Codice di procedura civile

Art. 303 c.p.c. — Riassunzione del processo

[1]Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte puo' chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

[2]In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte puo' essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

[3]Se vi sono altre parti in causa, il decreto e' notificato anche ad esse.

[4]Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 303 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10959/2026

    24 aprile 2026

    In caso di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, una volta cessato il periodo di sospensione, non essendo necessaria una nuova procura alla lite né una nuova costituzione in giudizio, il procuratore, che non sia stato revocato o abbia rinunciato alla procura, ha l'onere di provvedere alla riassunzione del processo, senza che abbia rilievo la sua conoscenza legale dell'ordinanza d'interruzione del processo, avente natura meramente dichiarativa, né che la parte da lui assistita abbia conoscenza legale dell'accadimento interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio, per mancata riassunzione, nel termine di decadenza semestrale decorrente dalla data della cessazione della sospensione, da parte del difensore cui non era stato revocato il mandato).

    Art. 303 c.p.c. · Art. 301 c.p.c. · Art. 302 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5922/2026

    16 marzo 2026

    In caso di morte della parte costituita, l'atto di riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., deve essere notificato agli eredi in tale qualità, anche quando essi siano già parti nel processo in nome proprio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valida la notifica dell'atto di riassunzione eseguita presso il difensore di soggetti che già rivestivano la qualità di parti del processo, successivamente individuati come eredi della de cuius).

    Art. 303 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5657/2026

    12 marzo 2026

    Ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di non integrità del contraddittorio, per non essere stati evocati in giudizio alcuni degli eredi della parte originaria deceduta nelle more del giudizio, non è sufficiente la prova dell'esistenza di altri potenziali chiamati all'eredità, in virtù del rapporto di parentela con il de cuius, essendo necessaria la dimostrazione dell'avvenuta accettazione di eredità da parte di costoro.

    Art. 303 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3267/2026

    13 febbraio 2026

    La mancata impugnazione della sentenza notificata collettivamente e impersonalmente ai chiamati all'eredità nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., non integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi in alcun modo una manifestazione di volontà.

    Art. 303 c.p.c. · Art. 476 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 113/2012

    Questione inammissibile
    3 maggio 2012

    Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma e 111, secondo comma, della Cost., in quanto, anche a prescindere dalla non precipua articolazione del petitum, esso è volto ad ottenere, in tema di prosecuzione del processo interrotto per morte di una parte, un nuovo e diverso bilanciamento tra l'interesse del notificante ad una più agevole individuazione del luogo e dei destinatari dell'atto di riassunzione, e l'interesse di detti destinatari, ad avere effettiva conoscenza dell'atto stesso, che si postula dal rimettente non adeguatamente tutelato dall'attuale denunciata disciplina, il che si risolve nella richiesta di un intervento manipolativo non a rima obbligata, come tale non consentito a questa Corte, perché riservato al legislatore.

    Art. 303 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art303 · fonte del testo

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