Codice di procedura civile

Art. 77 c.p.c. — Rappresentanza del procuratore e dell'institore

[1]Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

[2]Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 77 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11255/2026

    27 aprile 2026

    In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare la propria qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere esercitato, normalmente verificabili mediante pubblici registri; spetta, pertanto, alla controparte che intenda contestare l'effettiva esistenza del potere rappresentativo proporre una eccezione specifica e tempestiva, indicando anche le ragioni per cui tale circostanza non sia verificabile mediante la consultazione dei registri pubblici.

    Art. 77 c.p.c. · Art. 2328 c.c. · Art. 2384 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25498/2025

    17 settembre 2025

    Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistente legittimazione passiva della controricorrente, costituitasi in proprio nel giudizio di cassazione, benché nei gradi di merito fosse stata rappresentata da una procuratrice).

    Art. 77 c.p.c. · Art. 1387 c.c. · Art. 1704 c.c. · Art. 1708 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25361/2025

    16 settembre 2025

    Ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale, è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'art. 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in relazione ad un giudizio volto ad ottenere da una compagnia aerea la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, ha ritenuto correttamente conferito ad una società il potere di rappresentanza dei passeggeri danneggiati con la sottoscrizione di un "modulo richiesta risarcimento" in cui si dava mandato di "rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato", pur in assenza di autentica della firma ivi apposta).

    Art. 77 c.p.c. · Art. 1392 c.c. · Art. 317 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22779/2025

    7 agosto 2025

    In tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.

    Art. 77 c.p.c. · Art. 182 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art77 · fonte del testo

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