Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il cessionario di un credito garantito da ipoteca può far valere la responsabilità del notaio per l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, a causa della quale abbia perduto la garanzia, non a titolo di responsabilità, contrattuale, da contatto sociale, non sussistendo alcuna relazione socialmente tipica o qualificata tra il notaio rogante e il terzo cessionario, bensì a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per l'interferenza illecita del professionista nel rapporto contrattuale (tra cedente e cessionaria) che ne impedisce l'adempimento e lede il diritto della cessionaria a far valere la garanzia.
Ai fini della configurabilità di una responsabilità solidale ex delicto, ex art. 2055 cod. civ., in presenza plurime condotte lesive autonome e non coordinate, non è sufficiente che queste insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamente rilevante, essendo, altresì, necessario che esse concorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, dovendosi, pertanto, escludere la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di un medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili in ragione della loro distinta identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in relazione ai danni da infiltrazioni, verificatesi in un fabbricato a causa di un difetto di impermeabilizzazione risalente alla fase di costruzione, aveva escluso la responsabilità solidale del progettista, limitandone il coinvolgimento ai soli danni provocati dal suo operato, nonostante i diversi contributi causali accertati, riferibili a soggetti distinti, avessero concorso alla produzione di un danno-conseguenza unitario).
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, il diritto ad esprimere un consapevole consenso informato prima di un intervento di chirurgia estetica, quale trattamento facoltativo volto ad eliminare o attenuare un inestetismo e non obbligatorio in termini di tutela della salute, comporta che, ove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che da esso possa scaturire, si deve presuntivamente ritenere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, rilevata l'assenza di informazione circa la possibilità che un intervento di "simmetrizzazione delle mammelle", effettuato a distanza di soli due anni da uno precedente, determinasse un peggioramento dell'aspetto fisico, aveva ritenuto presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato e, conseguentemente, risarcito il danno da lesione dell'integrità psico-fisica).
In tema di emergenza da Covid-19, la sospensione del rapporto di lavoro per rifiuto, da parte degli esercenti le professioni sanitarie, di adempiere all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, non integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a inidoneità del lavoratore che, in base ai principi generali di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., giustifica le dimissioni senza obbligo di preavviso, essendo tale rifiuto frutto di una scelta reversibile in ogni momento previo adempimento dell'obbligo, sicché, permanendo l'astratta possibilità di un rientro immediato del lavoratore sul posto di lavoro, permane altresì l'interesse del datore a conoscerne la diversa intenzione con adeguato preavviso e trova applicazione l'art. 2118 c.c..
Sebbene la disciplina antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, abbia natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a presidio dell'interesse generale all'integrità del sistema finanziario, tuttavia la sua violazione da parte della banca può, in determinate condizioni, assumere rilievo anche sul piano privatistico, qualora gli obblighi di comportamento da essa imposti - integrando al contempo doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c. - si innestino nel contenuto del rapporto contrattuale con il cliente e il loro inadempimento da parte dell'istituto di credito si traduca in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organi preposti alla vigilanza del settore. (Fattispecie in materia di responsabilità della banca per mancata segnalazione e mancata interruzione del rapporto di credito a fronte di evidenti e ripetute operazioni sospette).
L'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata all'esito del dibattimento a cui il danneggiato abbia partecipato come parte civile o comunque sia stato messo in condizione di partecipare, esplicando, ex art. 652 c.p.p., effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti delle altre parti del processo penale, preclude al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" svolto in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio, ma non anche di indagare, ai fini della sua cognizione, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendo formatosi il giudicato sulla sua assenza di responsabilità a seguito dell'assoluzione del medico, pronunciata a definizione di un processo penale cui l'azienda sanitaria aveva partecipato, senza considerare che, in sede civile, venivano in rilievo profili di responsabilità non esaminati dal giudice penale).
La clausola di perizia contrattuale "pura" ha natura meramente obbligatoria con la conseguenza che ciascuna parte può introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito, assumendo, tuttavia, detta condotta valore di inadempimento che la espone ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata.
In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017 all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario, rileva unicamente il fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito di una prestazione erogata attraverso l'organizzazione della struttura - che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali - indipendentemente dalla qualificazione, in termini contrattuali o aquiliani, della responsabilità del sanitario verso il paziente, atteso che, in tale ipotesi, l'esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura, ai sensi dell'art. 1228 c.c., con la conseguenza che quest'ultima risponde verso il danneggiato per fatto proprio, mentre nei rapporti interni il sanitario è tenuto nei limiti del dolo o della colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, nonostante la dedotta sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra sanitario e paziente, così subordinando l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, escludendone la ricorrenza nel caso concreto).
In tema di appalto, l'operatività della regola di cui all'art. 2087 c.c., con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal committente rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, non si estende all'ipotesi di infortunio occorso ad un socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice, in quanto l'esigenza di tutelare la posizione meno garantita, quale quella del lavoratore subordinato, non può riscontrarsi in un rapporto paritario tra imprenditori.
