Art. 127 — Certificato di assicurazione e contrassegno

L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e' comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. L'impresa di assicurazione e' obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato. Il contrassegno e' esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. 30 L'((IVASS)), con regolamento, stabilisce le modalita' per il rilascio, nonche' le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalita' per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 9 agosto 2013, n. 110

30

Il Decreto 9 agosto 2013, n. 110 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 127, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6419/2026

    18 marzo 2026

    In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, qualora l'affidamento del danneggiato circa l'esistenza di una valida polizza sia stato ingenerato dal rilascio del certificato o dall'esposizione del contrassegno sul veicolo del responsabile e l'impresa da questi indicata abbia attestato l'inesistenza della polizza, l'azione risarcitoria può essere proposta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, cui spetta dimostrare l'esistenza di una diversa e valida assicurazione, non potendosi gravare il danneggiato della prova di un fatto negativo "universale".

    Art. 127 · Art. 2054 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 283 Codice delle assicurazioni private

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 215 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5821/2026

    15 marzo 2026

    Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, dal momento che, nei confronti del danneggiato, ciò che rileva ai fini della promovibilità dell'azione diretta è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo; tuttavia, nell'ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, per escludere la responsabilità dell'assicuratore occorre che questi dimostri l'insussistenza di un comportamento colposo ingenerante l'erroneo affidamento del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, sull'erroneo presupposto che la mendace dichiarazione del danneggiante assicurato circa la propria residenza rendesse nullo il contratto di assicurazione).

    Art. 127 · Art. 1901 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 211 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2013 al 30 giugno 2015. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalita' per il rilascio, nonche' le caratteristiche del certificato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art127 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari