Corte costituzionale

Ordinanza n. 807/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e

secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in

materia fiscale"), convertito con modificazione in legge 27 novembre

1982, n. 873, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dalla Corte d'Appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Montecatini

Edison ed altra contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato,

iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 31, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dalla Corte d'Appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Lanificio F.lli

Cerruti contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta

al n. 799 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Montedison Fibre,

della s.p.a. Montecatini Edison e della s.p.a. Lanificio F.lli

Cerruti nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi entrambi ad oggetto

la restituzione di diritti doganali (nella specie diritti per servizi

amministrativi) indebitamente corrisposti per l'importazione di merci

provenienti da paesi aderenti al General Agrement on Tariffs and

Trade (G.a.t.t.), la Corte di appello di Torino con ordinanze in data

10 aprile e 26 giugno 1987 (r.o. nn. 277 e 799 del 1987), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19,

comma primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure

urgenti in materia di entrate fiscali", convertito in legge 27

novembre 1982, n. 873), con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

della norma impugnata nella parte in cui pone a carico di colui che

agisce in ripetizione l'onere, non solo di provare, ex art. 2697,

primo comma, cod. civ., il fatto estintivo della domanda, ma altresì

l'inesistenza del fatto estintivo della propria pretesa, e cioè la

mancata traslazione del tributo su altri soggetti;

che in tal senso, il citato art. 19 violerebbe l'art. 3 Cost.,

creando un'ingiustificata diversità di regime rispetto alla

disciplina generale, (art. 2697, comma secondo, cod. civ.), per la

quale, l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi del diritto

azionato in giudizio spetta, invece, al convenuto;

che, inoltre, la disposizione censurata, prevedendo la prova

documentale della mancata traslazione anche per i pagamenti eseguiti

anteriormente alla sua entrata in vigore, si porrebbe in contrasto

con l'art. 24, primo comma, Cost., comprimendo l'effettivo esercizio

del diritto di azione in relazione alle fattispecie sorte quando

ancora la predetta documentazione non era richiesta dall'ordinamento;

che un ulteriore motivo di illegittimità viene ravvisato nel

fatto che la norma impugnata, rendendo definitiva la ritenuta della

somma indebitamente percepita dallo Stato a titolo di imposizione

fiscale, violerebbe l'art. 53 Cost., in quanto manterrebbe un'imposta

non dovuta e quindi, già in tesi, non correlata ad alcuna capacità

contributiva;

che nei giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite le

parti, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata, mentre per

la sua inammissibilità, e, comunque, infondatezza ha concluso

l'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato che le cause vanno riunite per la loro identità

oggettiva;

che entrambe le ordinanze di rimessione sono state emanate solo

dopo che la Corte di Cassazione ha rinviato le cause al giudice a quo

per l'applicazione del principio di diritto secondo cui il rimborso

dei d.s.a. è configurabile unicamente per diritti corrisposti in

relazione ad importazioni di merci incluse nella originaria lista

XXVII, annessa all'accordo G.a.t.t.;

che nell'ordinanza n. 277 del 1988, si da atto che le parti

hanno convenuto che le somme richieste dall'attore nella domanda di

riassunzione del giudizio sono solo quelle corrisposte

all'amministrazione per merci comprese nella predetta tabella;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale,

contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura di Stato, appare

rilevante, dovendosi ritenere che la controversia rientri nell'ambito

di applicabilità del censurato art. 19;

che per quanto concerne l'asserita irrazionalità della deroga

apportata dal legislatore in tema di onere probatorio, questa Corte,

con ordinanza n. 651 del 1988, ha già rilevato come la diversa

disciplina introdotta dalla norma impugnata trovi ampia

giustificazione nell'esigenza di evitare l'arricchimento senza causa

di alcuni operatori economici in danno della collettività, e nella

non irragionevole presunzione che, per taluni tipi di imposta,

l'onere fiscale viene di norma traslato dal soggetto passivo su altri

soggetti;

che tali conclusioni non appaiono modificabili alla luce delle

tesi difensive svolte dalle parti private, dovendosi da un lato,

escludere che la normale irrilevanza giuridica del fenomeno della

traslazione, nell'ambito del diritto tributario, possa costituire

espressione di una qualche esigenza di tutela costituzionale, e,

dall'altro, osservare che la norma impugnata, prendendo in

considerazione il predetto fenomeno traslativo al solo fine di

impedire l'ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di

altri (che da questo punto di vista, si ritengono maggiormente

meritevoli di tutela) non ne sancisce in alcun modo "l'illiceità",

configurandolo, piuttosto, come un semplice limite all'esercizio del

diritto di ripetizione;

che, peraltro, essendo già stata esclusa da questa Corte (ord.

n. 651 del 1988) la violazione del principio di eguaglianza in

relazione alla disciplina comune che regola la restituzione di altri

tipi di imposta, per le quali la traslazione dell'onere non

costituisce un'evenienza normale, tale violazione va a maggior

ragione esclusa in riferimento a fattispecie nelle quali il pagamento

dell'indebito non nasce in virtù di un'imposizione, ma, nell'ambito

di un rapporto paritetico;

che anche per quanto attiene alla lamentata lesione del diritto

ad agire in giudizio (art. 24, comma primo, Cost), non sussistono

valide ragioni per disattendere quanto già affermato da questa Corte

nella citata ord. n. 651 del 1988;

che va infine escluso che la norma impugnata, apponendo limiti

alla ripetizione di un imposta indebitamente versata, istituisca un

nuovo potere impositivo, o, mantenga, confermandolo, quello

illegittimamente esercitato in precedenza, con conseguente possibile

violazione dell'art. 53 Cost.;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata, in relazione a tutti i profili sollevati;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D.L. 30

settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873

("Misure urgenti in materia di entrate fiscali"), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Corte di appello di

Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:807 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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