In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardato imbarco, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto costituzionalmente tutelato, ex art. 16 Cost., alla libertà di circolazione, intesa come limitazione alla libertà di movimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardato imbarco, senza considerare che i passeggeri erano stati trattenuti in aeroporto per oltre 24 ore, senza alcuna assistenza da parte della compagnia aerea).
In tema servizi di trasporto pubblico locale extraurbano svolti in regime di concessione, grava sulla Regione la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore, ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della società concessionaria del servizio, rappresentato dall'esistenza di limiti chilometrici massimi cui parametrare la richiesta di contributo, il superamento dei quali rende inconfigurabile il diritto della concessionaria a ottenere il pagamento di prestazioni eseguite.
CE n. 261 del 2004 - Soggetto onerato - "Vettore operativo" - Nozione - Volo con una o più coincidenze - Interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 12 novembre 2020, causa C-367/20 - Valutazione unitaria - Fattispecie. In tema di trasporto aereo, per "vettore operativo", onerato della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e dell'art. 5, par. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, l'operatore che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'ambito della propria attività di trasporto, abbia deciso di effettuare un determinato volo, fissandone l'itinerario e creando un'offerta nei confronti dei passeggeri, così assumendone la responsabilità della realizzazione, con la conseguenza che, in conformità all'interpretazione della Corte di giustizia UE (sentenza 12 novembre 2020, in causa C-367/20), il volo caratterizzato da una o più coincidenze, frutto di un'unica prenotazione, va valutato unitariamente dal luogo di partenza a quello di destinazione e l'operatore che ha stipulato il contratto con il passeggero ne risponde anche nel caso in cui si sia avvalso, nell'esecuzione di parte del servizio, di vettore ausiliario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di compensazione pecuniaria nei confronti del vettore con cui il passeggero aveva stipulato il contratto, sulla base dell'erroneo rilievo che la tratta da questi direttamente operata non era all'origine del ritardo).
In tema di subentro in appalto pubblico di servizi e di applicazione della cd. clausola sociale, prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra di assumere i dipendenti di quella uscente, le disposizioni del codice antimafia non impongono alcun automatismo tra l'accertamento di precedenti penali in capo al lavoratore e la sua mancata assunzione, ma possono, eventualmente, consentire al datore di lavoro di valutare la compatibilità tra la personalità del prestatore di lavoro, desumibile anche dai suddetti precedenti, e le mansioni da assegnare, esonerandolo dall'obbligo di assumere il personale già adibito al medesimo servizio, scaturente dal contratto collettivo, ove si accerti che la posizione o il settore di attività da attribuire possa costituire veicolo di condizionamento mafioso dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il datore di lavoro, in presenza di una clausola sociale, fosse legittimato a non assumere un lavoratore gravato da condanne irrevocabili per gravi reati e interdizione perpetua dai pubblici uffici, non essendo ravvisabile, nel caso concreto, un rischio di contiguità alla criminalità organizzata in ragione della risalenza nel tempo delle condanne subite e la natura delle mansioni - addetto alle pulizie, senza maneggio di denaro né contatto con il pubblico - assegnate).
Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva configurato la responsabilità, per violazione delle regole di correttezza e buona fede, di una banca la quale - contravvenendo alla prassi contrattuale, invalsa tra le parti, di consentire l'operatività del conto corrente indipendentemente dal rispetto dei limiti dell'affidamento - non aveva dato corso ai bonifici a favore di terzi, in ragione di un modesto sconfinamento del fido).
In tema di deposito fiduciario di garanzia anche dell'interesse del depositante, il danno risarcibile in favore di quest'ultimo in conseguenza dell' inadempimento del fiduciario, si identifica, ex art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, determinata - sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l'apprezzamento dell'uomo di normale diligenza - nella differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore danneggiato ed il valore che esso presenterebbe ad obbligazione adempiuta.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'eccezione ex art. 1460 c.c. può essere opposta dal curatore al sindaco che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, quando le prestazioni rese dal professionista - a prescindere dal mancato conseguimento del risultato perseguito, dalla gravità dell'inadempimento e dalla dannosità dallo stesso - non sono state, a causa della loro negligente esecuzione, oggettivamente funzionali alla soddisfazione degli interessi del committente.
In tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale, potendo la domanda deve essere vagliata in base ai rispettivi rapporti negoziali intrattenuti con il committente, ove sia esercitata anche un'azione di responsabilità contrattuale verso i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori.
Non integra abusivo frazionamento del credito la domanda che, pur relativa a una vicenda negoziale complessivamente unitaria, sia fondata su fatti costitutivi diversi da quelli posti a base di una precedente domanda, benché tutti conosciuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, fondata su fatti diversi da quelli posti a fondamento di analoga domanda precedentemente proposta dalla stessa parte, benché correlati alla medesima vicenda negoziale esitata nella stipula di un contratto preliminare).
La responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria ed è autonoma, sebbene solidale, rispetto a quella del medico; ne consegue che l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica necessariamente la responsabilità dell'ente debitore, salvo che la struttura dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione di merito che, in relazione a un arresto cardiaco occorso a una paziente a causa dell'errata modalità di inoculazione di un farmaco anestetico, aveva escluso la responsabilità solidale della struttura sanitaria, per il sol fatto di aver messo a disposizione dell'anestesista un farmaco idoneo e di aver predisposto procedure per la gestione delle emergenze).
