Art. 303 c.p.c. — Riassunzione del processo
[1]Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte puo' chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
[2]In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte puo' essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.
[3]Se vi sono altre parti in causa, il decreto e' notificato anche ad esse.
[4]Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
