18 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14783/2026
Presupposto
Esercente attività d'impresa o professionale - Deduzione dei costi di ristrutturazione e/o manutenzione di immobile condotto in locazione, ma di proprietà di terzi - Condizioni - Limiti.
L'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta.
Transfer pricing - Prestazione di garanzia da società controllata a capogruppo - Applicabilità - Esclusione - Presupposti - Valide ragioni economiche - Interesse della capogruppo.
Nell'ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l'applicazione della normativa in materia di transfer pricing allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione, la quale risponde all'interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo, il cui accertamento è riservato al giudice di merito con valutazione insindacabile in sede di legittimità.
In tema di imposte sui redditi, l'operazione di trasformazione di un'azienda speciale in società per azioni, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 127 del 1997, ratione temporis vigente, integra un'ipotesi di "trasformazione/conferimento" avente natura realizzativa e, pertanto, fiscalmente onerosa, con la conseguenza che il diritto di concessione conferito, in tale contesto, alla società, ancorché in assenza di un esborso monetario, costituisce un costo ammortizzabile ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, compatibile con la deduzione del canone periodico corrisposto all'ente concedente, stante la diversa funzione economica e fiscale delle due deduzioni.
Associazioni senza fine di lucro - Vendita di carburante - Qualificazione - Attività commerciale - Conseguenze - Assoggettamento al regime fiscale ordinario.
In tema di agevolazioni fiscali in favore di associazioni senza fine di lucro, non può considerarsi funzionale al perseguimento diretto degli scopi istituzionali dell'ente la vendita di carburante, la quale, benché destinata in linea di principio ai soli associati, è qualificabile come attività commerciale, come tale soggetta al regime fiscale ordinario.
Deducibilità di costi per servizi infragruppo - Presupposti - Onere della prova - Produzione del contratto - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità di costi infragruppo per servizi forniti dalla società controllante alla controllata postula l'effettività e l'inerenza della spesa rispetto all'utilità effettiva o potenziale ritratta, con la conseguenza che l'onere della prova non può ritenersi assolto dalla mera esibizione del contratto e delle fatture relative ai suddetti servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, a seguito della produzione di un contratto privo di data certa, regolante servizi amministrativi fra due società dello steso gruppo, aveva invertito l'onere probatorio, ritenendo che fosse l'amministrazione a dover dimostrare l'indeducibilità dei relativi costi, anziché la contribuente a dover fornire la prova della loro deducibilità).
Transfer pricing - Cessione di beni tra società infra-gruppo a basso rischio - Valutazione dello scostamento dal valore di mercato - Criterio del Transactional Net Margin Method (TNMM) – Preferibilità – Fondamento.
In tema di transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR, nell'ipotesi di cessione di beni infra- gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell'unicità del centro di produzione operante su ordini già confermati, il sistema Transactional net margin method (TNMM) risulta più appropriato, ai fini della valutazione dello scostamento dal normale valore di mercato, rispetto al metodo di confronto del prezzo (CUP), integrando il margine di guadagno un indicatore più attendibile rispetto a un prezzo che non è frutto di trattativa sul libero mercato.
Redditi d'impresa - Opere, forniture e servizi ultrannuali - Redditi da proventi accessori al contratto - Tassazione - Maggiorazione del prezzo - Condizioni.
In tema di redditi di impresa, in caso di opere, servizi o forniture ultrannuali, agli effetti dell'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, costituiscono maggiorazioni di prezzo assoggettabili a tassazione già al momento della richiesta (stante la certezza delle pretesa, in quanto scaturite dalla legge o dal contratto) i redditi derivanti da proventi accessori al contratto (quale è la vendita di materiale non impiegato nell'appalto), i corrispettivi per i servizi aggiuntivi richiesti e le variazioni del costo dei materiali e della manodopera (ove incidenti nella variazione per almeno il 10% dell'importo complessivo del contratto ex art. 1664 c.c.), mentre non sono soggette a tassazione nell'anno della richiesta le pretese relative alle "riserve di cantiere" e quelle per maggiori compensi fondate su "varianti" in corso d'opera - trattandosi di mere proposte di modifica del negozio, come tali prive del requisito della certezza -, nonché le riserve di carattere risarcitorio, preordinate unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore.
Reddito d'impresa - Inerenza dei costi - Spese eccessive sostenute in fase di start up - Incongruità o antieconomicità del progetto - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini del vaglio d'inerenza dei costi sostenuti nell'esercizio di attività d'impresa, la cui deducibilità va ricondotta alla correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, le eccessive spese sostenute nello stato iniziale, o comunque nel tempo necessario allo sviluppo del progetto economico, consistente nella promozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioni nazionali o internazionali ad elevato valore agonistico, in discipline molto seguite, e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazione conseguita, non costituiscono in sé un segnale di incongruità o antieconomicità della spesa, da cui evincere indizi di incongruenza con il progetto stesso, e ciò anche quando questo fallisca, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione dei giudici di merito che, senza verificare l'esistenza o meno di un rapporto di coerenza tra costi ed attività economica, non avevano considerato i potenziali benefici che l'iniziativa imprenditoriale della società ricorrente, tesa ad armare una barca in grado di competere nel mondo dell'agonismo velistico, avrebbe potuto avere quale ritorno di "reputazione", al fine di attrarre clientela per la conclusione di contratti di sponsorizzazione).
In tema di reddito imponibile delle società, in ipotesi di scissione societaria di un'azienda speciale, a norma dell'art. 115, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, non ricorre alcuna deroga ai princìpi di neutralità e di simmetria fiscale delle fusioni e scissioni di società alla stregua degli artt. 172 e 173 del d.P.R. n. 917 del 1986, né opera una equiparazione "quoad effectum" tra scissione e conferimento; ne consegue che l'avanzo generato dall'operazione straordinaria, qualora iscritto ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 4 c.c. tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla scissione e quindi effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società, è irrilevante sotto il profilo fiscale, non determinando alcun prelievo tributario.