In tema di prescrizione, l'inerzia del titolare del diritto, quale fatto giuridico rilevante ai sensi dell'art. 2934 c.c., deve essere valutata alla luce dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva che governano il rapporto obbligatorio, sicché è abusivo l'esercizio dell'eccezione allorché la condotta del debitore abbia ingenerato nel creditore un ragionevole affidamento circa la non necessità di agire tempestivamente, mostrandosi complessivamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto operante la prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav., nonostante il vettore, a seguito della denuncia del sinistro, avesse avviato e coltivato trattative risarcitorie e disposto accertamenti tecnici tramite propri ausiliari, per poi eccepire la prescrizione solo all'esito negativo delle stesse e all'instaurazione del giudizio).
Nel contratto di somministrazione di energia elettrica, la clausola che consente la sospensione della fornitura per il ritardato pagamento anche di una sola bolletta costituisce specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre l'exceptio inadimpleti contractus, fermo restando che la protrazione della sospensione anche dopo l'avvenuto pagamento da parte dell'utente integra inadempimento del somministrante medesimo e lo espone al risarcimento dei danni conseguenti, salva la prova dell'ignoranza incolpevole del pagamento, derivante da causa estranea alla sua organizzazione.
L'azione di responsabilità promossa nei confronti del commissario liquidatore nominato nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa ha natura contrattuale, sicché la società che agisce in giudizio è tenuta ad allegare e provare le condotte illecite e inadempienti del liquidatore, il danno arrecato e il nesso di causalità, mentre grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a fronte di prelievi di ingenti somme di denaro privi di registrazione e giustificazione, aveva ritenuto responsabile il commissario liquidatore che non aveva dimostrato la loro riferibilità alle esigenze della procedura).
La liquidazione del danno da intempestiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di prevedere indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio - deve compiersi, non già valorizzando circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno da reato, bensì avendo riguardo a quelle perdite supplementari, sempre nella misura in cui esse risultino provate, patite dai potenziali beneficiari dell'indennizzo per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva stessa.
La responsabilità risarcitoria derivante dall'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 è regolata dalle norme del codice civile in tema di danno da inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), con la conseguenza che, rilevando la colpa unicamente quale criterio di imputabilità della causa impeditiva dell'inadempimento, l'accertamento della relativa sussistenza - anche se in minima misura - in capo al datore di lavoro è da solo sufficiente a fondare l'obbligo risarcitorio, senza possibilità di graduarne in minus la quantificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al licenziamento discriminatorio comminato, per superamento del periodo di comporto, nei confronti di una lavoratrice disabile, aveva ritenuto che, a fronte del silenzio di quest'ultima circa le proprie condizioni di salute, la mera conoscibilità delle stesse da parte del datore di lavoro valesse a mitigarne la colpa, giustificando la quantificazione del risarcimento nella misura minima di cinque mensilità).
L'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, comminato sulla base dell'erroneo giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni da parte del medico competente, non esclude la colpa del datore di lavoro - e, dunque, la sua responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. -, dal momento che, in primo luogo, il medico competente riveste il ruolo di ausiliario, del cui operato il datore è tenuto a rispondere ex art. 1228 c.c. e, in secondo luogo, la suddetta valutazione comporta prioritariamente l'obbligo, per il datore medesimo, di ricercare altre posizioni di lavoro compatibili con lo stato di salute del lavoratore, non imponendogli il recesso dal rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento, aveva escluso la colpa del datore di lavoro, che aveva fondato la propria decisione unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche, ovvero la conferma del predetto giudizio da parte dell'azienda sanitaria locale, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008).
In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.
In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.
Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi è tenuto, in base alla diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., a controllare che sussistano i presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati e, laddove gli venga richiesto di portare in deduzione determinate spese, a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge a tal fine.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, per cui l'attore è sottoposto all'onere di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
In tema di contratto d'appalto, ove il committente contesti il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della clausola negoziale sul compenso da fermo tecnico del cantiere, l'onere di allegare e provare il fatto generatore del diritto di fermo grava sull'appaltatore, giacché questo è l'unico a esserne a conoscenza e, quindi, in grado di darne la prova.
Il notaio che inserisca nella redazione dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall'acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull'immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest'ultima a propria cura e spese, non risponde della mancata veridicità della dichiarazione, poiché non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di un'espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quella operazione negoziale.
In tema di responsabilità professionale del commercialista, se il cliente ha tempestivamente allegato che l'inadempimento è stato integrato dall'omissione di un'attività (nella specie, l'indicazione di un bene nella dichiarazione dei redditi) la cui obbligatorietà era dubbia (in ragione di difficoltà interpretative della normativa fiscale) l'onere del professionista di provare l'esatto adempimento include la dimostrazione di aver assolto l'obbligazione di fornire al cliente informazioni adeguate a porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del cliente, dell'omessa informazione circa la controvertibilità dell'obbligatorietà dell'attività omessa integra una mera difesa, non soggetta alle preclusioni assertive, risolvendosi nella deduzione del mancato assolvimento, da parte del commercialista, dell'onere della prova a suo carico.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili e alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, le quali bene possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia, nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili).
