Art. 1158 c.c. — Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 1158 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13791/2026

    12 maggio 2026

    In materia di opposizione di terzo ordinaria, il terzo titolare di un diritto reale di godimento, quale il livellario, la cui posizione giuridica è assimilabile a quella dell'enfiteuta, è legittimato a proporre l'opposizione di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza che dichiara l'acquisto per usucapione sul bene.

    Art. 1158 c.c. · Art. 957 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 404 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 81 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12811/2026

    5 maggio 2026

    Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, è litisconsorte necessario il creditore che abbia trascritto il proprio pignoramento anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione, cosicché la sentenza che accerta l'acquisto della proprietà a titolo originario, pronunciata in sua pretermissione, non gli è opponibile.

    Art. 1158 c.c. · Art. 2915 c.c. · Art. 102 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 131 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11423/2026

    28 aprile 2026

    L'acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell'art. 103 l.fall., costituendo l'usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario che risulta opponibile al curatore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile.

    Art. 1158 c.c. · Art. 2643 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 106 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11403/2026

    27 aprile 2026

    In materia di servitù altius non tollendi ed ai fini di individuare il dies a quo per l'usucapione del diritto di mantenere un manufatto in violazione della stessa, deve farsi riferimento al momento nel quale il manufatto viene ad esistenza, in forza della realizzazione di elementi strutturali ed essenziali: in caso di successiva trasformazione dell'opera, in forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", decorre un nuovo termine per l'usucapione in corrispondenza con la realizzazione della diversa opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'usucapione del diritto al mantenimento di un manufatto in muratura e legno da ultimo realizzato, per non essere trascorsi venti anni dal momento nel quale lo stesso era venuto ad esistenza, risultando irrilevante - e, quindi, non cumulabile - il periodo di mantenimento in loco di diversa e precedente struttura, rimuovibile, con tamponature in alluminio e vetro).

    Art. 1158 c.c. · Art. 1031 c.c. · Art. 1127 c.c. · Art. 1165 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 181 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto al possesso di buona fede dei titoli di credito, i relativi effetti sono regolati nel libro delle obbligazioni. Dell'usucapione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 546

  • Si è attuata una più organica e razionale sistemazione della materia col trasferire sotto il titolo del possesso le norme particolari all'usucapione. Nelle linee essenziali la disciplina dell'usucapione immobiliare non differisce da quella tracciata dal codice del 1865. L'usucapione ordinaria della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili si compie in virtù del possesso continuato per venti anni (art. 1158). Ho ridotto il termine di trent'anni stabilito dal codice anteriore, al fine di adeguarlo al termine di prescrizione dei diritti reali di godimento su cosa altrui. L'usucapione abbreviata, la quale ha per presupposto il possesso di buona fede e l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire o a costituire il diritto reale sull'immobile, si compie, come nel codice precedente (art. 2137), col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione del titolo. L'art. 1159, parlando di acquisto in buona fede «da chi non è proprietario» dell'immobile, rende chiaro che la disposizione si riferisce all'ipotesi dell'acquisto a non domino e non anche all'ipotesi dell'acquisto viziato a domino. È così risolta una questione a cui dava luogo la formula meno precisa dell'art. 2137 del codice del 1865.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 547

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1158 · fonte del testo

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