Art. 437 c.p.c. — Udienza di discussione

[1]Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Quando non provvede ai sensi dell'articolo 436-bis, il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza. 171 173

[2]Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. E' salva la facolta' delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

[3]Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza.

[4]In tal caso il collegio con la stessa ordinanza puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

[5]Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429. 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 437 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14940/2026

    19 maggio 2026

    In tema di riscossione dei crediti degli enti previdenziali, il decorso del temine perentorio per proporre opposizione nel merito, ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, determina la decadenza dalla possibilità di impugnare e l'inammissibilità dell'opposizione, la quale è rilevabile d'ufficio poiché l'accertamento della sua tempestività involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda.

    Art. 437 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 199 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4722/2026

    3 marzo 2026

    In tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, la relativa contestazione ha natura di mera difesa e non di eccezione, essendo conseguentemente sottratta al divieto dei nova in appello di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., di modo che il lavoratore può formularla per la prima volta in secondo grado, anche nel caso in cui non abbia proposto ricorso avverso il giudizio espresso dal medico competente ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008.

    Art. 437 c.p.c. · Art. 3 Licenziamenti individuali · Art. 5 Licenziamenti individuali · Art. 41 t.u.s.l.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 287 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32596/2025

    14 dicembre 2025

    Nel rito del lavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio.

    Art. 437 c.p.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 421 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 147 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25075/2025

    12 settembre 2025

    Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. (Nella specie, in relazione a una controversia agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza).

    Art. 437 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 353 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 57 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 82/1988

    Questione infondata
    26 gennaio 1988

    Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello trova la sua coerente ed insopprimibile ragion d'essere nella nuova struttura conferita al processo di primo grado dalla legge n. 533 del 1973, con l'attuazione dei principi di oralita` e di immediatezza; pertanto, il divieto non e` applicabile nel caso in cui il procedimento di primo grado si sia svolto secondo il rito previgente a tale legge, poiche`, in tal caso, lo 'ius novorum' consentito dall'art. 345 cod. proc. civ. va considerato come un effetto gia` prodotto dalla sentenza conclusiva di detto grado di giudizio. (Non fonda- tezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legit- timita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e relativa agli artt. 437, comma secondo, cod. proc. civ., e 20, comma primo, L. 11 agosto 1973 n. 533, nella parte in cui non consentono, in via transitoria, la proposizione di nuove eccezioni in appello nel caso di procedimenti svoltisi in primo grado secondo il rito previgente alla menzionata legge e sottopo- sti, in fase di gravame, alla trattazione col nuovo rito).

    Art. 437 c.p.c. · Art. 20 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 104/1988

    Questione infondata
    26 gennaio 1988

    Il divieto di jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle controversie soggette a tale rito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. n. 65/1980.

    Art. 437 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art437 · fonte del testo

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