In tema di responsabilità sanitaria, l'onere di allegazione dell'attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l'attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica, conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore, con la conseguenza che, qualora risulti dimostrata - secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza - la derivazione causale del danno dalla prestazione sanitaria concretamente resa, la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno.
La responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato per aver reso all'assicurato informazioni inesatte, inerenti alla sua posizione assicurativa, può configurarsi solo laddove l'inesattezza concerna dati di fatto, che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato e che spetta all'Ente attestare, rispetto ai quali è predicabile un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate, e non anche in caso di erronea interpretazione della normativa applicabile, la cui corretta esegesi non è appannaggio esclusivo degli enti previdenziali, pubblici e privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la responsabilità di INARCASSA per aver erroneamente prospettato all'assicurato l'inapplicabilità di una normativa più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente - le giustificazioni dell'orientamento prescelto).
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile iure hereditatis va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Nel mandato senza rappresentanza, il mandante non ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti del terzo, né durante il rapporto di mandato - poiché l'art. 1705, comma 2, c.c., gli consente di far valere i soli diritti di credito derivanti dagli atti compiuti per suo conto dal mandatario -, né, in assenza di un titolo sopravvenuto, successivamente all'estinzione del rapporto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una polizza assicurativa stipulata per il tramite di una società fiduciaria, aveva negato la legittimazione del cessionario dei diritti dell'assicurato fiduciante ad agire contro la compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni derivanti dal decremento di valore della polizza stessa).
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, ai fini dell'accoglimento della domanda - sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2048 c.c. - non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale (vale a dire che si tratti di un danno provocato, nel primo caso, dall'alunno a se stesso, e nel secondo dal fatto illecito di altro allievo), le quali solo consentono di individuare la prova contraria rispettivamente richiesta dalla conseguente qualificazione della fattispecie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per le lesioni occorse a un alunno durante l'ora di scienze motorie, per essere rimasti indimostrati il tipo di attività sportiva nel corso della quale era avvenuto l'infortunio e se lo stesso fosse stato o meno cagionato dalla condotta di altro alunno).
Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro l'imputato) né in quella ex art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale).
In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).
In tema di scissione societaria, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall'operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; inoltre, nell'ipotesi in cui tali obbligazioni non vengano adempiute, rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., anche tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, con responsabilità contenuta nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, rimanendo tuttavia integralmente responsabile la società che si era originariamente obbligata, in epoca precedente all'operazione straordinaria.
In tema di servitù, l'omissione delle prestazioni accessorie, derivanti dal titolo costitutivo e gravanti sul proprietario del fondo servente, non costituisce illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., integrando piuttosto inadempimento di obbligazioni aventi natura propter rem. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contrattuale la responsabilità del proprietario del fondo gravato da una servitù di oleodotto, per aver danneggiato la relativa conduttura nel corso delle operazioni di pulitura di un canale irriguo, sul presupposto che dal contratto costitutivo del diritto reale fosse chiaramente evincibile l'assunzione, da parte del proprietario del fondo servente, dell'obbligo di astenersi dal compiere attività potenzialmente idonee ad impedire il pieno esercizio della servitù).
In tema di responsabilità della struttura sanitaria conseguente a ricovero ospedaliero, l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in funzione della prevenzione del rischio, rientrante nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. (Nella specie, in relazione ad un caso in cui un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. rooming in, all'assistenza della madre - persona di giovane età perfettamente compos sui, a sua volta assistita dalla propria sorella -, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale).
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, concernendo il nesso di causalità tra l'attività omessa e il risultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si fondi su un presupposto manifestamente errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, essendosi in presenza, in tal caso, di un errore di sussunzione deducibile con il ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso il nesso di causa tra l'inadempimento dell'avvocato - consistito nell'omessa presentazione di istanze di fissazione di udienza, con conseguente perenzione dei giudizi amministrativi proposti avverso un'ordinanza di demolizione di un fabbricato - e il danno, rappresentato dalla demolizione stessa, in ragione del giudizio prognostico negativo circa l'esito dei ricorsi amministrativi, stante la violazione di un divieto assoluto di edificazione imposto dalla legislazione regionale vigente, non essendo il ragionamento giuridico censurato connotato in termini di manifesta e irriducibile abnormità).
La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
La responsabilità da contatto sociale postula l'ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per lo svolgimento di un'attività richiedente un particolare titolo abilitativo imposto dallo Stato - soggetta a regole di condotta prescritte dalla legge, specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi ad essa potenzialmente connessi -, con il conseguente affidamento del soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza in ordine alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della qualificazione come da contatto sociale della responsabilità di un geometra in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un soppalco all'interno di un immobile, aveva condannato il professionista a risarcire il danno nei confronti del proprietario del bene, nonostante l'incarico gli fosse stato conferito dal conduttore).
