Codice civile

Art. 1386 c.c. — Caparra penitenziale

[1]Se nel contratto e' stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

[2]In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1386 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8573/2026

    6 aprile 2026

    Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero della risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, in conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.

    Art. 1386 c.c. · Art. 1382 c.c. · Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19110/2025

    11 luglio 2025

    L'esercizio del diritto di recesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto del recedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione del doppio di essa; ne consegue che l'obbligazione di corresponsione degli interessi sulla caparra da restituire, trattandosi di debito di valuta, decorre dal momento in cui il creditore chiede la restituzione costituendo in mora il debitore, non dalla data del suo versamento.

    Art. 1386 c.c. · Art. 1219 c.c. · Art. 1224 c.c. · Art. 1385 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina della caparra è stata molto semplificata. Nella configurazione giuridica di ciò che uno dei contraenti dà all'altro al momento della conclusione del contratto vi è una progressione. Ciò che si dà senza speciale qualifica rappresenta adempimento, totale o parziale, sia pure anticipato; ciò che si dà a titolo di caparra, mentre conferma il contratto (per modo che deve essere restituito o computato in caso di adempimento: art. 1385, primo comma), facilita le composizioni in caso di inadempimento: infatti, l'inadempiente, se l'altra parte non insiste per l'esecuzione o non domanda in giudizio la risoluzione, perde la caparra data o restituisce il doppio di quella ricevuta (art. 1385, secondo comma), e questa è certo una composizione spedita. Ma poichè la caparra è di regola confirmatoria, la parte adempiente può fare valere i suoi diritti in via ordinaria (art. 1385, terzo comma); e allora la caparra funziona come garanzia per il recupero dei danni che saranno attribuiti in sede di risoluzione del contratto o, in caso di condanna ad eseguirlo, per la mora verificatasi. Alla caparra le parti, per patto espresso, possono conferire carattere penitenziale (art. 1386). In tal caso la caparra non rappresenta un limite di responsabilità per inadempimento, ma il corrispettivo della facoltà di recesso che una o entrambe le parti si siano riservate; infatti, a causa del recesso il contratto si scioglie legalmente, e non ne è quindi più configurabile un inadempimento. DELLA RAPPRESENTANZA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 633

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1386 · fonte del testo

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