e la condanna alle spese sia stata emessa nei soli confronti di quest'ultimo, la mancata impugnazione, da parte sua, della relativa statuizione non preclude al giudice di secondo grado di riformarla, in conseguenza di una valutazione di stretta connessione della stessa rispetto all'accoglimento dell'appello proposto dall'altra parte soccombente in prime cure.
Art. 99 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.
La nullità - per violazione della direttiva 93/13/CEE - della clausola fideiussoria contenuta in un contratto di mutuo fondiario, con la quale un consumatore garantisce il credito del mutuante professionista, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, ove i relativi fatti costitutivi non siano stati ritualmente allegati e provati in seno al giudizio di merito.
Art. 99 c.p.c. · Art. 1421 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiararne l'inapplicabilità per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello.
Art. 99 c.p.c. · Art. 8 Disposizioni sul processo tributario · Art. 345 c.p.c. · Art. 6 Sanzioni tributarie
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Art. 99 c.p.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2909 c.c.
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico - o del collegio in caso di reclamo - mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito e, ove si svolga in difetto di questa, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio e non sanata dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Art. 99 c.p.c. · Art. 1171 c.c. · Art. 1172 c.c. · Art. 156 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c. (relativo alla necessità di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado), di modo che, sulle questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dalla decisione di merito, che non siano state riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel successivo giudizio di rinvio.
Art. 99 c.p.c. · Art. 346 c.p.c. · Art. 383 c.p.c. · Art. 394 c.p.c.
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Art. 99 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1418 c.c.
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione.
Art. 99 c.p.c. · Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1421 c.c.
La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.
Art. 99 c.p.c. · Art. 1421 c.c. · Art. 112 c.p.c.
I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), spettano nella misura stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento interno e non possono superare i limiti all'erogazione di somme previsti da disposizioni di legge che impongono vincoli alla capacità di spesa della P.A.; tali limiti, ove fissati dalla legge in via inderogabile e determinata, possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice adito per l'adempimento in base al principio iura novit curia, mentre, ove debbano essere individuati dalla P.A. con atti organizzativi interni, vanno allegati e dimostrati dall'ente che ne eccepisca la concreta vigenza.
Art. 99 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 · Art. 2697 c.c.
Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata; sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
Art. 99 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 2697 c.c.
Il diritto alla provvigione del mediatore resta escluso, ai sensi dell'art. 1757, comma 3, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare, come in caso di mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005, ove si tratti di immobile in costruzione non ancora ultimato e tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità, senza che rilevi la mancata eccezione dell'acquirente legittimato a far valere la nullità di protezione, dovendo tale questione essere rilevata d'ufficio.
Art. 99 c.p.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1757 c.c. · Art. 112 c.p.c.
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).
Art. 99 c.p.c. · Art. 35-ter Ordinamento penitenziario · Art. 737 c.p.c.
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Art. 99 c.p.c. · Art. 2 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato · Art. 3 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato · Art. 100 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art99 · fonte del testo
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