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, quest'ultimo è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, in modo da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tutela il cliente, in quanto più adeguata al raggiungimento del risultato perseguito e più idonea in relazione alla situazione soggettiva da tutelare, con la conseguenza che, in presenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il professionista, ancorché non ne condivida la soluzione, non è esentato dal tenerne conto nell'adozione della linea difensiva, onde scongiurare conseguenze sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione di tale orientamento ermeneutico.
La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per l'infortunio occorso a un minore, al fine di stabilire se sia stata raggiunta la prova della non imputabilità dell'evento dannoso assume rilievo l'età degli alunni coinvolti, poiché il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli stessi, con la conseguenza che l'approssimarsi dell'età del pieno discernimento è circostanza tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere dal minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per il danno occorso a uno studente all'interno dello spogliatoio adiacente alla palestra, in conseguenza dell'urto accidentale con il casco brandito da un compagno frequentante il quinto anno, e dunque prossimo alla maggiore età).
In materia di contratti di intermediazione finanziaria, le pattuizioni contenute nel "Regolamento Patti Chiari" vengono ad addossare all'intermediario bancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazione degli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delle obbligazioni.
Il danno da risoluzione per inadempimento contrattuale deve essere commisurato al differenziale tra il valore delle prestazioni non eseguite e la prestazione a carico della parte non inadempiente, senza che a tal fine sia necessario che la parte inadempiente proponga domande o eccezioni di compensazione propria, poiché in presenza di crediti e debiti originati da un medesimo rapporto deve procedersi d'ufficio alla loro compensazione impropria. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici comunitari, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva liquidato il danno da risoluzione commisurandolo al totale degli importi che la parte non inadempiente avrebbe ricevuto per i benefici anzidetti).
In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di allegare l'inadempimento datoriale e provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, ma non anche di allegare e provare la nocività dell'ambiente lavorativo e la mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (che integrano elementi costitutivi della colpa del datore di lavoro), spettando, invece, al datore provare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza, la quale va parametrata, alla stregua del criterio prioritario di matrice comunitaria dell'eliminazione del rischio, all'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge e suggerite dall'esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto (dalla valutazione del rischi all'organizzazione dell'apparato di sicurezza; dall'informazione e addestramento dei lavoratori all'adozione di tutte le misure prescritte e alla vigilanza sul rispetto di tali misure, come delineate nel d.lgs. n. 81 del 2008).
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).
Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare).
La responsabilità della scuola di sci per i danni subiti dall'allievo durante la lezione ha natura contrattuale, poiché dall'iscrizione al corso deriva l'obbligo, per la scuola stessa scuola ed il maestro da essa incaricato, di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione, con la conseguenza che, in caso di lesioni, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., onde il creditore danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, desumibile dal danno subito, mentre incombe sulla scuola l'onere di provare che l'evento è stato causato da una circostanza a essa non imputabile, ossia che l'impedimento che ha reso oggettivamente impossibile l'esatta esecuzione della prestazione fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, non essendo, a tal fine, sufficiente dimostrare la correttezza della sua condotta.
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua chiede l'applicazione di una tariffa ridotta, trattandosi di domanda di condanna all'adempimento e di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., che introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza.
In tema di responsabilità professionale, l'adempimento, da parte del cliente, di un debito preesistente nei confronti di un terzo non integra un danno patrimoniale eziologicamente ascrivibile all'errore del professionista, costituendo un atto dovuto che trova causa nel rapporto negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla responsabilità di un notaio per l'omessa annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, aveva ritenuto che il pagamento, da parte di uno dei coniugi, di un debito garantito da ipoteca verso un istituto bancario, costituisse danno risarcibile in quanto conseguente all'errore del notaio, avendo il cliente a tanto provveduto per il pericolo di perdere i beni conferiti nel fondo).
Il temporaneo diniego, da parte della P.A., di prestare assistenza all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale è legittimo solo in presenza di forza maggiore, che non può consistere in difficoltà organizzative, né nella scelta discrezionale di bilanciare l'interesse all'esecuzione con altri interessi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il ritardo di oltre tre anni nello sgombero di un immobile abusivamente occupato, determinato dalla dichiarata indisponibilità delle Forze dell'ordine intervenute su richiesta dell'ufficiale giudiziario, in ragione della presenza di soggetti vulnerabili e di manifestanti).
In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998, applicabile ratione temporis), la redazione di un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile" costituisce obbligo che, salve le eccezioni previste ex lege, grava sulla P.A. e deriva da norme imperative che integrano il contenuto del contratto ex art. 1374 c.c., cosicché la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'amministrazione in termini di adempimento degli obblighi contrattuali.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'omessa sottoscrizione da parte dei sanitari del modulo di consenso informato non integra, di per sé, lesione del diritto all'informazione sanitaria, non solo perché detto modulo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 219 del 2017, ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, sicché la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a chi lo sottoscrive ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, ma anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata alla stregua di un atto negoziale che prelude al raggiungimento di un accordo.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.
