Codice civile

Art. 1363 c.c. — Interpretazione complessiva delle clausole

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

18 pronunce che riguardano l’art. 1363 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14046/2026

    13 maggio 2026

    Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, a fronte d'un testo chiaro ed inequivoco, non è consentito al giudice sindacare la convenienza economica dell'affare per l'assicurato, al fine di giustificare interpretazioni che mutino il contenuto oggettivo dei patti contrattuali.

    Art. 1363 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1905 c.c. · Art. 1882 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11805/2026

    29 aprile 2026

    In tema di contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il beneficio del pagamento in misura ridotta del contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 7 del Regolamento della Cassa Forense, di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, spetta - a condizione che l'iscrizione decorra da un momento antecedente al compimento al trentacinquesimo anno di età - solo per i primi sei anni d'iscrizione alla Cassa forense, e non può essere esteso a chi, pur nel rispetto del requisito anagrafico, vanti un pregresso periodo d'iscrizione e, dopo essersi cancellato, si sia nuovamente iscritto, seppure d'ufficio, in quanto la ratio delle previsioni sulle agevolazioni, che rappresentano uno ius singulare, soggetto a stretta interpretazione, è quella di favorire i nuovi iscritti, alleviandone gli obblighi contributivi con precipuo riguardo alla posizione dei giovani iscritti.

    Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 21 Legge professionale forense

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 8887/2026

    9 aprile 2026

    Il patto di non concorrenza è un negozio di natura personale che incide sulle attività che il lavoratore può o non può svolgere dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che va contenuto entro limiti di tempo e di spazio definiti, e la cui ampiezza non deve comprimere eccessivamente la sua professionalità, con la conseguenza che l'ambito oggettivo delle attività vietategli va ricondotto alla specifica prestazione dallo stesso resa, e non all'oggetto sociale, o all'operatività astratta, della struttura presso cui egli, dopo la cessazione del precedente rapporto, svolge l'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la violazione del patto di non concorrenza da parte di un medico che, vincolatosi a non prestare la propria opera "nel campo dei trapianti" per un periodo di tempo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro con una società di ricerca in campo medico, era stato poi assunto da una struttura ospedaliera che offriva servizi anche nell'ambito dei trapianti, senza essere adibito a mansioni in tale settore).

    Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2125 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7584/2026

    30 marzo 2026

    La contrattazione collettiva può derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo in via diretta - attraverso l'esclusione di determinate voci retributive - o dettando un'autonoma nozione di retribuzione ai fini suddetti; in tale ipotesi, la deroga può essere dichiarata espressamente o risultare con modalità indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, con riferimento ai dipendenti di una fondazione lirico-sinfonica, aveva desunto, dalla disposizione contrattuale che prevedeva l'obbligatorietà del lavoro domenicale, la rilevanza di quest'ultimo ai fini del T.F.R., senza verificare se detto lavoro festivo fosse anche straordinario, vale a dire aggiuntivo rispetto al monte orario contrattuale).

    Art. 1363 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2120 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1363 · fonte del testo

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