Codice civile

Art. 1898 c.c. — Aggravamento del rischio

[1]Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio piu' elevato.

[2]L'assicuratore puo' recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

[3]Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento e' tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio e' tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

[4]Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui e' comunicata la dichiarazione di recesso.

[5]Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta e' ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1898 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3919/2026

    22 febbraio 2026

    In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l'aggravamento del rischio - che può manifestarsi come aumento della probabilità dell'avverarsi dello stesso ovvero della gravità del danno - dev'essere apprezzato con valutazione ex ante, dal momento che è tale valutazione che induce l'assicuratore a decidere se contrarre o meno e a quale importo fissare il premio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso che il trasferimento di un'attività ospedaliera in altra struttura più ampia, con maggiore capacità recettiva e potenziale incremento del flusso d'utenza, integrasse un aggravamento del rischio, rilevante ai fini dell'art. 1898, comma 2, c.c., sul presupposto che l'assicuratore non aveva provato che, dopo il suddetto trasferimento, il numero di prestazioni erogate dall'ospedale e il numero di sinistri fossero effettivamente aumentati).

    Art. 1898 c.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15605/2025

    11 giugno 2025

    In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno non è nulla in ragione del suo contenuto ma, comportando una limitazione di responsabilità per l'assicuratore, ha carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

    Art. 1898 c.c. · Art. 1892 c.c. · Art. 1932 c.c. · Art. 1341 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'assicurazione è nulla se l'assicurato non ha un interesse all'assicurazione (art. 1904) o se il rischio non esiste al momento della conclusione del contratto (art. 1895); l'assicurazione invece si scioglie se il rischio viene meno dopo la conclusione del contratto (art. 1896). L'interesse all'assicurazione, nel caso di assicurazione dei danni, è l'interesse al risarcimento dei medesimi (art. 1904); per l'assicurazione sulla vita di un terzo occorre invece il consenso alla conclusione del contratto, dato per iscritto dal terzo o dal suo rappresentante legale (art. 1919, secondo comma). Se il rischio non esiste al tempo della conclusione del contratto, ovviamente i premi non sono dovuti; se invece cessa dopo tale conclusione, i premi devono corrispondersi fino a quando l'assicuratore non abbia avuto notizia della cessazione del rischio (art. 1896): non è equo far gravare sull'assicuratore le conseguenze della cessazione stessa, che l'assicurato ha tutto l'interesse di comunicare subito. La diminuzione dell'entità del rischio dà diritto a una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza di questo o della rata di premio successiva alla comunicazione dello evento che ha prodotto il rischio minore; ma l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto (art. 1897), potendo il rischio essere tanto tenue da meritare un premio non conveniente, in rapporto alle esigenze dell'organizzazione dell'impresa assicuratrice. Il recesso è consentito anche nel caso di aggravamento del rischio (art. 1898, secondo comma). Nelle more del termine stabilito per il recesso l'assicuratore non è tenuto per i sinistri se l'aggravamento è tale che il rischio non sarebbe stato presumibilmente coperto; è tenuto in misura proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e il premio che sarebbe stato applicato, qualora la modificazione del rischio sia tale che l'assicurazione sarebbe stata conclusa a condizioni diverse (art. 1898, quinto comma). L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione del recesso (art. 1898, quarto comma); in modo che, la persistenza di un obbligo dell'assicurato verso l'assicuratore costituisce stimolo all'immediata comunicazione dell'aggravamento, imposta dal primo comma dell'art. 1898. Nell'assicurazione sulla vita, l'aggravamento del rischio che dipende da cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato riceve una particolare disciplina con l'art. 1926.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 752

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1898 · fonte del testo

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