In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo, onere, quest'ultimo, il cui assolvimento dev'essere accertato dal giudice mediante la verifica se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti e se il datore - se del caso anche attraverso il responsabile del servizio - abbia vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori nonché garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali, oltre che trattato adeguatamente le segnalazioni eventualmente ricevute dai dipendenti.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha correlato il giudizio di probabilità sul mancato guadagno conseguente alla mancata commessa in appalto, anche alla particolarità di quest'ultimo, concernente la realizzazione di due dighe, a cura di imprese italiane in territorio libico, con apposite maestranze e mezzi tenuti a disposizione in vista della commessa e non altrimenti utilizzabili in quel territorio).
In tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) - che ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 3 del d.l. n. 6 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 13 del 2020) - ha attribuito al rispetto delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 la natura di impedimento non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore a carico del quale erano state imposte, introducendo una presunzione legale di impossibilità non imputabile ad adempiere, concernenti le sole misure previste dall'art. 1 del citato d.l. n. 6 del 2020, limitatamente al tempo in cui sono rimaste in vigore (ovvero fino al 18 maggio 2020).
In caso di illegittima mancata erogazione dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, il lavoratore, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale.
In tema di compravendita, la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.
In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile al soggetto che abbia concluso con gli utenti il relativo contratto, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio.
In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
In caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore, che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione, resta ferma l'obbligazione contributiva, in quanto le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12, l. n. 153 del 1969.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.
Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 210 del 1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito in quanto decaduto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, dalla facoltà di richiederlo all'amministrazione competente, non può essere detratto ex art. 1227, secondo comma, c.c. dall'ammontare del danno risarcibile.
Va esclusa la responsabilità del notaio per non avere rilevato, in occasione di una compravendita immobiliare, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria pregiudizievole se l'errore è stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, tale da rendere di fatto impossibile l'individuazione dell'ipoteca ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto irrilevante l'errore del conservatore in ordine all'attribuzione del codice fiscale al venditore di un bene oggetto di rogito, così non consentendo al notaio di rilevare che sull'immobile gravava un pignoramento, senza specificare, in concreto, quale condotta diligente poteva essere pretesa dall'ufficiale rogante, per l'effetto condannato per responsabilità da evizione).
Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria ex art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), la vincita è subordinata all'evento futuro e incerto dell'elaborazione di una combinazione vincente esposta su videoterminale ed è documentata dal possesso dello scontrino relativo alla giocata - completo dei dati identificativi della stessa, del tipo di vincita e degli elementi distintivi atti a garantirne l'autenticità materiale (ad esempio, codici a barre, ecc.) - la cui immediata emissione integra la cosiddetta "validazione" alla quale il predetto d.m. fa riferimento per la riscossione del premio; di conseguenza, se a causa di anomalie o malfunzionamenti del sistema informatico non riconducibili al giocatore viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria - che risponde comunque verso i giocatori solo nei limiti del montepremi messo a disposizione e ad essi noto - è tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocare l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., giacché dette anomalie non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma - rientrando integralmente nell'ambito della sfera organizzativa e di controllo dell'attività - concernono il rischio d'impresa sullo stesso gravante.
In tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta "number portability") non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente, ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 ("decreto Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, sicché il suo inadempimento determina la risarcibilità di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale.
In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.
In caso di responsabilità dell'amministratore di un'associazione non riconosciuta, derivante da operazioni extracontabili e movimentazioni occulte realizzate attraverso conti correnti segreti e pagamenti "in nero", il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, secondo l'ordinaria diligenza.
La domanda di condanna di un professionista (nella specie, di un notaio) per responsabilità contrattuale - cioè, per violato gli obblighi professionali - può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nella specie, la S.C., escludendo la responsabilità del notaio in relazione alla garanzia per evizione, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva condannato gli eredi del professionista rogante al pagamento, a favore dei compratori evitti, sia della somma pari a quella da questi pagata, prima del rogito, titolo di prezzo della compravendita immobiliare, sia di quella corrisposta al terzo per l'illegittima occupazione dell'immobile).
La condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%), non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) siano vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del 45%).
La violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non già per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale.
Non costituisce esatto adempimento il pagamento eseguito - di iniziativa del debitore e senza preventivo accordo con il creditore - con modalità diverse da quelle pattuite, che non assicurino il soddisfacimento del credito.
In tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento.
In tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, tanto sotto il profilo dell'estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, tra le quali lo specifico "nomen morbi", già rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso dei parenti di una paziente, deceduta per embolia adiposa, a seguito di un intervento di protesi d'anca, ritenendo sufficientemente indicativo dell'esaustività del consenso il modulo da lei sottoscritto, contenente un'indicazione generica di embolia come possibile rischio clinico, senza che fosse necessario illustrare le differenze medico-scientifiche tra le varie forme di embolia, non apparendo verosimile che, in presenza di tali, peraltro ultronee, specificazioni, la paziente avrebbe scelto di non operarsi a seguito di una frattura al femore).
L'inadempimento del gestore telefonico, tale da impedire ad un professionista l'uso del telefono fisso, cagiona un danno non patrimoniale risarcibile perché lede la sua immagine e reputazione professionale, facendolo apparire un soggetto sempre irreperibile o che ha cessato l'attività senza disattivarne il numero e, dunque, inaffidabile. (Nella specie, per circa dieci mesi, il numero telefonico di uno studio legale, a causa del malfunzionamento, risultava libero per chi chiamava, ma muto per il ricevente).
