Codice civile

Art. 2052 c.c. — Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 2052 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2727/2026

    7 febbraio 2026

    In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. non solleva il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, che deve ritenersi interrotto - con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente - ove il danno sia derivato da una reazione impropria o negligente del danneggiato a fronte di un evento (quale l'avvistamento di un animale nel suo habitat naturale) ampiamente prevedibile, la quale fa degradare la presenza dell'animale a mera occasione del sinistro.

    Art. 2052 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2526/2026

    5 febbraio 2026

    In caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, il danneggiato (conducente o proprietario o terzo trasportato sul veicolo) che agisce, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve deve allegare e provare l'esatta e completa dinamica dell'incidente, vale a dire sia il comportamento dell'animale sia la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, in quanto entrambi indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso - in via esclusiva o quantomeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma l, c.c. - al comportamento dell'animale e la misura dell'eventuale concorso, non potendo la domanda risarcitoria trovare accoglimento, neppure parziale, in mancanza della dimostrazione che il comportamento dell'animale sia stato causa, quantomeno concorrente, dell'evento dannoso.

    Art. 2052 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 2054 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2528/2026

    5 febbraio 2026

    In tema di danni cagionati da animali, la responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c. opera sul piano oggettivo e può concorrere con quella colposa dell'affidatario, qualora la condotta di quest'ultimo abbia avuto incidenza causale nella produzione del danno.

    Art. 2052 c.c. · Art. 2043 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28839/2025

    31 ottobre 2025

    In tema di danno cagionato da animali, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. si fonda non già sulla nozione di custodia (la cui rilevanza è espressamente esclusa dalla norma) bensì su quella di utilizzazione, intesa come sfruttamento economico o funzionale dell'animale per trarne una propria utilità, con la conseguenza che del danno risponde, alternativamente, il proprietario o il soggetto che si serve dell'animale per soddisfare un interesse proprio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario di un cane per i danni cagionati a un gregge, escludendo quella del suo dipendente, custode della villa nella quale era tenuto l'animale e dalla quale il primo era spesso assente, sul presupposto che il cane era stato affidato al custode affinché lo accudisse per soddisfare un interesse del proprietario medesimo).

    Art. 2052 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 4/2001

    Questione infondata
    4 gennaio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile, nella parte in cui - secondo l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità - non si applica ai danni causati dalla fauna selvatica. Quest'ultima si trova infatti in una condizione radicalmente diversa rispetto agli animali domestici o in cattività, ed il danno da essa arrecato deve considerarsi alla stregua di un evento naturale. Né la norma impugnata crea disparità di trattamento tra gli agricoltori (i quali nel caso di danni alla produzione agricola causati dalla fauna selvatica possono beneficiare dell'indennizzo erogato da un fondo regionale costituito 'ad hoc') e tutti gli altri soggetti danneggiati: non è infatti irrazionale una disciplina che, in considerazione della sua specificità, preveda una maggiore tutela per l'attività agricola. M.R.

    Art. 2052 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 2043 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2052 · fonte del testo

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