Codice di procedura civile

Art. 110 c.p.c. — Successione nel processo

Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 110 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15622/2026

    21 maggio 2026

    Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.

    Art. 110 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7742/2026

    30 marzo 2026

    In ossequio al disposto dell'art. 110 c.p.c., il successore a titolo universale può intervenire nel giudizio di cassazione attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di intervento, dev'essere partecipato alla controparte, onde garantirle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della parte originaria, ciò che - a seguito delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 - si traduce nel deposito dell'atto stesso, accompagnato dalla documentazione valevole a dimostrare la vicenda successoria.

    Art. 110 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7497/2026

    29 marzo 2026
    • Enti pubblici

    La soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività ogniqualvolta, nonostante il trasferimento della totalità dei rapporti facenti capo allo stesso, di una parte di essi sia prevista la liquidazione ad opera non già degli organi ordinari dell'ente subentrato nei suddetti rapporti bensì di un organo appositamente istituito.

    Art. 110 c.p.c. · Art. 111 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5657/2026

    12 marzo 2026

    La morte della parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali - indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale -, di modo che, nel giudizio d'appello, dev'essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti (anche se contumaci in primo grado), in mancanza della quale il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.

    Art. 110 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art110 · fonte del testo

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