In tema di contratto d'opera, l'esercente un'attività professionale è soggetto, nell'esecuzione della prestazione dovuta, al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità di una lavanderia per non aveva informato il committente circa i rischi connessi alle operazioni di lavaggio e asciugatura di alcuni tendaggi teatrali vetusti, privi di etichettatura e mai lavati e che, a causa di tali operazioni, avevano subito un accorciamento di cinquanta centimetri).
In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.
In tema di obbligazioni tributarie, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma derogatoria e speciale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società.
In caso di accertamento diagnostico richiesto da un soggetto in occasione di una donazione di sangue, in capo al sanitario del centro donazioni non gravano obblighi informativi ulteriori rispetto alla mera comunicazione dei suoi risultati. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il sanitario - che non era medico curante del donatore - fosse tenuto a fornire informazioni sull'esito dell'esame, pur se questo aveva evidenziato valori di antigene PSA superiori a quelli normali, né a suggerire approfondimenti diagnostici).
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).
In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la controversia tra promittente alienante e promissario acquirente per il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, va risolta accertando, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa, quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci) per aver tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La mora del debitore consegue all'intimazione o alla richiesta fatta per iscritto (art. 1219). La necessità della intimazione è esclusa per le obbligazioni a termine, se la prestazione deve portarsi al creditore (art. 1211, secondo comma, n. 3). La prestazione che deve chiedersi al debitore reca invece in sè l'esigenza di una interpellazione: se questa non avviene, la mora non può verificarsi. Non occorre la richiesta nemmeno per le obbligazioni da delitto (art. 1219, secondo comma, n. 1), nè per quelle che il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempiere (art. 1219, secondo comma, n. 2). La prima esclusione viene dal diritto romano, ed è stata sempre presa in considerazione dalla pratica e dalla scienza; la seconda si giustifica considerando che è inutile rivolgere la richiesta a chi ha già preventivamente dichiarato di non volere adempiere. 570. -- La mora del creditore e quella del debitore mantengono la tipica differenziazione di presupposti e di effetti, che era nello spirito e nella lettera del codice del 1865. La mora accipiendi deriva da un ostacolo per l'adempimento, ricollegato al creditore e prescindente da una colpa di lui (art. 1206); la mora debendi ha origine da un ritardo di cui il debitore debba rispondere secondo i principii dell'inadempimento che saranno più avanti illustrati (n. 571). La mora accipiendi pone a carico del creditore l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1207, primo comma e, in applicazione, articoli 1673 e 1805, secondo comma); non sono più dovuti gli interessi nè i frutti della cosa, salvo che il debitore li abbia effettivamente percepiti (art. 1207, primo comma); il creditore deve sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta (art. 1207. secondo comma). La mora debendi pone a carico del debitore il rischio dell'impossibilità della prestazione, se egli non dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221, primo comma) la perdita o lo smarrimento di una cosa illecitamente sottratta, comunque avvenuta, non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore (art. 1221, secondo comma). Mora accipiendi e mora debendi hanno comune l'effetto del risarcimento del danno (art. 1207, secondo comma, e articolo 1218); ma la mora del debitore riacquista caratteri autonomi nel caso di obbligazioni pecuniarie, perchè il danno che produce l'inadempimento di queste consiste, di regola, nel pagamento degli interessi (art. 1224, primo comma). In tal caso un maggior danno può essere risarcito (ad esempio, differenza di cambio nei debiti di moneta estera); ma solo quando non vi è convenzione sulla misura degli interessi moratori, perchè, se esiste tale convenzione, deve presumersi che le parti hanno inteso liquidare preventivamente ogni conseguenza patrimoniale dell'inadempimento (art. 1224, secondo comma). Si può parlare ancora di interessi moratori non ostante, come si vedrà (n. 593), sia stato accolto il principio secondo cui gli interessi decorrono di diritto in ogni caso di credito esigibile (art. 1282, primo comma); e infatti, a seguito della mora, la prestazione di interessi assume il carattere di compenso per il ritardo, e non per l'uso legittimo del danaro, come è nell'essenza della corrispettività. Non si tratta di un semplice mutamento di terminologia, perchè è possibile che l'interesse moratorio sia superiore a quello (corrispettivo) decorrente per il solo fatto dell'esigibilità del credito (art. 1224, primo comma), e perchè è possibile, per legge o per convenzione, che gli interessi decorrano solo dopo la mora. Gli interessi compensativi, i quali prescindono dalla mora del debitore (interessi moratori) ed anche dalla semplice scadenza del debito (interessi corrispettivi) appaiono in taluni casi specificatamente previsti (articoli 1499 1815, 1825). Dell'esonero del debitore dalla responsabilità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 569
