Art. 1425 c.c. — Incapacità delle parti

[1]Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

[2]E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1425 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16629/2026

    27 maggio 2026

    Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessario che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versi in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, ma è sufficiente che tali facoltà siano perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, elementi suscettibili di essere dimostrati con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi, ferma restando la facoltà del giudice di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in altro giudizio intercorso tra le stesse o tra altre parti.

    Art. 1425 c.c. · Art. 428 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 120 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel regolare l'annullabilità del contratto il codice si riferisce espressamente solo all'incapacità (art. 1425 e seguenti) e al vizio di consenso di una delle parti (art. 1427 e seguenti), perchè ha voluto considerare esclusivamente le due cause tipiche di invalidità relativa; di invalidità cioè condizionata alla reazione del soggetto nel cui interesse è stata posta la norma violata. Ma è chiaro che la disciplina dettata a proposito delle due ipotesi suddetta debba osservarsi, in via di massima, anche quando l'annullabilità si ricolleghi a causa diverse. All'incapacità della parte doveva essere mantenuto l'effetto di rendere annullabile e non nullo il contratto, non solo per la tendenza del nuovo codice a conservare quanto più è possibile il contratto, ma anche perchè, potendo in concreto il contratto concluso da un incapace non recar danno alla sua sfera economica e giuridica, la sanzione della nullità sarebbe stata sproporzionata. Si è avuto pure riguardo al fatto che l'art. 428 considera l'incapacità naturale quale causa di annullabilità e non di nullità del contratto. Dei vizi del consenso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 651

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1425 · fonte del testo

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