Art. 1363 c.c. — Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
18 pronunce che riguardano l’art. 1363 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, a fronte d'un testo chiaro ed inequivoco, non è consentito al giudice sindacare la convenienza economica dell'affare per l'assicurato, al fine di giustificare interpretazioni che mutino il contenuto oggettivo dei patti contrattuali.
Art. 1363 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1905 c.c. · Art. 1882 c.c.
In tema di contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il beneficio del pagamento in misura ridotta del contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 7 del Regolamento della Cassa Forense, di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, spetta - a condizione che l'iscrizione decorra da un momento antecedente al compimento al trentacinquesimo anno di età - solo per i primi sei anni d'iscrizione alla Cassa forense, e non può essere esteso a chi, pur nel rispetto del requisito anagrafico, vanti un pregresso periodo d'iscrizione e, dopo essersi cancellato, si sia nuovamente iscritto, seppure d'ufficio, in quanto la ratio delle previsioni sulle agevolazioni, che rappresentano uno ius singulare, soggetto a stretta interpretazione, è quella di favorire i nuovi iscritti, alleviandone gli obblighi contributivi con precipuo riguardo alla posizione dei giovani iscritti.
Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 21 Legge professionale forense
Il patto di non concorrenza è un negozio di natura personale che incide sulle attività che il lavoratore può o non può svolgere dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che va contenuto entro limiti di tempo e di spazio definiti, e la cui ampiezza non deve comprimere eccessivamente la sua professionalità, con la conseguenza che l'ambito oggettivo delle attività vietategli va ricondotto alla specifica prestazione dallo stesso resa, e non all'oggetto sociale, o all'operatività astratta, della struttura presso cui egli, dopo la cessazione del precedente rapporto, svolge l'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la violazione del patto di non concorrenza da parte di un medico che, vincolatosi a non prestare la propria opera "nel campo dei trapianti" per un periodo di tempo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro con una società di ricerca in campo medico, era stato poi assunto da una struttura ospedaliera che offriva servizi anche nell'ambito dei trapianti, senza essere adibito a mansioni in tale settore).
Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2125 c.c.
La contrattazione collettiva può derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo in via diretta - attraverso l'esclusione di determinate voci retributive - o dettando un'autonoma nozione di retribuzione ai fini suddetti; in tale ipotesi, la deroga può essere dichiarata espressamente o risultare con modalità indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, con riferimento ai dipendenti di una fondazione lirico-sinfonica, aveva desunto, dalla disposizione contrattuale che prevedeva l'obbligatorietà del lavoro domenicale, la rilevanza di quest'ultimo ai fini del T.F.R., senza verificare se detto lavoro festivo fosse anche straordinario, vale a dire aggiuntivo rispetto al monte orario contrattuale).
Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2120 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di cambio appalto, l'art. 338 del c.c.n.l. Turismo - Pubblici Esercizi del 20 febbraio 2010 nel prevedere che, in virtù della clausola sociale di cui al precedente art. 335, il personale addetto all'appalto è assunto dall'impresa subentrante senza effettuare il periodo di prova, va interpretato in senso estensivo, ricomprendendo le ipotesi di subentri e cambi appalto nell'intero comparto dei pubblici esercizi - strutturalmente caratterizzato da tali fenomeni, forieri di pregiudizievole precarietà - e non già, in senso letterale, limitatamente ai servizi della "ristorazione collettiva". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva escluso l'obbligo del patto di prova per il personale soggetto ad un cambio appalto relativo alla gestione di un bar caffetteria, ritenendola inclusa, in via di interpretazione estensiva, nella nozione di "ristorazione collettiva" richiamata dal c.c.n.l.).
Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c.
In tema di trattamento economico del personale scolastico, l'art. 79 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, secondo cui "il passaggio alla superiore fascia stipendiale deve avvenire al termine dei periodi previsti", va interpretato, alla luce degli artt. 1362 e ss. c.c., congiuntamente alla tabella alla quale rinvia, ove sono specificati gli intervalli di tempo corrispondenti alle diverse fasce stipendiali, nel senso di ritenere che la fascia superiore venga acquisita solo al compimento dell'anno iniziale per essa indicato, ovvero al ventinovesimo giorno dell'ultimo mese dell'anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale, il passaggio dalla prima fascia stipendiale, corrispondente all'anzianità da 0 a 2 anni, a quella successiva, decorrente da 3 a 8 anni, è stato ritenuto operante solo una volta maturata un'anzianità complessiva, pari a due anni, 11 mesi e 29 giorni).
Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c.
In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Art. 1363 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1917 c.c.
In tema di dirigenza medica del Servizio Sanitario nazionale, le disposizioni di cui all'art. 60 del c.c.n.l. di comparto del 5 dicembre 1996 e all'art. 53 del c.c.n.l. dell'8.6.2000, che regolano la formazione dei fondi aziendali per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti medici, vanno interpretate, avuto riguardo ai canoni esegetici di cui all'art. 1363 c.c., nel senso che l'incremento delle risorse destinate alla parte variabile del fondo per la retribuzione di posizione non è collegato, in maniera automatica ed in percentuale, all'aumento della dotazione organica, ma necessita di una preventiva valutazione di congruità e, dunque, dell'adozione di determinazioni aziendali.
Art. 1363 c.c.
In tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale e i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti così come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni.
Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c.
Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare).
Art. 1363 c.c. · Art. 1321 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1351 c.c.
L'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).
Art. 1363 c.c. · Art. 2622 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 1366 c.c.
La progressione di carriera, come fissata dalla contrattazione collettiva, rientra nelle condizioni di impiego rilevanti ai fini dell'applicazione del principio - di derivazione comunitaria - di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; pertanto, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento, deve essere interpretata nel rispetto di tale principio, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fatto del regime orario di impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto alla lavoratrice assunta a part-time il superiore livello di inquadramento reclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti a tempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le quali prevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo di permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati, indipendentemente dal tipo di orario di impiego).
Art. 1363 c.c. · Art. 7 jobs act · Art. 1362 c.c.
La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola.
Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 808 c.p.c.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.»).
Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1367 c.c. · Art. 10 c.p.c.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., è necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attività assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa).
Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1364 c.c. · Art. 1365 c.c.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate).
Art. 1363 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1364 c.c.
In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.
Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 360 c.p.c.
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Art. 1363 c.c. · Art. 1957 c.c. · Art. 1322 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1363 · fonte del testo
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