Il debitore è esonerato dall'obbligo di risarcire il danno prodotto da inadempimento o da ritardo, se prova che l'uno o l'altro sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (articolo 1218). Sull'argomento il nuovo codice ha voluto porre principi più precisi di quelli che il codice del 1865 esprimeva negli articoli 1225 e 1226. Nel primo di questi era considerata esoneratrice dalla responsabilità per inadempimento o per ritardo la causa estranea non imputabile al debitore, nel secondo si identificava tale causa col caso fortuito o con la forza maggiore. Ma è noto che entrambe le norme diedero luogo, nella loro applicazione, a gravi dissensi dottrinali, non ancora del tutto sopiti; per quanto, nella più recente dottrina e soprattutto nella giurisprudenza, abbia finito per prevalere la tendenza che trova la sua consacrazione nell'art. 1218 di questo codice. Ad un primo ordine di difficoltà aveva dato luogo l'interpretazione dell'art. 1225 del codice del 1865 in quanto appunto subordinava l'efficacia liberatoria da responsabilità all'estraneità della causa da cui fosse dipeso l'inadempimento o il ritardo. Una corrente dottrinale particolarmente rigorosa intendeva per causa estranea la causa che provenisse da una sfera esterna alla persona e all'economia del debitore; ma questa, interpretazione lasciava perplessi, in ispecie di fronte ai casi in cui, trattandosi di obbligazioni infungibili di fare, l'adempimento risultasse impossibile per la morte del debitore o per il venir meno di quelle sue attitudini fisiche o intellettuali che costituivano un necessario presupposto dell'attività posta in obbligazione. Parve, in sostanza, al più, che nell'art. 1225 suddetto il legislatore avesse voluto riferirsi all'id quod plerumque accidit, essendo certo più frequente, se non addirittura normale, la fungibilità del facere necessario per l'esecuzione della prestazione: con ciò non doveva ritenersi esclusa la rilevanza anche degli impedimenti personali del debitore, ogni qualvolta, per la natura della prestazione, tali impedimenti avessero reagito direttamente sulla possibilità di quest'ultima. Ora, l'art. 1218, logicamente connesso all'art. 1256 che disciplina l'estinguersi dell'obbligazione per impossibilità sopravveniente della prestazione, subordinando l'esonero da responsabilità alla condizione che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione, ha voluto mettere in evidenza che deve trattarsi di impossibilità della prestazione in sè e per sè considerata. Di guisa che non può, agli effetti liberatorii, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano obiettivamente collegate alla prestazione dovuta; mentre, d'altra parte, anche gli impedimenti che si verifichino nella persona o nell'economia del debitore dovranno avere rilievo quando incidano sulla prestazione considerata in se e per se, nella sua sostanza o nei suoi obiettivi presupposti. D'altra parte, è pure noto che a gravissime discussioni diedero luogo i concetti di caso fortuito e di forza maggiore, cui faceva riferimento l'art. 1226 del codice del 1865: la più recente tendenza della dottrina era nel senso di identificare quel concetto con l'assenza di colpa, da parte del debitore, nella determinazione dell'evento da cui dipendesse l'inadempimento o il ritardo. Per questo, nell'art. 1218, a dirimere ogni questione si parla puramente e semplicemente di causa non imputabile al debitore: la non imputabilità dell'evento, ossia l'assenza di colpa riguardo al verificarsi del medesimo e al conseguente impedimento ad adempiere, costituisce il requisito subiettivo, che deve concorrere con quello obiettivo dell'impossibilità della prestazione, perchè il debitore inadempiente sia esente da responsabilità. La prova della causa non imputabile non dovrà sempre condurre alla diretta e positiva identificazione dell'evento incolpevole che ha prodotto l'impossibilità. Potrà alle volte ricavarsi da elementi presuntivi, tra i quali notevole rilevanza può avere la dimostrazione della condotta diligente del debitore; dimostrazione che talora potrà anche essere di per sè sufficiente. Quando non è necessaria la prova diretta e positiva dell'evento incolpevole che ha prodotto l'impossibilità, si dovrà stabilire tenendo conto delle circostanze, in relazione alla natura del rapporto o alla prestazione che ne forma l'oggetto. Così, in generale, nei rapporti la cui disciplina si è riconnessa al receptum, il debitore sarà tenuto a dare la prova specifica dell'evento produttivo del danno (articoli 1693, 1784, terzo comma. e 1787); per converso, in altri casi, risulta esclusa la necessità di tale prova, ed è sufficiente quella della diligenza del debitore nel custodire la cosa (articoli 1768, 1805, con particolari modalità. 1807). Nell'art. 1681, primo comma, si richiede infine che il debitore dimostri soltanto di avere adottato le misure atte ad evitare il danno. Questa disposizione trova riscontro, in campo diverso, nella disciplina della responsabilità per attività che hanno connaturale la pericolosità (articoli 2050 e 2054, primo comma), rispetto alle quali importa conoscere esclusivamente la concreta possibilità di evitare la lesione della sfera altrui. Contenuto della prova liberatoria della responsabilità non può essere, in tali casi, se non la dimostrazione dell'adempimento del dovere di impedire che, dall'esercizio dell'attività stessa, derivi danno per altri. La diligenza del soggetto deve essere, nelle ipotesi in parola, valutata con rigore, perchè chi esercita attività pericolose ha la possibilità di prevedere l'evento dannoso ed è nella condizione più favorevole per adottare ogni misura possibile di cautela (n. 795). Della liquidazione del danno per inadempimento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 571
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1218 · fonte del testo
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