Art. 110 c.p.c. — Successione nel processo
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
17 pronunce che riguardano l’art. 110 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.
Art. 110 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.
In ossequio al disposto dell'art. 110 c.p.c., il successore a titolo universale può intervenire nel giudizio di cassazione attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di intervento, dev'essere partecipato alla controparte, onde garantirle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della parte originaria, ciò che - a seguito delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 - si traduce nel deposito dell'atto stesso, accompagnato dalla documentazione valevole a dimostrare la vicenda successoria.
Art. 110 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.
La soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività ogniqualvolta, nonostante il trasferimento della totalità dei rapporti facenti capo allo stesso, di una parte di essi sia prevista la liquidazione ad opera non già degli organi ordinari dell'ente subentrato nei suddetti rapporti bensì di un organo appositamente istituito.
Art. 110 c.p.c. · Art. 111 c.p.c.
La morte della parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali - indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale -, di modo che, nel giudizio d'appello, dev'essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti (anche se contumaci in primo grado), in mancanza della quale il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
Art. 110 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.
La legittimazione all'impugnazione spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata o ai loro eredi o successori a titolo particolare, e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios, potendo far valere il proprio diritto con l'intervento in appello ex art. 344 c.p.c. o con l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c..(Nella specie la S.C., in un giudizio promosso da un soggetto nella qualità di erede dell'originario titolare del diritto controverso, ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da altro soggetto - pure qualificatosi erede del medesimo de cuius -, il quale non aveva partecipato al processo di primo grado).
Art. 110 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 323 c.p.c. · Art. 344 c.p.c.
In tema di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta unicamente alla società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.
Art. 110 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 330 c.p.c.
In tema di interruzione del processo per morte di una parte, il ricorso per riassunzione ad opera di quella non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui rivesta la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c., fermo restando che egli non assume la qualità di erede per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione, non potendo, tuttavia, sollevare tale eccezione, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, posto che essa, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, per difetto della qualità di erede, formulata dai chiamati all'eredità, per la prima volta, in sede di legittimità nel controricorso).
Art. 110 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.
I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.
Art. 110 c.p.c. · Art. 2495 c.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente il giudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stesso giudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore della società estinta, il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di una somma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse. (Nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ex-socio nella parte in cui la Corte di appello, riducendo l'importo revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., rispetto alla pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'appellato ex socio tenuto a restituire la differenza tra l'importo già corrisposto in primo grado e quanto riconosciuto con la sentenza di appello).
Art. 110 c.p.c. · Art. 2495 c.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 67 fallimento
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 2, può essere proposta anche da colui che partecipi al giudizio d'appello quale titolare di un'interesse e di una posizione processuale dipendente da quelli di altra parte (come nel caso di terzo chiamato in garanzia), atteso che detta restituzione non rappresenta il contenuto di una statuizione che riformi o annulli la decisione impugnata (la quale, dunque, richiede una specifica impugnazione della parte che quelle somme ha versato), costituendo piuttosto il contrarius actus di un'attività meramente esecutiva della statuizione riformata o annullata, diretto al ripristino della situazione ad essa preesistente.
Art. 110 c.p.c. · Art. 81 c.p.c. · Art. 336 c.p.c.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Art. 110 c.p.c. · Art. 4 Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti · Art. 58 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 2697 c.c.
In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).
Art. 110 c.p.c. · Art. 476 c.c. · Art. 485 c.c. · Art. 303 c.p.c.
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Per l'effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità.
Art. 110 c.p.c. · Art. 486 c.c. · Art. 303 c.p.c.
In tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci.
Art. 110 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.
Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione.
Art. 110 c.p.c. · Art. 372 c.p.c. · Art. 2697 c.c.
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Art. 110 c.p.c. · Art. 457 c.c. · Art. 459 c.c. · Art. 300 c.p.c.
La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di ripetizione di indebito promosso da una società nei confronti dell’istituto di credito, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa la possibilità di configurare una tacita rinuncia a crediti della società, sub iudice e illiquidi, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c.
Art. 110 c.p.c. · Art. 374 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art110 · fonte del testo
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