Codice civile

Art. 1965 c.c. — Nozione

[1]La transazione e' il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere tra loro.

[2]Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 1965 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16201/2026

    25 maggio 2026

    Il diritto al compenso dell'avvocato, per attività stragiudiziale connessa alla stipulazione di una transazione, non può desumersi dalla sola sottoscrizione dell'atto transattivo, giacché il compenso non può fondarsi su elementi meramente formali, occorrendo invece la prova dell'effettivo contributo professionale prestato dal difensore alla formazione e al perfezionamento dell'accordo, in termini di attività negoziale, consulenza o assistenza alle trattative.

    Art. 1965 c.c. · Art. 2233 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12099/2026

    30 aprile 2026

    La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.

    Art. 1965 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 382 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7273/2026

    26 marzo 2026

    Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c.

    Art. 1965 c.c. · Art. 1304 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 306 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1616/2026

    24 gennaio 2026

    L'istituto della divisione ereditaria suppletoria, di cui all'art. 29 della l.p. Bolzano n. 17 del 2001 - il quale prevede che, se l'assuntore del maso chiuso, che lo ha rilevato al valore reddituale capitalizzato, lo venda a terzi al valore di mercato entro un determinato lasso di tempo, e quindi ne tragga profitto a scapito degli altri coeredi, questi hanno diritto ad una divisione suppletiva di quel maso, dovuta al vantaggio conseguito dall'assuntore - si applica anche laddove l'assunzione trovi la sua fonte in un atto di transazione stragiudiziale tra gli eredi, trattandosi di disciplina non speciale o derogatoria, ma diretta a regolare una fattispecie non prevista dalla divisione ordinaria.

    Art. 1965 c.c. · Art. 713 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Dal codice civile del 1865 non sono stati riportati l'art. 1767, che permetteva la stipulazione di una clausola penale, gli art. 1768 a 1770 che contenevano criteri interpretativi per nulla difformi da quelli generali che valgono per tutti i contratti, l'art. 1771 che ripeteva il principio dell'efficacia inter partes del contratto transattivo, l'art. 1773 che ne. ammetteva l'impugnazione per vizi del volere. Queste norme si spiegavano nel codice del 1865, nel quale, pur essendosi affermata la natura contrattuale della transazione, vi erano traccie della vecchia concezione che considerava la transazione come una causa generale di acquisto e vi era soprattutto la tendenza ad assimilare la transazione alla cosa giudicata. (art. 1722, primo comma); ma non avevano più alcuna ragione di essere nella nuova disciplina, che è esclusivamente ispirata al principio contrattualistico, e nella quale è scomparsa l'assimilazione suddetta. La nozione del contratto (art. 1965), fondata sull'elemento funzionale della composizione della lite e sull'elemento strumentale delle reciproche concessioni, è sostanzialmente rimasta immutata; ma in correlazione alle altre norme permette di risolvere alcuni problemi pratici di notevole rilievo. Così si può dire risolto il grave problema se per la validità della transazione sia sufficiente l'esistenza di una controversia o sia invece necessaria un'incertezza, obiettiva o subiettiva, sull'esito della lite. La dottrina di gran lunga dominante riteneva necessario il presupposto dell'incertezza; ma è sembrato praticamente più opportuno, allo scopo di impedire discussioni postume sull'efficacia delle transazioni e di mantenere fermo l'effetto, di grande rilievo dal punto di vista sociale, della composizione convenzionale della lite, considerare presupposto necessario e sufficiente della transazione solo l'esistenza della lite, qualunque sia il grado di incertezza in cui possono versare le parti transigenti. Si è posto però un limite per quanto riguarda la transazione per lite temeraria (arti-celo 1971), alla quale de iure condito dottrina e giurisprudenza erano concorsi nel negare validità, e alla quale non si può usare un trattamento diverso senza distruggere quel minimo etico che è condizione di vita di ogni sano ordinamento giuridico. Per tale ipotesi si è chiaramente affermato che la transazione è annullabile nell'interesse nella parte contro la quale si fa valere la pretesa temeraria. Non si sono specificati i presupposti della temerarietà della lite, dato che il concetto di lite temeraria è stato sufficientemente elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza; si è però eli-coscritto ancor di più l'ambito di tale concetto, richiedendo la consapevolezza della temerarietà della pretesa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 772

  • L'altro problema relativo alla natura dichiarativa o costitutiva della transazione, vivamente discusso in dottrina non poteva, come è ovvio, trovare soluzione in sede legislativa. Ma, pur prescindendo dalla soluzione di esso, si sono risolte le questioni più importanti che si solevano riportare a quel problema fondamentale, e si sono risolte secondo esigenze, pratiche, indipendentemente dall'ossequio formale all'uno o all'altro principio. Così si è espressamente chiarito (art. 1965, secondo comma), che le reciproche concessioni possono riguardare rapporti diversi da quello controverso, si è riaffermata la necessità che le parti abbiano la capacità di disporre dei diritti oggetto della lite (art. 1966, primo comma), si è espressamente vietata la transazione relativamente a diritti Indisponibili (art. 1966, secondo comma), si sono assoggettate alla formalità della trascrizione le transazioni immobiliari (art. 2643, n. 13), e si è infine ammessa la risolubilità della transazione per inadempimento (art. 1976). Quest'ultima disposizione consacra legislativamente la prevalente tendenza dottrinale che da parecchio tempo si è già affermata nella giurisprudenza, e introduce un limite solo per il caso in cui il rapporto creato mediante il negozio transattivo importa estinzione per novazione del rapporto controverso. In tal caso è chiaro che l'inadempimento di una delle parti non può far rivivere rapporti definitivamente estinti, se non quando la volontà di entrambe abbia subordinato all'effettivo adempimento l'estinzione medesima.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 773

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1965 · fonte del testo

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