Accertamento fiscale nei confronti di associazione sportiva dilettantistica - Disconoscimento del regime fiscale agevolato - Oneri probatori in capo all'Amministrazione e all'associazione - Contenuto.
Nel caso di disconoscimento del regime fiscale agevolato nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, della mancanza dei relativi requisiti, in ragione dell'esercizio, da parte della stessa, di attività integralmente - o anche solo prevalentemente - commerciale, e in ogni caso in violazione dell'atto costitutivo e dello statuto o del principio di democraticità, mentre compete all'associazione, attesa la natura derogatoria del regime agevolativo, dimostrare il pieno possesso dei requisiti per goderne, non già esclusivamente sul piano formale ma propriamente nella dimensione materiale della sua concreta attività quotidiana.
Art. 167 TUIR - Redditi della foreign controlled company - Imputazione al socio residente - Momento del conseguimento - Rilevanza - Partecipazione nella controllata - Necessità.
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 167 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi della "controlled foreign company" (CFC) vanno imputati al socio residente nel momento in cui sono conseguiti e non già nel momento in cui essi sono effettivamente distribuiti sotto forma di dividendi; è, pertanto, indispensabile, ai fini della tassazione in capo al socio residente, verificare se, al momento del conseguimento del reddito da parte della CFC, il socio residente avesse già acquisito la partecipazione nella controllata.
Operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata - Deduzione dei costi ex art. 110, comma 11, TUIR (ratione temporis vigente) - Condizioni - Svolgimento di attività commerciale effettiva della società estera o sussistenza di un interesse economico effettivo - Valutazione - Portata.
In tema di operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, la presunzione legale di indeducibilità dei costi è superabile, ai sensi dell'art. 110, comma 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, dal contribuente che dimostra, in via alternativa, o lo svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte della società estera con la quale ha concluso l'operazione o la sussistenza di un reale interesse economico sotteso alla transazione commerciale, da identificare non nella mera convenienza del prezzo di fornitura della merce, bensì in un interesse specifico ad acquistare (o comunque a concludere l'operazione) in quel determinato paese per la ricorrenza di fattori peculiari (legati, ad esempio, alla produzione locale), che devono essere evidenziati e dimostrati da parte del contribuente.
Società di capitali ed equiparati › Reddito imponibile
Società - Erogazione di somme di denaro da parte dei soci - Opponibilità all’amministrazione finanziaria - Condizioni - Conseguenze in caso di difetto di giustificazioni dei versamenti - Elementi indiziari valutabili ai fini dell’accertamento.
In tema di società, l'opponibilità all'amministrazione finanziaria di finanziamenti e versamenti dei soci richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, cosicché, in difetto di giustificazioni della società o dei soci, la carenza di delibera assembleare, l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri delle erogazioni in specie se di ingente importo - e l'esecuzione di queste in contanti costituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell'accertamento nei confronti della società per il recupero a tassazione di ricavi corrispondenti alle somme percepite.
Operazioni con società estere infra-gruppo ("transfer pricing") - Disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Impresa controllata - Rapporto di controllo - Nozione fiscale - Differenze rispetto all'art. 2359 c.c.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, il controllo di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla luce delle specifiche finalità antielusive della disciplina fiscale del "transfer pricing", non coincide con quello di cui all'art. 2359 c.c., che, difatti, non è espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesi d'influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze (tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte di un'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilità di funzionamento di un'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra).
Deduzione costi - Inerenza - Sproporzione - Indice sintomatico dell'assenza di inerenza - Conseguenze sul piano probatorio - Fattispecie.
In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur riconoscendo l'eccessività dei costi pubblicitari rispetto ai ricavi, li aveva ritenuti inerenti all'attività d'impresa sul mero rilievo che la pubblicità può costituire strumento di ampliamento della clientela e di incremento del volume di affari, senza alcuna verifica, da compiersi sulla scorta di precise allegazioni e prove da offrirsi dal contribuente, della loro concreta destinazione alla produzione).
In tema di determinazione del reddito di impresa, le linee guida elaborate dall'OCSE e la disciplina interna di cui agli artt. 9, comma 3, e 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 prevedono l'obbligo di rispettare, nelle operazioni di transfer pricing, il principio della libera concorrenza, rispetto al quale non sono ammesse esenzioni documentali, cosicché il contribuente, in caso di scostamento dal prezzo di mercato, è tenuto a dimostrare il rispetto del medesimo principio al momento in cui è stato fissato il prezzo di trasferimento ed a confermare tale risultato al momento della dichiarazione dei redditi.
Imposte dei redditi ed IVA - Inerenza dei costi deducibili - Riferibilità all'esercizio della impresa - Necessità - Onere della prova del contribuente - Fondamento.
In tema di imposte dei redditi e di IVA, l'inerenza di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.
Inerenza di un costo all'attività di impresa - Valutazione quantitativa o di congruità - Contestazioni della Amministrazione finanziaria - Distinzione tra imposte dirette ed IVA - Conseguenze.
In tema di accertamento dell'inerenza dei costi all'attività di impresa, le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria - che ritiene gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individua circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati per l'imputazione del costo alla determinazione del reddito - si traducono, per negare l'inerenza di un costo, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nella contestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità della spesa, quali indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa, mentre, ai fini dell'IVA, nella dimostrazione della macroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza di connessione tra il costo e l'attività d'impresa.
Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.
Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale
di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della C…
Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di
Torino indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta…
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
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