Codice penale

Art. 40 c.p. — Rapporto di causalità

[1]Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.

[2]Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 40 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17126/2026

    31 maggio 2026

    In tema di responsabilità da prodotto difettoso, ai fini della prova liberatoria gravante sul produttore, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) e dell'art. 7, lett. a) e b), della direttiva 85/374/CEE - consistente nella dimostrazione di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione - la nozione di "messa in circolazione", quale momento rilevante della valutazione del livello di sicurezza presentato dal bene, non si esaurisce nella fase di trasformazione del prodotto, ma comprende l'intero processo che conduce alla sua immissione nel circuito commerciale, ivi incluse le operazioni di confezionamento, etichettatura, imballaggio, trasporto e stoccaggio, le quali, lungi dal collocarsi al di fuori del processo produttivo, ne costituiscono parte integrante fino al momento dell'ingresso del bene nel mercato; ne consegue che la prova liberatoria non può limitarsi al mero riscontro della regolarità del ciclo produttivo in senso stretto, ma richiede che sia esclusa la sussistenza del difetto con riferimento all'intero arco procedimentale che precede la commercializzazione del bene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in relazione ai danni da ingestione di latte contaminato valorizzando esclusivamente l'assenza di irregolarità nella fase di trasformazione del latte, senza estendere la verifica alle successive operazioni di confezionamento, imballaggio, etichettatura, trasporto e stoccaggio, astrattamente idonee a costituire il momento di insorgenza della contaminazione).

    Art. 40 c.p. · Art. 117 cod. cons. · Art. 118 cod. cons. · Art. 114 cod. cons.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16924/2026

    29 maggio 2026

    Ai fini della configurabilità di una responsabilità solidale ex delicto, ex art. 2055 cod. civ., in presenza plurime condotte lesive autonome e non coordinate, non è sufficiente che queste insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamente rilevante, essendo, altresì, necessario che esse concorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, dovendosi, pertanto, escludere la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di un medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili in ragione della loro distinta identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in relazione ai danni da infiltrazioni, verificatesi in un fabbricato a causa di un difetto di impermeabilizzazione risalente alla fase di costruzione, aveva escluso la responsabilità solidale del progettista, limitandone il coinvolgimento ai soli danni provocati dal suo operato, nonostante i diversi contributi causali accertati, riferibili a soggetti distinti, avessero concorso alla produzione di un danno-conseguenza unitario).

    Art. 40 c.p. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16177/2026

    25 maggio 2026

    In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell'eventus damni, salva la prova del caso fortuito; ne consegue che, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi "a catena", l'onere di provare che lo specifico evento non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell'incendio.

    Art. 40 c.p. · Art. 2051 c.c. · Art. 41 c.p. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6499/2026

    18 marzo 2026

    In tema di responsabilità professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte della paziente, di una scorretta modalità di inoculazione dell'anestetico, astrattamente idonea a provocare l'arresto cardiaco che l'aveva colpita durante le manovre anestesiologiche, aveva ritenuto assolto, in via presuntiva, l'onere della prova sulla stessa gravante, sul presupposto che l'omessa descrizione, nella cartella clinica, della suddetta modalità, oltre a precludere di ritenere integrata la prova contraria a carico della struttura, impedisse di esigere dalla paziente una prova diretta della dinamica dell'errore).

    Art. 40 c.p. · Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 41 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In ogni reato è da distinguere la causalità fisica (art. 40) dalla causalità psichica (art. 42): perchè la responsabilità penale sussista, il fatto che costituisce il reato deve anzitutto essere causato materialmente dall'agente, e in secondo luogo deve essere da lui causato anche psicologicamente. Parve alla Commissione parlamentare che la disposizione riguardante la causalità fisica fosse da sopprimere, perchè superflua, data l'esistenza dell'altra norma, e perchè essa si riferirebbe ad un rapporto cronologico e non causale. La Commissione peraltro non ha avvertito la differenza essenziale tra le due norme, che sono e devono rimanere dissociate, in applicazione dei più esatti principi scientifici e pratici. La confusione dei due elementi (materiale e psicologico), fatta dal codice del 1889 (art. 45), nuoceva alla chiarezza ed alla esatta comprensione della struttura del reato. Non si può affermare che la disposizione riguardante la causalità fisica contempli un rapporto cronologico e non causale. Quando invero si dice che nessuno può essere punito se l'evento, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione, non si allude soltanto ad una relazione d'antecedente a successivo, ma ad un nesso di causa ad effetto. Un evento è conseguenza dell'azione o dell'omissione di una persona soltanto se è effetto di tale azione od omissione. Dunque, se l'evento è effetto, l'azione od omissione non può essere che causa dell'evento. La proposta, poi, di sostituire, in ogni caso, la parola «effetto» a «conseguenza», non può avere altra base che in una preferenza letteraria senza importanza giuridica, giacchè i due termini sono giuridicamente sinonimi, ed è bene conservare nella legge il termine tradizionale, usato nell'articolo 45 del codice del 1889. La Commissione propose, inoltre, che, nella stessa disposizione, e precisamente in quella parte di essa che equipara il mancato impedimento di un evento, che si ha obbligo di impedire, al fatto di averlo cagionato, fosse precisato che deve trattarsi di un obbligo giuridico. Ma quando in una legge si parla di obblighi, è evidente che può trattarsi soltanto di obblighi giuridici. Nello Stato moderno non vi sono altri limiti alla libertà di fare o di omettere, se non quelli stabiliti dalla legge, e, se devono essere stabiliti dalla legge, essi, necessariamente, consistono in obblighi giuridici di fare o di omettere. Comunque, dato che una maggiore specificazione non può nuocere, ho accolto di buon grado la proposta della Commissione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 24

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art40 · fonte del testo

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